IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale media nazionale degli iscritti alla prima classe della lista di collocamento rispetto alla popolazione residente in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26%; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio del 7 aprile 1994 modificata nella riunione del 23 maggio 1994 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1a classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone e Latina, nonche' parti delle circoscrizioni di Colleferro, di Pomezia, di Rieti e di Roma, sono comprese nei territori di cui al citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette circoscrizioni o parti di circoscrizioni continua ad applicarsi l'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173; Decreta: Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1994 da imprese operanti nelle parti delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia e Rieti non ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nelle seguenti circoscrizioni interamente non ricomprese nei predetti territori: circoscrizione di Civitavecchia; circoscrizione di Guidonia; circoscrizione di Monterotondo; circoscrizione di Fiano Romano; circoscrizione di Tivoli; circoscrizione di Poggio Mirteto; circoscrizione di Tarquinia. Nelle predette aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni, per il periodo suddetto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1994 Il Ministro: MASTELLA