IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, concernente le patenti di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale; Visto l'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che al comma 2 dispone che i programmi di insegnamento per il rilascio delle patenti di servizio vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti; Ritenuto di dover conformare i programmi di insegnamento e addestramento per il conseguimento della patente di servizio a quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale; Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 24 marzo 1994; Sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 I programmi di insegnamento e di addestramento per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale riportati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. Essi sono formulati con riguardo alla conduzione di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 139 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, e' il seguente: "Art. 139 (Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale). - 1. Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende. 2. La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio di tale patente. 3. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art. 138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1". - L'art. 341 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, e' cosi' formulato: "Art. 341 (Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale). - 1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico. 2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti. 3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova e' espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneita' e' indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove. 4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro; c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro. 5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio. 6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice puo' esprimere il parere di non ammissibilita' alla ripetizione delle prove. 7. La patente di servizio e' valida per cinque anni. La validita' puo' essere confermata per altri cinque anni dal prefetto al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare e' tuttora idoneo alla guida ed e' munito della patente ordinaria in corso di validita'. 8. La patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata dal prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sara' custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al prefetto che l'ha rilasciata". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 139 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.