IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982; Premesso che l'attuazione di un programma nazionale di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'infezione e della malattia, benche' supportato da una adeguata profilassi vaccinale non puo' prescindere dall'applicazione di basilari misure igienico-sanitarie; Rilevata l'entita' dei danni causata dalla persistenza dell'infezione negli allevamenti; Ravvisata la necessita' di regolamentare e coordinare gli interventi di profilassi sul territorio nazionale; Considerati gli orientamenti della Comunita' economica europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky; Considerate le nuove acquisizioni scientifiche che permettono di riconoscere fattori di patogenicita' e virulenza del virus della malattia di Aujeszky; Considerato che l'impiego di vaccini privati della glicoproteina I consente di differenziare i soggetti vaccinati da quelli infetti; Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' - Sezione V, nella seduta del 22 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. 1. Viene attuato su tutto il territorio nazionale un programma volontario di controllo della malattia di Aujeszky fondato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 vengono utilizzati esclusivamente vaccini inattivati gIXX.