IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo,
dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ed effettuare operazioni
di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in
ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute
nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3
della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Visti i propri decreti in data 19 luglio, 22 agosto e 22 settembre
1994, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime tre
tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso
di interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26 luglio 1994 e
scadenza 26 luglio 1999;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche dei suddetti certificati
del Tesoro denominati in ECU;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17
ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.420 miliardi;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta
l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del
Tesoro denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), al
tasso d'interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26 luglio
1994, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di
nominali 1000 milioni di ECU.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 19 luglio 1994, citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.