Agli assessori alla Sanita'  delle
                                  regioni e province autonome
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  Ordini   dei   medici    e    degli
                                  odontoiatri
  Con  circolare  del  30  luglio  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1993, questo Ministero, in  relazione
a  vari  quesiti  formulati dalle regioni, a seguito dell'abrogazione
disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  1993,
n.  171  di  talune  disposizioni  del  testo  unico  sulle  sostanze
stupefacenti di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre   1990,   n.   309,   manifestava   il  proprio  orientamento
interpretativo sulle residue  norme  regolatrici  della  materia  dei
trattamenti  terapeutici  mediante  impiego  dei  farmaci sostitutivi
degli oppiacei, mettendo in evidenza i seguenti elementi:
   1) che il presupposto  per  l'attuazione  di  un  trattamento  con
farmaci  sostitutivi  e'  la  sussistenza  di uno stato di dipendenza
fisica nei confronti di sostanze stupefacenti,  il  cui  accertamento
deve  essere effettuato utilizzando le vigenti procedure diagnostiche
e medico-legali;
   2)  che  permane  la  competenza  del  Servizio  pubblico  per  le
tossicodipendenze  a definire il programma di trattamento terapeutico
con  impiego  di  farmaci  sostitutivi,  determinando   le   relative
modalita',  i  dosaggi, la durata, i criteri per il controllo, e cio'
non solo per l'espressa previsione di legge ma perche' si  tratta  di
atti  che  si  fondano su complesse valutazioni di carattere clinico,
socio-sanitario e psicologico e percio' richiedono l'apporto di varie
competenze professionali sia nell'ambito del SERT  che  di  strutture
specialistiche esterne funzionalmente collegate;
   3)  che  i  trattamenti  terapeutici dei medici di famiglia devono
necessariamente inquadrarsi in un programma  che  gli  stessi  medici
possono  concordare con il SERT competente per territorio, articolato
in rapporto alle esigenze accertate per ogni  singolo  caso,  con  la
eventuale    previsione    di   concomitanti   interventi   di   tipo
medico-specialistico,  psicologico,  sociale   e   riabilitativo   da
effettuare presso altri servizi;
   4)  che  il  programma  deve prevedere modalita' di assunzione del
farmaco e modalita' di controllo sia da parte dei medici curanti che,
eventualmente, da parte  di  altre  strutture  dell'unita'  sanitaria
locale, anche al fine di prevenire le forme illecite di utilizzazione
dei farmaci prescritti.
  In  questo  quadro  di  riferimento  il  Ministero della sanita' ha
assunto l'impegno di preparare apposite linee-guida  che  servano  ad
orientare  l'attivita'  degli  operatori,  sia  che  appartengano  ai
Servizi pubblici che all'area medica esterna.
  Una Commissione di esperti, costituita al predetto fine  presso  il
Ministero  della  sanita'  ha  provveduto  a redigere, di recente, le
"Linee-guida per il trattamento  della  dipendenza  da  oppiacei  con
farmaci sostitutivi".
  Nel  trasmettere,  in  allegato  alla  presente,  il relativo testo
(All.) si fa presente che, nel corso di apposite riunioni,  e'  stato
acquisito  il parere sia della Federazione nazionale degli Ordini dei
medici e degli odontoiatri che dei  rappresentanti  delle  regioni  e
province autonome, a livello tecnico.
  Pur nella consapevolezza che la complessita' delle problematiche di
carattere    tecnico-giuridico    comportera'   qualche   inevitabile
difficolta' applicativa, si confida che l'elaborato predisposto possa
costituire un utile riferimento per  i  provvedimenti  di  competenza
delle regioni e delle unita' sanitarie locali.
                                                   Il Ministro: COSTA