Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164: esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per i vini "Oltrepo' Pavese", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate, dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Oltrepo' Pavese" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. a) La denominazione di origine "Oltrepo' Pavese" con le specificazioni aggiuntive: Rosso, Rosato, Rosso Riserva, Buttafuoco e Sangue di Giuda, e' riservata ai vini rossi o rosati ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Barbera: dal 25% al 65%; Croatina: dal 25% al 65%; Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiutamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 45%. b) La denominazione di origine "Oltrepo' Pavese, con la specificazione del nome di uno dei vitigni di cui appresso nonche' con la specificazione di Spumante (vitigni a bacca bianca e Pinot Nero vinificato in bianco), di Liquoroso o di Passito (Moscato per entrambe le tipologie), e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai seguenti vitigni: Bonarda: vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda) dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse: Barbera, Ughetta, Uva Rara congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Barbera: vitigni: Barbera dall'85% al 100%; altri vitigni di uve rosse: Croatina, Uva Rara, Ughetta e Pinot Nero congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Riesling Italico: vitigni: Riesling Italico minimo 85%; Riesling Renano, Pinot Nero, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Riesling Renano: vitigni: Riesling Renano minimo 85%; Riesling Italico, Pinot Nero, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Cortese: vitigni: Cortese minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Moscato: vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia aromatica massimo 15%. Pinot Nero: vitigni: Pinot Nero minimo 85%; Pinot Grigio, Pinot Bianco e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Malvasia: vitigni: Malvasia di Candia aromatica minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, fino ad un massimo del 15%. Pinot Grigio: vitigni: Pinot Grigio minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Chardonnay: vitigni: Chardonnay minimo 85%; Pinot Nero, Pinot Grigio, Pinot Bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%. Sauvignon: vitigni: Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Cabernet Sauvignon: vitigni: Cabernet Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%. Per la denominazione "Oltrepo' Pavese" Spumante metodo classico le percentuali di vini utilizzati nella produzione devon essere: Pinot Nero vinificato in bianco minimo 70% Chrdonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%. Il nome di vitigno, le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie di vino elencate nel presente articolo, debbono essere indicate nella designazione del prodotto seguendo immediatamente la denominazione di origine "Oltrepo' Pavese". I conduttori interessati ai vigneti iscritti all'albo dell'"Oltrepo' Pavese" Buttafuoco e Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, possono rivendicare la denominazione di origine "Oltrepo' Pavese" rosso, qualora le uve non assicurino un titolo alcolometrico columico naturale previsto per l'"Oltrepo' Pavese" Buttafuoco e "Oltrepo' Pavese" Sangue di Giuda. Art. 3. La zona di produzione dei vini "Oltrepo' Pavese" rosso rosato o rosso riserva, con la specificazione di vitigno e "Oltrepo' Pavese" Spumante, comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepo' Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona e' cosi' delimitata: parte dal km. 136 + 150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud a raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo inconro con la strasa statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km. 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione. La zona di produzione del vino "Oltrepo' Pavese" Buttafuoco insita pure in quella piu' ampia dei vini "Oltrepo' Pavese", comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castagna, Cigognola, Pietra de' Giorgi. La zona di produzione del vino "Oltrepo' Pavese" sangue di Giuda, insita anch'essa nell'area piu' ampia dei vini "Oltrepo' Pavese" e' delimitata come segue: dalla strada statale n. 10 al km. 162+700 segue quale confine ad est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati, Montu' Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca' de' Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo ed ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in localita' Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino ad incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondi valle e i terreni di pianura. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti: Prod. max. Resa max. uva vino - - Oltrepo' Pavese rosso, rosso riserva e 110 65% rosato Oltrepo' Pavese Buttafuoco 105 65% Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda 105 65% Oltrepo' Pavese Barbera 120 70% Oltrepo' Pavese Bonarda 105 65% Oltrepo' Pavese Riesling Italico 110 65% Oltrepo' Pavese Riesling Renano 100 65% Oltrepo' Pavese Cortese 110 65% Oltrepo' Pavese Moscato 110 70% Oltrepo' Pavese Moscato passito 110 45% Oltrepo' Pavese Malvasia 115 70% Oltrepo' Pavese Pinot Nero (vinificato in 100 60% bianco) Oltrepo' Pavese Pinot Nero (vinificato in 100 65% rosso e rosato) Oltrepo' Pavese Pinot Grigio (vinificato in 100 60% bianco) Oltrepo' Pavese Pinot Grigio (vinificato in 100 65% rosso e rosato) Oltrepo' Pavese Chardonnay 100 65% Oltrepo' Pavese Sauvignon 100 65% Oltrepo' Pavese Cabernet Sauvignon 105 70% Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovra' essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 2 dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. E' consentito inoltre che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte, le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'"Oltrepo' Pavese" delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling italico, Riesling renano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: vol. % Oltrepo' Pavese Rosso 11 Oltrepo' Pavese Rosato 10 Oltrepo' Pavese Rosso Riserva 12 Oltrepo' Pavese Buttafuoco 11,50 Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda 11,50 Oltrepo' Pavese Barbera 11 Oltrepo' Pavese Bonarda 10,50 Oltrepo' Pavese Riesling italico 10 Oltrepo' Pavese Riesling renano 10,50 Oltrepo' Pavese Cortese 10 Oltrepo' Pavese Moscato 9,50 Oltrepo' Pavese Moscato passito 10 Oltrepo' Pavese Moscato liquoroso 12 Oltrepo' Pavese Malvasia 9,50 Oltrepo' Pavese Pinot Nero 10 Oltrepo' Pavese Pinot Grigio 10 Oltrepo' Pavese Chardonnay 10 Oltrepo' Pavese Sauvignon 10 Oltrepo' Pavese Cabernet Sauvignon 10,50 Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti "Oltrepo' Pavese" Cortese, "Oltrepo' Pavese" Riesling italico, "Oltrepo' Pavese" Riesling renano, "Oltrepo' Pavese" Moscato, "Oltrepo' Pavese" Malvasia, "Oltrepo' Pavese" Chardonnay, "Oltrepo' Pavese" Pinot Nero e "Oltrepo' Pavese" Sauvignon possono tuttavia assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9%. In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovra' essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepo' Pavese" rosso e rosso riserva. Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento. La denominazione "Oltrepo' Pavese" rosso riserva e' riservata ai vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a partire dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Nella preparazione dei vini "Oltrepo' Pavese" Spumanti Pinot Nero, Riesling italico, Riesling renano, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Per la spumantizzazione dell'"Oltrepo' Pavese" Spumante, e "Oltrepo' Pavese" Pinot Nero metodo classico, l'elaborazione deve prevedere un periodo complessivo di 24 messi dalla vendemmia, di cui 18 sulle fecce, se prodotto millesimato; e di 18 mesi dalla vendemmia, di cui 12 sulle fecce se prodotto non millesimato. L'uso del termine "rosato" e' ammesso solo se i vini presentano la corrispondente tonalita' di colore e se provengono da uve rosse di cui all'art. 2. Il vino "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo dal vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso e' ammessa l'aggiunta, prima durante e dopo la fermentazione di alcol puro, acquavite, mosto concentrato. E' consentita la produzione di "Oltrepo' Pavese" Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, sottoposte a tradizionale appassimento. Il vino "Oltrepo' Pavese" Moscato passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1 giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Oltrepo' Pavese" rosso: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso intenso; sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Oltrepo' Pavese" rosato: colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue; odore: leggermente vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille; e' prevista la tipologia: frizzante. "Oltrepo' Pavese" rosso riserva: colore: rosso rubino con riflessi aranciati; odore: profumo intenso, etereo; sapore: asciutto, corposo, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. "Oltrepo' Pavese" Buttafuoco: colore: rosso vivo, piu' o meno intenso; odore: vinoso, intenso; sapore: asciutto, di corpo, talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille; e' prevista la tipologia: frizzante. "Oltrepo' Pavese" Sangue di Giuda: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso intenso; sapore: pieno, di corpo, frizzante tendente al dolce; residuo zuccherino minimo: 30 gr/l.; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12% di cui almeno 6% vol. svolti; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco minimo: 22 per mille; e' prevista la tipologia: frizzante. "Oltrepo' Pavese" Barbera: colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante; odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico; sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille; e' prevista la tipologia: frizzante. "Oltrepo' Pavese" Bonarda: colore: rosso rubino intenso; odore: profumo intenso e gradevole; sapore: secco, amabile o dolce, leggermente tannico, fresco e talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille; e' prevista la tipologia: frizzante. "Oltrepo' Pavese" Riesling Italico: colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; odore: caratteristico, gradevole; sapore: fresco, gradevole e talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; sono previste le tipologie: frizzante e spumante. "Oltrepo' Pavese" Riesling Renano: colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico, gradevole; sapore: fresco, gradevole, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; e' prevista la tipologia: spumante. "Oltrepo' Pavese" Cortese: colore: paglierino chiaro; odore: vinoso, caratteristico; sapore: morbido, fresco, piacevole talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; sono previste le tipologie: frizzante e spumante. "Oltrepo' Pavese" Moscato: colore: paglierino con riflessi dorati; odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato; sapore: dolce, gradevole, vivace o frizzante; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 gr/l.; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50%; se spumante: 6%; titolo alcolometrico voluminico complessivo minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; sono previste le tipologie: frizzante e spumante. "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso dolce e/o secco: colore: giallo dorato o leggermente ambrato; odore: aromatico intenso; sapore: vellutato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: tipo dolce: 17,5/22% di alcool, con residuo zuccherino non inferiore a 50 gr/l.; tipo secco: 18/22% di alcool con residuo zuccherino massimo di 40 gr/l.; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Oltrepo' Pavese" Moscato passito: colore: giallo dorato o leggermente ambrato; odore: aromatico, caratteristico, delicato; sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 18%; residuo zuccherino massimo: 60 gr/l.; acidita' totale minima: 3,50 per mille; estratto secco minimo: 24 per mille. "Oltrepo' Pavese" Malvasia: colore: giallo paglierino; odore: aromatico, caratteristico, intenso; sapore: secco, amabile, dolce, talvolta vivace o frizzante; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 20 gr/l.; titolo alcolometrico volumico svolto: 5,5%; se spumante: 6%; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; sono previste le tipologie: frizzante e spumante. "Oltrepo' Pavese" Pinot nero: colore: paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso secondo il sistema di vinificazione; odore: caratteristico; sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole; i tipi bianco e rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; se vinificato in rosso 4 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; sono previste (per i tipi bianco e rosato) le tipologie: frizzante e spumante. "Oltrepo' Pavese" Pinot grigio: colore: paglierino piu' o meno intenso o leggermente ramato; odore: caratteristico, fruttato; sapore: fresco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; e' prevista la tipologia: frizzante. "Oltrepo' Pavese" spumante (bianco o rosato): colore: paglierino piu' o meno intenso o rosato tendente al cerasuolo; odore: caratteristico, gradevole; sapore: fresco o di lievito, sapido, armonico, piacevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Oltrepo' Pavese" Chardonnay: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: caratteristico, fruttato con vena aromatica; sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, talvolta vivace o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; residuo zuccherino: 12 gr/l.; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; sono previste le tipologie: frizzante e spumante. "Oltrepo' Pavese" Sauvignon: colore: paglierino; odore: caratteristico, delicato; sapore: asciutto, fresco e piacevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a 25 gr/l.; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille; e' prevista la tipologia: spumante. "Oltrepo' Pavese" Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore: leggermente erbaceo, caratteristico; sapore: armonico, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%; residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Oltrepo' Pavese" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, localita', fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto. Per i vini "Oltrepo' Pavese" Bonarda, "Oltrepo' Pavese" Sangue di Giuda, "Oltrepo' Pavese" Moscato e "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso e "Oltrepo' Pavese" Moscato passito, e' obbligatoria l'indicazione in etichetta del termine "abboccato" o del termine "amabile" quando il residuo zuccherino supera i 18 gr/l. e del termine "dolce" quando il residuo zuccherino supera i 45 gr/l. Per il tipo "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso, e' facoltativo riportare la specificazione liquoroso mentre e' obbligatoria l'indicazione del tipo secco o dry. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Oltrepo' Pavese" puo' essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione e' obbligatoria per i tipi "Rosso Riserva", "Sangue di Giuda", "Buttafuoco" e "Moscato Passito".