IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i  requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto  l'art.  3  della  suddetta  legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita'  psicoterapeutica  all'acquisizione,   successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica
formazione  professionale  mediante  corsi di specializzazione almeno
quadriennali,   attivati   presso    scuole    di    specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni  di
cui  all'art.  3  della legge n. 56/1989 si e' proceduto, con decreto
ministeriale 20 febbraio 1990,  alla  costituzione  di  una  apposita
commissione  di  studio  con  il  compito  di individuare procedure e
criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attivita'
formative svolte da istituzioni private aventi le medesime  finalita'
delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;
  Esaminata  la  relazione  finale  dell'anzidetta  commissione  ed i
criteri formulati per i  fini  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
56/1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 settembre 1991, successivamente
integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17  marzo  1992,
con  il  quale  e' stata costituita una commissione consultiva con il
compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico  all'azione  del
Ministero  nell'esame  delle  domande  di  riconoscimento prodotte da
istituzioni private per i fini di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
56/1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita'  per
la   presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  da  parte  di
istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Vista l'istanza prodotta dall'Associazione italiana per  lo  studio
della  psicologia analitica - AIPA, con sede in Roma e Milano, intesa
ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n.
56/1989;
  Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di  cui
al  precitato  decreto  ministeriale  19  gennaio  1991, e successive
integrazioni,  ha  espresso  parere  favorevole   al   riconoscimento
dell'Associazione italiana per lo studio della psicologia analitica -
AIPA,  con  sede in Roma e Milano, per i fini di cui all'art. 3 della
riferita legge n. 56/1989;
                              Decreta:
  Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,
l'Associazione  italiana  per  lo studio della psicologia analitica -
AIPA, con sede in Roma e Milano, e' riconosciuta idonea ad attivare a
decorrere dall'anno accademico  successivo  alla  data  del  presente
decreto,  corsi  di formazione in psicoterapia nella sede di Roma con
un massimo di quindici allievi e nella sede di Milano con un  massimo
di  cinque  allievi,  secondo  le  modalita' indicate nell'istanza di
riconoscimento di cui alle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'