IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione di origine controllata "San Vito
di Luzzi", corredata dal parere della regione Calabria;
  Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini  e  la  proposta  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  "San  Vito  di  Luzzi", formulata dal comitato
stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  144  del  22  giugno
1994;
  Vista  la  legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8  della  predetta   legge,   concernente
modalita'  procedurali,  prevede  che  i  disciplinari  di produzione
vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"San Vito di Luzzi" ed e' approvato, nel testo annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.