IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Carmignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 e 1 agosto 1993 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carmignano"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Carmignano" rosso; Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine e del relativo disciplinare di produzione dei vini "Carmignano", corredata dal parere della regione Toscana; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano", formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994; Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Carmignano" riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, e' sostituita con la denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano" ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.