A  rettifica  della  circolare 5 agosto 1994, n. 38422, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  199  del  26
agosto  1994,  il  punto 4) del testo pubblicato va sostituito con il
seguente:  "4.  Per  le  iniziative  che  realizzino  o   raggiungano
investimenti fissi superiori al limite massimo dello scaglione di cui
all'art.  9,  comma  7,  lettera  b),  della  legge  n.  64/1986,  la
fidejussione o la polizza hanno effetto dalla data  di  comunicazione
dell'avvenuto  pagamento  e fino al centottantesimo giorno successivo
all'invio delle risultanze dei controlli sullo stato  di  avanzamento
dell'iniziativa".