IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata "Campi
Flegrei", corredata dal parere della regione Campania;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini  e  la  proposta  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini "Campi Flegrei" formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1994;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che   l'art.  8  della  predetta  legge,  concernente
modalita' procedurale,  prevede  che  i  disciplinari  di  produzione
vengano  approvati  con  decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  36  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Campi Flegrei" ed e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.