IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio
sanitario nazionale;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982;
  Premesso che l'attuazione di un programma  nazionale  di  controllo
nei  confronti  della  malattia  di Aujeszky, in considerazione delle
peculiari caratteristiche dell'infezione e  della  malattia,  benche'
supportato  da una adeguata profilassi vaccinale non puo' prescindere
dall'applicazione di basilari misure igienico-sanitarie;
  Rilevata   l'entita'   dei   danni   causata   dalla    persistenza
dell'infezione negli allevamenti;
  Ravvisata   la   necessita'   di  regolamentare  e  coordinare  gli
interventi di profilassi sul territorio nazionale;
  Considerati gli  orientamenti  della  Comunita'  economica  europea
riguardo  ai  piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla
profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky;
  Considerate le nuove acquisizioni scientifiche  che  permettono  di
riconoscere  fattori  di  patogenicita'  e  virulenza del virus della
malattia di Aujeszky;
  Considerato che l'impiego di vaccini privati della glicoproteina  I
consente di differenziare i soggetti vaccinati da quelli infetti;
  Sentito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore di sanita' -
Sezione V, nella seduta del 22 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Viene attuato su tutto  il  territorio  nazionale  un  programma
volontario  di  controllo  della  malattia  di Aujeszky fondato sulla
profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione.
  2. Per l'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma  1  vengono
utilizzati esclusivamente vaccini inattivati gIXX.