IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 21 settembre 1962, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona collinare di Oneglia nel comune di Imperia; Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 6 dicembre 1962, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona costiera nel comune di Imperia; Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1963, con il quale e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona di Parrasio, Rio Baite' e Piazzale Roma; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 04775 dell'8 giugno 1992, con nota n. 322 dell'11 marzo 1993 e con nota n. 06181 del 20 luglio 1993 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'abitato di Oneglia e della zona litoranea circostante ricadente nel comune di Imperia e cosi' perimetrata: Nord-Ovest - lungomare Amerigo Vespucci, dal Rio Baite' fino al ponte sul torrente Impero, breve tratto di via De Sonnaz fino all'incrocio con via della Foce, via della Foce, in direzione nord fino allo sbocco su via della Repubblica, tratto di via della Repubblica dall'incrocio con via della Foce fino all'incrocio con via Schiva, attraversamento in direzione nord in linea retta fino al civico n. 13 di via Parini, via Parini, attraversamento in direzione est di largo M. Piana, piazza Rossini, via Don Abbo il Santo, via Puccini in direzione nord, via XXV Aprile, fino all'incrocio con via Magenta; Est - confine della zona vincolata ex lege n. 1497/1939, con decreto ministeriale 13 luglio 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 21 settembre 1962 e con decreto ministeriale 16 novembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 6 dicembre 1962; Sud-Ovest - il mare dalla spianata Peri fino alla foce del Rio Baite', tratto del Rio Baite' fino al lungomare Amerigo Vespucci; Considerato che il medesimo ufficio periferico ha evidenziato come l'area predetta si qualifichi quale un complesso di particolare pregio paesistico-ambientale e di notevole importanza panoramica in quanto la parte piu' antica dell'abitato di Oneglia, che si sviluppa intorno alla chiesa di S. Giovanni, e la parte ottocentesca, che si snoda intorno alla piazza Dante, hanno notevole interesse estetico e tradizionale per il caratteristico aspetto che formano gli edifici ivi esistenti, in un susseguirsi di tipiche schiere e di isolati tipologicamente significativi, con scorci panoramici dalle strade interne, interessi ambientali connessi con i tipici percorsi pedonali, inquadrature panoramiche dal mare e dalle colline circostanti gia' sottoposte a vincolo ex lege n. 1497/1939; la zona che si sviluppa davanti alla calata Cuneo, e' l'espressione piu' concreta e significativa della tradizione portuale della citta' marinara e costituisce la qualificata e caratteristica fascia di primo piano dell'abitato nelle visuali dal mare; la fascia costiera tra il porto di Oneglia ed il rio Baite', solo in parte conservata e per altri tratti edificata nel periodo post-bellico, e' comunque la fascia di primo piano nelle inquadrature della citta' dal mare e si configura quale cornice dell'abitato tradizionale; Considerato che il piano territoriale di coordinamento paesistico non prevede una tutela idonea della zona in questione; Rilevata l'inerzia degli enti locali preposti alla tutela ambientale; Considerato che il comune di Imperia ha avviato iniziative edilizie di particolare incidenza paesistica che rischiano di sconvolgere il tessuto edilizio esistente con grave pregiudizio per gli interessi ambientali sopradescritti; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area in questione ad un idoneo provvedimento che garantisca un'efficace salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali presenti ed altresi' renda omogenea ed organica la tutela ex lege n. 1497/1939, integrando il vincolo gia' operante sull'abitato iuxta il decreto ministeriale 13 luglio 1962 ed il decreto ministeriale 16 novembre 1962 e quello operante su Porto Maurizio iuxta il decreto ministeriale 19 febbraio 1963 che costituisce l'altro polo storicamente e paesisticamente importante del territorio di Imperia; Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 1 e 2 febbraio 1994; Decreta: L'abitato di Oneglia e la zona litoranea circostante ricadenti nel territorio comunale di Imperia, cosi' come sopra perimetrati, sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa con relativa planimetria venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 luglio 1994 Il Ministro: FISICHELLA Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 278