IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38,  lettera  c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato
(legge   finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da  ultimo,
dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ed effettuare operazioni
di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in
ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme  contenute
nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art.  3
della  legge  23  settembre  1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 19 luglio, 22 agosto e 22  settembre
1994,  con  i  quali  e'  stata  disposta l'emissione delle prime tre
tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso
di interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26  luglio  1994  e
scadenza 26 luglio 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche dei  suddetti  certificati
del Tesoro denominati in ECU;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17
ottobre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.420 miliardi;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo   1981,   n.  119,  e  successive  modificazioni,  e'  disposta
l'emissione di una quarta tranche  dei  certificati  di  credito  del
Tesoro  denominati  in  ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), al
tasso d'interesse annuo lordo del  7,50%,  con  godimento  26  luglio
1994,  della  durata  di  cinque  anni,  fino  all'importo massimo di
nominali 1000 milioni di ECU.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  19  luglio  1994,  citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.