IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -
Nuovo  codice della strada, concernente le patenti di servizio per il
personale che esplica servizio di polizia stradale;
  Visto  l'art.  341  del  decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  che  al comma 2 dispone che i programmi di
insegnamento  per  il  rilascio  delle  patenti  di  servizio vengono
stabiliti  con  decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro
dei trasporti;
  Ritenuto   di  dover  conformare  i  programmi  di  insegnamento  e
addestramento per il conseguimento della patente di servizio a quelli
in uso presso il centro addestramento polizia stradale;
  Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
la  relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 24 marzo 1994;
  Sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  I programmi di insegnamento e di addestramento per il conseguimento
della   patente  di  servizio  indicata  dall'art.  139  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, sono quelli in uso presso il
centro  addestramento  polizia stradale riportati nelle tabelle A e B
allegate al presente decreto.
  Essi  sono  formulati con riguardo alla conduzione di motoveicoli e
di autoveicoli di servizio.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Il  testo  dell'art.  139 del nuovo codice della strada,
          approvato con D.Lgs. n. 285/1992, e' il seguente:
          "Art. 139 (Patente di servizio per il personale che esplica
          servizio  di  polizia  stradale). - 1. Il personale gia' in
          possesso  di  patente  di guida, che esplica il servizio di
          polizia  stradale  indicato  nell'art.  12,  comma  1,  per
          guidare  i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego
          ai  sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una
          patente  speciale  di  servizio, che indichi le generalita'
          dell'intestatario,    tutti    i   dati   atti   alla   sua
          identificazione,  la  sua  qualifica ed il corpo, ufficio o
          comando da cui dipende.
          2.  La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della
          provincia  nella  quale  l'agente  o  dipendente esplica il
          servizio  di  polizia  stradale,  su  richiesta  del corpo,
          comando  o  ufficio  cui  appartiene.  Nel regolamento sono
          stabiliti  i  requisiti  e  le modalita' per il rilascio di
          tale patente.
          3.  La  patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi
          dell'art.  138  e'  alternativa a quella prevista dal comma
          1".
          -  L'art. 341 del regolamento di esecuzione e di attuazione
          del  nuovo  codice  della  strada,  approvato con D.P.R. n.
          495/1992, e' cosi' formulato:
          "Art. 341 (Patente di servizio per il personale che esplica
          il  servizio  di  polizia  stradale).  -  1.  La patente di
          servizio   abilita   il   titolare   alla   conduzione   di
          motoveicoli,   autovetture,   autocarri,   autoveicoli  per
          trasporto  promiscuo  di persone e cose, per uso speciale o
          per  trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che
          ha  seguito  un apposito ciclo di esercitazioni a carattere
          sia teorico che pratico.
          2.  L'insegnamento  teorico  e  le  esercitazioni  di guida
          devono  essere  svolti  secondo  i  programmi stabiliti con
          decreto  del  Ministro dell'interno sentito il Ministro dei
          trasporti.
          3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio
          hanno  luogo  presso il comando o l'ufficio presso il quale
          presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una
          prova  teorica  ed una pratica ed il voto di ciascuna prova
          e'  espresso  in  ventesimi.  Per  ottenere  l'idoneita' e'
          indispensabile  una votazione di almeno 12/20 in ogni prova
          e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due
          prove.
          4.  Le  commissioni esaminatrici per il conseguimento della
          patente  di  servizio sono nominate dal prefetto e composte
          da:
          a)   un   funzionario   di   prefettura,  con  funzioni  di
          presidente;
          b)  un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione
          generale della M.C.T.C., come membro;
          c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
          5.  Per  ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione
          redige  un  verbale in duplice copia. Una copia deve essere
          conservata  dal  comando  o  ufficio  presso  il  quale  si
          svolgono  gli  esami;  la  seconda,  corredata di fotocopia
          della  patente  ordinaria deve essere trasmessa al prefetto
          per il successivo rilascio della patente di servizio.
          6.  I  candidati  dichiarati  non idonei al primo esame non
          possono  ripetere le prove prima di un mese. La commissione
          esaminatrice puo' esprimere il parere di non ammissibilita'
          alla ripetizione delle prove.
          7.  La  patente  di  servizio e' valida per cinque anni. La
          validita'  puo' essere confermata per altri cinque anni dal
          prefetto  al  quale,  a tal fine, deve essere trasmessa una
          dichiarazione  del  comandante  del  corpo  o del direttore
          dell'ufficio  attestante  che il titolare e' tuttora idoneo
          alla guida ed e' munito della patente ordinaria in corso di
          validita'.
          8.  La  patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi
          piu' gravi, revocata dal prefetto, d'ufficio o a seguito di
          proposta  motivata  del  comando  o dell'ufficio, quando il
          dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni
          a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione
          o  la  revoca danno luogo al materiale ritiro della patente
          che,  in caso di sospensione, sara' custodita dal comando o
          ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di
          sospensione,  prima  della  restituzione,  il titolare deve
          essere  sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale
          del  corpo  o  da  un  funzionario dell'ufficio. In caso di
          revoca,  la  patente ritirata viene inviata al prefetto che
          l'ha rilasciata".
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art.  139 del nuovo codice della
          strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda  in  nota
          alle premesse.