IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del  Consiglio  n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Puglia la quale ha certificato che nei  propri  territori  si
sono   verificate,  per  la  vendemmia  1994,  condizioni  climatiche
sfavorevoli  ed  ha  chiesto  l'emanazione  del   provvedimento   che
autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Puglia e destinati alla produzione di V.Q.P.R.D.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' ed entro  i  limiti  massimi  previsti  dai  regolamenti
comunitari.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 14 ottobre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE