IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata "San Vito
di Luzzi", corredata dal parere della regione Calabria;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di
produzione dei vini "San Vito di Luzzi", formulata dal comitato
stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
1994;
Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente
modalita' procedurali, prevede che i disciplinari di produzione
vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
"San Vito di Luzzi" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo
disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.