IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Carmignano" ed e' stato approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 e 1
agosto  1993  con  i  quali  sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Carmignano";
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita del vino "Carmignano" rosso;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la
modifica  della  denominazione di origine e del relativo disciplinare
di produzione dei  vini  "Carmignano",  corredata  dal  parere  della
regione Toscana;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  e  la  proposta  del disciplinare di
produzione dei vini  "Barco  Reale  di  Carmignano"  e  "Carmignano",
formulata  dal  comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 1994;
  Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini "Carmignano"
riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1975, e' sostituita  con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Barco  Reale di Carmignano" e "Carmignano" ed e' approvato nel testo
annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.