IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Sangiovese  dei  Colli Pesaresi" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica della denominazione di origine controllata  "Sangiovese  dei
Colli  Pesaresi"  in  "Colli Pesaresi" e del relativo disciplinare di
produzione, corredata dal parere della regione Marche;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la  proposta  del
nuovo disciplinare di produzione dei vini "Colli Pesaresi", formulata
dal  comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
14 maggio 1994;
  Visto l'avviso di rettifica alla citata proposta  di  disciplinare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1994;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione  di  origine  controllata  "Sangiovese  dei  Colli
Pesaresi",   riconosciuta   con   il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 giugno 1972,  e'  sostituita  con  la  denominazione  di
origine  controllata  "Colli Pesaresi" ed il relativo disciplinare di
produzione e' sostituito per intero con il testo annesso al  presente
decreto che entra in vigore il 1 settembre 1994.