IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto  l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il decreto ministeriale del 13 luglio 1962, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  21 settembre 1962, con il quale e'
stata  dichiarata di notevole interesse pubblico la zona collinare di
Oneglia nel comune di Imperia;
 Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1962, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 311 del 6 dicembre 1962, con il quale e' stata
dichiarata di notevole interesse pubblico la zona costiera nel comune
di Imperia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  19 febbraio 1963, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8  marzo 1963, con il quale e' stata
dichiarata  di  notevole  interesse pubblico la zona di Parrasio, Rio
Baite' e Piazzale Roma;
  Considerato   che   la  soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici  della  Liguria  con nota n. 04775 dell'8 giugno 1992,
con  nota n. 322 dell'11 marzo 1993 e con nota n. 06181 del 20 luglio
1993  ha  formulato  una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per
l'abitato di Oneglia e della zona litoranea circostante ricadente nel
comune di Imperia e cosi' perimetrata:
   Nord-Ovest  -  lungomare  Amerigo Vespucci, dal Rio Baite' fino al
ponte  sul  torrente  Impero,  breve  tratto  di  via  De Sonnaz fino
all'incrocio  con  via  della Foce, via della Foce, in direzione nord
fino  allo  sbocco  su  via  della  Repubblica,  tratto  di via della
Repubblica dall'incrocio con via della Foce fino all'incrocio con via
Schiva,  attraversamento  in  direzione  nord  in linea retta fino al
civico  n. 13 di via Parini, via Parini, attraversamento in direzione
est  di  largo  M.  Piana, piazza Rossini, via Don Abbo il Santo, via
Puccini  in direzione nord, via XXV Aprile, fino all'incrocio con via
Magenta; Est - confine della zona vincolata ex lege n. 1497/1939, con
decreto  ministeriale  13  luglio  1962,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 238 del 21 settembre 1962 e con decreto ministeriale 16
novembre  1962,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 311 del 6
dicembre 1962; Sud-Ovest - il mare dalla spianata Peri fino alla foce
del  Rio  Baite',  tratto  del  Rio  Baite' fino al lungomare Amerigo
Vespucci;
  Considerato  che il medesimo ufficio periferico ha evidenziato come
l'area  predetta  si  qualifichi  quale  un  complesso di particolare
pregio  paesistico-ambientale  e di notevole importanza panoramica in
quanto  la parte piu' antica dell'abitato di Oneglia, che si sviluppa
intorno  alla  chiesa di S. Giovanni, e la parte ottocentesca, che si
snoda  intorno alla piazza Dante, hanno notevole interesse estetico e
tradizionale  per  il  caratteristico aspetto che formano gli edifici
ivi  esistenti,  in  un  susseguirsi  di tipiche schiere e di isolati
tipologicamente  significativi,  con  scorci  panoramici dalle strade
interne,   interessi   ambientali  connessi  con  i  tipici  percorsi
pedonali,   inquadrature   panoramiche   dal  mare  e  dalle  colline
circostanti  gia'  sottoposte a vincolo ex lege n. 1497/1939; la zona
che  si  sviluppa  davanti  alla  calata Cuneo, e' l'espressione piu'
concreta  e  significativa  della  tradizione  portuale  della citta'
marinara  e  costituisce  la  qualificata  e caratteristica fascia di
primo  piano  dell'abitato nelle visuali dal mare; la fascia costiera
tra  il porto di Oneglia ed il rio Baite', solo in parte conservata e
per  altri  tratti edificata nel periodo post-bellico, e' comunque la
fascia  di  primo piano nelle inquadrature della citta' dal mare e si
configura quale cornice dell'abitato tradizionale;
  Considerato  che  il piano territoriale di coordinamento paesistico
non prevede una tutela idonea della zona in questione;
  Rilevata   l'inerzia   degli   enti  locali  preposti  alla  tutela
ambientale;
  Considerato che il comune di Imperia ha avviato iniziative edilizie
di  particolare  incidenza paesistica che rischiano di sconvolgere il
tessuto  edilizio  esistente  con grave pregiudizio per gli interessi
ambientali sopradescritti;
  Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area in
questione  ad  un  idoneo  provvedimento  che  garantisca un'efficace
salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali presenti ed altresi'
renda omogenea ed organica la tutela ex lege n. 1497/1939, integrando
il  vincolo  gia' operante sull'abitato iuxta il decreto ministeriale
13  luglio  1962 ed il decreto ministeriale 16 novembre 1962 e quello
operante  su Porto Maurizio iuxta il decreto ministeriale 19 febbraio
1963  che  costituisce  l'altro  polo  storicamente e paesisticamente
importante del territorio di Imperia;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in merito alla proposta di
vincolo   dal   comitato   di   settore   per  i  beni  ambientali  e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali nella seduta del 1 e 2 febbraio 1994;
                              Decreta:
  L'abitato  di Oneglia e la zona litoranea circostante ricadenti nel
territorio  comunale  di  Imperia, cosi' come sopra perimetrati, sono
dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e pertanto
soggetti  a  tutte  le disposizioni contenute nella legge stessa ed a
quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.
  La  soprintendenza  per  i  beni  ambientali e architettonici della
Liguria  provvedera'  a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente
il  presente  decreto  venga  affissa  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art.  4  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e
che  copia  della  Gazzetta Ufficiale stessa con relativa planimetria
venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 18 luglio 1994
                                              Il Ministro: FISICHELLA
 Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 278