A rettifica della circolare 5 agosto 1994, n. 38422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 1994, il punto 4) del testo pubblicato va sostituito con il seguente: "4. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera b), della legge n. 64/1986, la fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data di comunicazione dell'avvenuto pagamento e fino al centottantesimo giorno successivo all'invio delle risultanze dei controlli sullo stato di avanzamento dell'iniziativa".