IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente  la  programmazione
triennale per la tutela ambientale;
  Vista  la  legge  n. 394/1991, che all'art. 7 attribuisce priorita'
agli investimenti da realizzare  a  favore  dei  parchi  nazionali  e
regionali;
  Vista  la  legge  n.  493/1993, di conversione del decreto-legge n.
398/1993, che all'art. 3, primo  comma,  consente  di  destinare  una
quota  non superiore al 3 per cento degli stanziamenti iscritti nelle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, alle spese per la  stesura
di programmi e progetti d'investimento;
  Visto  il  decreto-legge  27  giugno  1994, n. 414, che all'art. 46
detta disposizioni in materia  di  conservazione  dei  residui  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente;
  Vista   la  propria  delibera  21  dicembre  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  58  dell'11
marzo  1994, di approvazione del Programma triennale 1994-1996 per la
tutela ambientale;
  Vista la delibera  21  dicembre  1993  del  Comitato  per  le  aree
naturali  protette, di approvazione del primo Programma triennale per
le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  94
del 23 aprile 1994;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 14 aprile
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 4 maggio 1994;
  Vista la nota del presidente della Conferenza dei presidenti  delle
regioni e delle province autonome n. 694/CPS in data 11 maggio 1994;
  Vista  la proposta del Ministro dell'ambiente trasmessa con nota n.
12767/94/GAB/06 del 29 luglio 1994;
  Considerata la  necessita'  di  adeguare  il  testo  del  programma
ambientale    1994-1996    alla    citata   pronuncia   della   Corte
costituzionale;
  Tenuto  conto  che  alla  data  della  scadenza  del   termine   di
presentazione   dei  documenti  regionali  di  programma,  la  grande
maggioranza  delle  regioni  non  aveva  completato  regolarmente   i
prescritti adempimenti;
  Valutata   l'opportunita'   di  evitare  il  blocco  del  Programma
triennale per le regioni inadempienti, che conseguirebbe  al  mancato
rispetto del termine sopra citato;
  Ritenuto  altresi'  di  apportare  al documento di programma del 21
dicembre 1993 le  ulteriori  variazioni  che  l'avvio  dell'attivita'
programmata ha dimostrato necessarie;
  Udita la relazione del Ministro dell'ambiente;
                              Delibera
di  approvare  le  modifiche  di  seguito  specificate  alla  propria
delibera del 21 dicembre 1993 di approvazione del Programma triennale
1994-1996 per la tutela ambientale.
  1. Al punto 1.4.2, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:
  "Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono
concludere  accordi  di programma con le associazioni imprenditoriali
degli    artigiani,    dei    commercianti,    della     cooperazione
dell'agricoltura  e  dell'industria,  al  fine  di acquisire elementi
conoscitivi  e  di  predisporre  azioni comuni per l'attuazione degli
interventi programmati".
  2. Il punto 2.1.6, e' sostituito dal seguente:
  "Tali attivita' riguardano,  prevalentemente,  ricerche,  studi  ed
indagini finalizzati all'attuazione del presente Programma attraverso
la  conoscenza  ed  il  monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali,
allo sviluppo di azioni di programmazione e pianificazione ambientale
e territoriale,  con  l'obiettivo  del  coordinamento  dei  piani  di
settore   e  con  riferimento  alla  definizione  dei  contenuti  del
programma  regionale  ambientale,  nonche'   alla   progettazione   e
realizzazione di specifiche iniziative prioritarie.
  Gli  interventi  previsti in questa area sono di riferimento per le
attivita' dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
(ANPA).
  Gli obiettivi da perseguire riguardano essenzialmente:
   la  conoscenza dei fenomeni di degrado ambientale, delle cause che
li hanno generati e la rimozione delle rispettive cause;
   il monitoraggio dei diversi fenomeni ambientali a  supporto  delle
decisioni atte a garantirne il controllo;
   l'informazione  e  l'educazione  anche  attraverso  iniziative  di
sensibilizzazione sui problemi connessi all'ambiente".
  3. Al punto 2.2.2. B), dopo il  quinto  capoverso  e'  inserito  il
seguente:
   interventi per la modificazione artificiale della fase atmosferica
del   ciclo   naturale   dell'acqua,   al   fine   di  aumentarne  la
disponibilita'.
  4. Al punto 3.9, lettera b), dopo il sesto capoverso,  e'  aggiunto
il seguente:
  "La   somma   proveniente   dall'applicazione   dell'art.   3   del
decreto-legge n. 398/1993,  convertito  con  legge  n.  493/1993,  e'
determinata   per  i  programmi  relativi  all'area  nazionale  'aree
naturali protette' in 1.230 milioni di lire.
  In conseguenza del relativo ricalcolo delle  risorse,  il  Ministro
dell'ambiente  provvedera'  con  propria  deliberazione alla modifica
delle tabelle contenute nel primo Programma  triennale  per  le  aree
naturali  protette,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 94 del 23 aprile 1994".
  5. Al punto 4.1.3, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
  "In applicazione dell'art. 7 della legge n. 394 del  1991,  il  20%
delle risorse totali attribuite a ciascuna regione, oltre quelle gia'
assegnate  ai  sensi  della  legge  n.  394 medesima, e' dalle stesse
destinata, prioritariamente,  ai  comuni  ed  alle  province  il  cui
territorio  e'  compreso  in  tutto  o in parte entro i confini di un
parco nazionale o di un parco naturale regionale iscritto nell'elenco
ufficiale delle aree naturali protette,  per  la  realizzazione,  sul
territorio  compreso  entro  i  confini  del  parco, degli interventi
indicati dallo stesso art. 7 della legge n. 394/1991.
  Sono consentiti  interventi  ricadenti  nelle  adiacenze  dell'area
protetta,  purche'  gli  stessi  siano  finalizzati  alla fruizione e
valorizzazione   dell'area   protetta   e   purche'    siano    stati
preventivamente  realizzati gli interventi prioritari per la gestione
dell'area stessa.
  Le  regioni  assicurano  analoga  priorita'  nell'allocazione delle
risorse di propria competenza".
  6. Al  punto  4.1.4,  dopo  il  terzo  capoverso,  e'  aggiunto  il
seguente:
  "La  regione  o  l'ente parco possono presentare un'unica scheda di
importo  minimo  di  1  miliardo  di  lire,  costituente  scheda   di
riferimento,  inglobando  e coordinando piu' interventi, a condizione
che:
   l'area programmata individuata sia la stessa;
   gli  interventi  afferiscano  alla  stessa   tipologia   e   siano
funzionalmente collegati;
   siano  allegate  alla  scheda  di  riferimento generale le singole
schede di identificazione degli interventi".
  7. Al punto 4.1.4, il nono capoverso e' sostituito dal seguente:
  "Gli   interventi   individuati   negli   schemi   previsionali   e
programmatici approvati dai comitati istituzionali delle Autorita' di
bacino  di rilievo nazionale; nonche' gli interventi sperimentali del
Mare Adriatico approvati dalle  regioni  prima  dell'approvazione  da
parte  del  Ministero dei documenti regionali di Programma, di cui al
paragrafo 5.1.3 del cap. V, sono inseriti nello stesso dalle regioni.
  Il trasferimento delle relative risorse puo' essere  disposto  dopo
la  pubblicazione  del  presente programma nella Gazzetta Ufficiale e
l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
riparto nel rispetto delle disposizioni di cui al cap.  V,  paragrafi
5.1.4, 5.1.5 e 5.1.6".
  8.  Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 165/94
l'ambito di applicazione della delibera  CIPE  21  dicembre  1993  e'
esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.
  Conseguentemente  il  punto 5.1 della stessa delibera e' sostituito
con il seguente:
  "5.1. - Procedura per le azioni regionali.
  5.1.1. Ambito di applicazione.
  5.1.1.1. Autorita' di bacino di rilievo nazionale e/o organismi  di
gestione delle aree protette di rilievo nazionale.
  I  riferimenti  alle  regioni  contenuti  nella presente sezione si
intendono applicabili,  in  quanto  compatibili,  alle  Autorita'  di
bacino  di  rilievo  nazionale  ed agli enti od organismi di gestione
delle aree protette di  rilievo  nazionale,  per  gli  interventi  di
competenza degli stessi.
  Province autonome di Trento e Bolzano.
    a)  Le  disposizioni  del  presente capitolo, fatta eccezione per
quelle di cui ai punti da 1 a 6 della presente sezione e di cui  alle
sezioni 5.4 e 5.6 per quanto
compatibili  con i rispettivi statuti, non si applicano alle province
autonome di Trento e Bolzano, che  operano  secondo  quanto  previsto
dall'art.  5,  commi  2  e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e
dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
    b)  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
delibera,  le  province  autonome di Trento e Bolzano, trasmettono al
Ministero  dell'ambiente  il   documento   di   programma   ai   fini
dell'attribuzione  delle  risorse  finanziarie  previste dallo stesso
Programma.
    c) Le assegnazioni attribuite alle province autonome di Trento  e
Bolzano sono utilizzate dalle province medesime, secondo le normative
provinciali   di  settore,  per  la  realizzazione  degli  interventi
previsti  nel  documento  di  programma   approvato   dal   Ministero
dell'ambiente.
    d)  Gli  stanziamenti  di  spesa derivanti dal presente Programma
sono iscritti, ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n.
268/1992 nel rispettivo bilancio provinciale nella misura  necessaria
per  far  fronte  agli  impegni e ai pagamenti previsti per i singoli
esercizi.
    e) Le province autonome di Trento e Bolzano  sono  autorizzate  a
dare  inizio  ai lavori relativi ad interventi finanziati nell'ambito
del  documento  provinciale  di  programma  approvato  dal  Ministero
dell'ambiente,  anche  prima del trasferimento dei fondi previsti dal
presente Programma.
    f)  I  finanziamenti  previsti  dal   presente   Programma   sono
trasferiti  alle  province autonome per una quota del 30% con effetto
dall'approvazione del documento provinciale di  programma  e  per  la
rimanente  quota del 70% a realizzazione avvenuta degli interventi di
cui al Programma stesso, certificata dall'amministrazione provinciale
interessata.
    g) L'utilizzo dei predetti finanziamenti e' soggetto al riscontro
nei conti consuntivi delle rispettive province, ai sensi dell'art.  5
della legge n. 386/1989".
  9. Il termine di presentazione del documento regionale di programma
di  cui  al  punto  5.1.3.1  della citata delibera e' prorogato al 30
settembre 1994.
  Il termine previsto allo stesso punto  5.1.3.2  per  l'approvazione
dei  documenti regionali di programma presentati oltre il termine del
9 giugno 1994 e' fissato al  15  novembre  1994,  tranne  che  per  i
documenti di programma delle province autonome di Trento e Bolzano il
cui  termine  di  approvazione di quarantacinque giorni decorre dalla
presentazione degli stessi.
 10. Il punto 5.1.4, comma c), e' sostituito dal seguente:
  "Nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui  sopra,  il
competente servizio del Ministero dell'ambiente provvede a trasferire
alla  regione  o,  per  gli  interventi diversi da quelli di tutela e
risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione  dei
rifiuti,  su indicazione della regione, al soggetto pubblico titolare
dell'intervento,  un'anticipazione  pari  al  20%  del  finanziamento
previsto  per ciascun intervento, come indicato nella relativa scheda
di identificazione".
  11. Al punto 5.1.4, dopo il  comma  f),  e'  aggiunto  il  seguente
comma:
   "  g)  Anche l'affidamento delle attivita' di progettazione dovra'
essere realizzato a favore  dei  soggetti  a  cio'  abilitati,  ferma
restando,  comunque  l'adozione dei procedimenti concorsuali previsti
dalla vigente normativa nazionale e comunitaria".
  12. Il punto 5.1.6, e' sostituito dal seguente:
  "Le anticipazioni successive a quelle previste alle lettere a) e c)
del paragrafo 5.1.4 saranno effettuate in  misura  non  inferiore  al
20%, sulla base di relazioni trimestrali, redatte, a seguito di reali
e  comprovati  stati  di  avanzamento, dal soggetto pubblico titolare
dell'intervento e da questi trasmesse  contestualmente  al  Ministero
dell'ambiente ed alla regione.
  Il   servizio  competente,  fermo  restando  quanto  previsto  alla
successiva sezione 5.5, punto 2, entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione della relazione trimestrale, in assenza di comunicazioni da
parte della regione, provvede al relativo trasferimento delle risorse
finanziarie   al   soggetto  pubblico  titolare  dell'intervento,  in
relazione alle anticipazioni gia' effettuate a  favore  dei  soggetti
aventi diritto e documentate nella relazione.
  Una quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento effettivo, e'
trasferita,  al  completamento  di  tutte  le attivita' connesse alla
realizzazione dell'intervento stesso, ivi comprese le certificazioni,
i controlli ed il certificato di collaudo delle opere, previo  parere
favorevole  da  parte  della regione competente, da rilasciarsi entro
trenta giorni dalla richiesta.
  Decorso tale termine, l'approvazione regionale si intende  comunque
concessa.
  Per  i  soli interventi relativi alla tutela e al risanamento delle
acque, alla bonifica dei  suoli  e  alla  gestione  dei  rifiuti,  le
anticipazioni successive saranno disposte a favore delle regioni e da
queste   a   favore   di  ciascuno  dei  soggetti  pubblici  titolari
dell'intervento.
  A tal fine detti soggetti trasmetteranno la  relazione  trimestrale
di  cui al primo comma esclusivamente alla regione che provvedera' ai
trasferimenti ai soggetti medesimi nei termini e con i  controlli  di
cui al comma 2.
  Le  regioni  provvederanno  a redigere e a trasmettere al Ministero
dell'ambiente una relazione trimestrale di sintesi sulla  base  della
quale  il  servizio  competente,  fermo restando quanto previsto alla
successiva sezione 5.5.2, provvede  al  trasferimento  delle  risorse
finanziarie  alle  regioni  in relazione alle anticipazioni da queste
effettuate a favore dei soggetti pubblici titolari degli interventi e
documentate nella relazione medesima.
  La quota finale, pari almeno al 5% del finanziamento  effettivo  e'
parimenti  trasferita  alla regione su presentazione di una relazione
dalla quale risulti il completamento di tutte le  attivita'  connesse
alla realizzazione dell'intervento stesso con allegato il certificato
di collaudo.
  In  caso  di  mancato  tempestivo trasferimento delle risorse dalla
regione al soggeto titolare del finanziamento questo puo'  richiedere
al  Ministero dell'ambiente che il trasferimento avvenga direttamente
a proprio favore".
  13. Dopo il punto 5.1.8, e' aggiunto il seguente punto:
  "5.1.9. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
  Le procedure previste nella presente delibera non si applicano alle
aree ad elevato rischio di crisi ambientale per le  quali  sia  stato
approvato  il  piano di disinquinamento di cui all'art. 6 della legge
n. 305/1989.
  Relativamente a queste aree le procedure, ivi  comprese  quelle  di
erogazione  dei  previsti  finanziamenti,  sono  quelle  definite dal
decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano  di
disinquinamento".
  14.   Il   terzo  capoverso  del  paragrafo  5.2  e'  integralmente
sostituito dal seguente capoverso:
  "Le azioni nazionali in  materia  di  ricerca  ambientale,  di  cui
all'art.  11 della legge n. 305/1989, sono realizzate dai soggetti di
cui al sopracitato art. 8, comma 1, della legge n. 349/1986.
  Il finanziamento dei programmi di ricerca individuati dal Ministero
dell'ambiente  sara'  effettuato,  previa  intesa  con  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, volta  ad
evitare  duplicazioni  di  attivita',  con  decreto  del Ministro del
tesoro, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 27  giugno  1994,  n.
414,  con  il  trasferimento  dei relativi fondi dal proprio bilancio
(cap. 8360) a quelli delle amministrazioni ed enti interessati.
  Alla verifica e al controllo, anche in corso d'opera, dei programmi
ammessi a finanziamento, provvede la commissione di  alta  consulenza
per  la  ricerca ambientale, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306".
  15. Al punto 5.5.1, dopo  il  secondo  capoverso,  e'  aggiunto  il
seguente:
  "In particolare il Ministero dell'ambiente potra' esercitare, anche
tramite  il  nucleo  operativo  ecologico  dell'Arma  dei carabinieri
verifiche, anche a campione, sulle procedure  di  assegnazione  degli
eventuali studi ed interventi ammessi a finanziamento.
  In   caso  di  riscontrate  anomalie,  il  Ministero  dell'ambiente
segnalera'  le  fattispecie  derogatorie  agli  organi  ed  autorita'
competenti".
  16.  Al  punto  5.5.6,  alla fine del capoverso, dopo le parole 'ex
ante', e' aggiunto il seguente periodo: "  ..  anche  sulla  base  di
analoga  relazione  predisposta  dalle  singole  regioni  e  province
autonome".
  17. Dopo il punto 5.6, e' aggiunto il passo seguente:
  "Tutti i termini previsti dal presente cap. 5, anche se riferiti  a
singole  fattispecie  od  interventi,  potranno essere modificati dal
Ministro  dell'ambiente  sulla  base  di   motivate   esigenze,   con
contestuale informativa al CIPE".
  18. Dopo il punto 5.6, e' aggiunto il seguente:
  "5.7.  In  relazione  all'attuazione  della  presente  delibera, il
Ministro  del  tesoro,  ai  sensi  dell'art.   46,   comma   2,   del
decreto-legge  27  giugno  1994, n. 414, e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio
anche in capitoli di nuova istituzione in termini di  competenza,  di
cassa  ed  in  conto  residui,  compresi  i trasferimenti di fondi da
capitoli di parte corrente a capitoli di  conto  capitale,  anche  di
nuova   istituzione,   nello   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
  19. Successivamente alla pubblicazione della presente delibera,  il
Ministro   dell'ambiente  provvedera'  alla  redazione  di  un  testo
coordinato e aggiornato del  Programma  triennale  1994-1996  per  la
tutela ambientale.
   Roma, 3 agosto 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221