IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  11  luglio 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  177
del  30  luglio  1994,  concernente  il contenuto, le caratteristiche
tecniche,   le   modalita'   e    i    termini    di    presentazione
all'amministrazione  finanziaria  dei supporti magnetici contenenti i
dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740/94, 750/94 e  760/94
e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/94 da parte
dei  centri  autorizzati  di assistenza alle imprese nonche' da parte
dei  professionisti  che  svolgono  l'attivita'  di  assistenza  alle
imprese alle medesime condizioni dei centri autorizzati;
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto che disciplina le modalita' e i
termini  di  presentazione  dei  supporti magnetici contenenti i dati
delle dichiarazioni da parte dei  centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale  alle  imprese  e  da  parte  dei professionisti che svolgono
l'attivita' di assistenza alle imprese alle medesime  condizioni  dei
centri autorizzati;
  Tenuto  conto  delle  difficolta'  rappresentate  da  taluni centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  alle  imprese  in  merito  alla
predisposizione  dei  supporti  magnetici  contenenti  i  dati  delle
dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro  delle  finanze  11
luglio 1994 e' sostituito dal seguente:
  "Ciascun  centro  autorizzato  consegna,  entro  quattro  mesi  dal
termine  stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi,  i  supporti  magnetici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1
all'ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette   nella    cui
circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI