IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale prevede che per le imprese operanti  nelle  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media  nazionale,  la   quota   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.    25,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  1991, n. 108, convertito nella
legge n. 169  del  1  giugno  1991  che  stabilisce  che  nelle  aree
svantaggiate  del  Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e'  ammessa
sino all'eta' di 32 anni;
  Ritenuto  che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese operanti nelle circoscrizioni non  ricomprese  nei  territori
del  Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che  presentano  un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione   residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla  media
nazionale;
  Considerato che la percentuale media nazionale degli iscritti  alla
prima  classe  della  lista di collocamento rispetto alla popolazione
residente in eta' di lavoro  e'  stata  individuata  dalla  Direzione
generale  dell'Osservatorio  del  mercato del lavoro nella misura del
12,26%;
  Vista la proposta della commissione  regionale  per  l'impiego  del
Lazio  del 7 aprile 1994 modificata nella riunione del 23 maggio 1994
che ha individuato le circoscrizioni che presentano un  rapporto  tra
iscritti  alla  1a  classe  delle liste di collocamento e popolazione
attiva superiore alla media nazionale;
  Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone
e Latina,  nonche'  parti  delle  circoscrizioni  di  Colleferro,  di
Pomezia,  di  Rieti  e di Roma, sono comprese nei territori di cui al
citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e
lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette  circoscrizioni  o
parti  di  circoscrizioni  continua  ad applicarsi l'art. 5, comma 1,
della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in  legge,  con
modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta
in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i
lavoratori  assunti  con contratto di formazione e lavoro a decorrere
dal 1 gennaio 1994 e fino al 31 dicembre  1994  da  imprese  operanti
nelle  parti  delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia e Rieti non
ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico  approvato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
nonche' nelle seguenti circoscrizioni interamente non ricomprese  nei
predetti territori:
   circoscrizione di Civitavecchia;
   circoscrizione di Guidonia;
   circoscrizione di Monterotondo;
   circoscrizione di Fiano Romano;
   circoscrizione di Tivoli;
   circoscrizione di Poggio Mirteto;
   circoscrizione di Tarquinia.
  Nelle  predette  aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito nella legge n. 169 del 1  giugno  1991,  l'assunzione
con  contratto  di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32
anni, per il periodo suddetto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 settembre 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA