Agli assessori alla Sanita' delle regioni e province autonome Alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri Con circolare del 30 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1993, questo Ministero, in relazione a vari quesiti formulati dalle regioni, a seguito dell'abrogazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171 di talune disposizioni del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, manifestava il proprio orientamento interpretativo sulle residue norme regolatrici della materia dei trattamenti terapeutici mediante impiego dei farmaci sostitutivi degli oppiacei, mettendo in evidenza i seguenti elementi: 1) che il presupposto per l'attuazione di un trattamento con farmaci sostitutivi e' la sussistenza di uno stato di dipendenza fisica nei confronti di sostanze stupefacenti, il cui accertamento deve essere effettuato utilizzando le vigenti procedure diagnostiche e medico-legali; 2) che permane la competenza del Servizio pubblico per le tossicodipendenze a definire il programma di trattamento terapeutico con impiego di farmaci sostitutivi, determinando le relative modalita', i dosaggi, la durata, i criteri per il controllo, e cio' non solo per l'espressa previsione di legge ma perche' si tratta di atti che si fondano su complesse valutazioni di carattere clinico, socio-sanitario e psicologico e percio' richiedono l'apporto di varie competenze professionali sia nell'ambito del SERT che di strutture specialistiche esterne funzionalmente collegate; 3) che i trattamenti terapeutici dei medici di famiglia devono necessariamente inquadrarsi in un programma che gli stessi medici possono concordare con il SERT competente per territorio, articolato in rapporto alle esigenze accertate per ogni singolo caso, con la eventuale previsione di concomitanti interventi di tipo medico-specialistico, psicologico, sociale e riabilitativo da effettuare presso altri servizi; 4) che il programma deve prevedere modalita' di assunzione del farmaco e modalita' di controllo sia da parte dei medici curanti che, eventualmente, da parte di altre strutture dell'unita' sanitaria locale, anche al fine di prevenire le forme illecite di utilizzazione dei farmaci prescritti. In questo quadro di riferimento il Ministero della sanita' ha assunto l'impegno di preparare apposite linee-guida che servano ad orientare l'attivita' degli operatori, sia che appartengano ai Servizi pubblici che all'area medica esterna. Una Commissione di esperti, costituita al predetto fine presso il Ministero della sanita' ha provveduto a redigere, di recente, le "Linee-guida per il trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi". Nel trasmettere, in allegato alla presente, il relativo testo (All.) si fa presente che, nel corso di apposite riunioni, e' stato acquisito il parere sia della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri che dei rappresentanti delle regioni e province autonome, a livello tecnico. Pur nella consapevolezza che la complessita' delle problematiche di carattere tecnico-giuridico comportera' qualche inevitabile difficolta' applicativa, si confida che l'elaborato predisposto possa costituire un utile riferimento per i provvedimenti di competenza delle regioni e delle unita' sanitarie locali. Il Ministro: COSTA