IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 17 settembre 1994, n.
538, che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle
modalita' per la presentazione delle domande per la chiusura delle
liti fiscali pendenti, delle procedure per il controllo delle stesse,
delle modalita' per l'estinzione dei giudizi e delle altre norme
occorrenti per l'applicazione del medesimo art. 3;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 3 e 9 maggio 1991,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4
maggio 1991 e n. 110 del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro,
le modalita' di pagamento di alcune imposte sostitutive mediante
versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di
credito;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
dei versamenti diretti di imposte e ritenute al concessionario;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Liti fiscali pendenti
1. Possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, le liti fiscali, concernenti
l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e
ogni altro atto di imposizione, pendenti, alla data del 18 settembre
1994, dinanzi alla commissione tributaria di primo grado anche a
seguito di rinvio da parte di altro organo giudicante.
2. Si intendono pendenti, ai fini della definizione, le liti
fiscali per le quali non e' intervenuto, alla data del 18 settembre
1994, il deposito in segreteria del dispositivo della decisione ai
sensi dell'art. 20, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994,
recante disposizioni fiscali urgenti in materia di
accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici,
controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine
di contrastare l'evasione e la corruzione:
"Art. 3 (Chiusura delle liti fiscali). - 1. Le liti
fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di
primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a
domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la
lite e' di importo fino a lire 2 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento
del valore della lite, se questo e' di importo superiore a
lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati
mediante versamento in conto corrente postale per le somme
di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle
norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla
lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono
ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa
a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni
impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma
quella relativa all'imposta sull'incremento del valore
degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo a
qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il
valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e
donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale
sull'incremento di valore degli immobili e' costituito
dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato,
dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello
stesso atto impugnato.
4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15
dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata
udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma
1 estingue il giudizio.
5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento e'
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di
pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo
o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono
riscosse a titolo definitivo. La definizione non da'
comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente
gia' versate dal ricorrente.
6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere
oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4.
7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' per la presentazione delle domande di cui al
comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le
modalita' per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme
occorenti per l'applicazione del presente articolo, fermo
restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo
il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura
inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la
scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione
del pagamento medesimo".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda
in nota al titolo.
- I DD.MM. 3 maggio 1991 e 9 maggio 1991 recano,
rispettivamente: "Modalita' di versamento al concessionario
delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di
dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in
dichiarazione, nonche' per il versamento dell'imposta
sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa,
sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta" e
"Modalita' di versamento, tramite delega alle aziende di
credito, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor
sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e
sui fondi in sospensione d'imposta e sulle plusvalenze
analiticamente indicate nella dichiarazione dei redditi,
nonche' delle maggiori imposte sui redditi e delle relative
soprattasse dovute in sede di presentazione di
dichiarazioni integrative".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n.
602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul
reddito:
"Art. 6 (Distinta dei versamenti diretti). - Il
versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a
distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalita'
del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo
cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del
contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione
sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere
compilata separata distinta di versamento.
L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone
sulla distinta di versamento il numero della quietanza
stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per
le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il
contribuente intende versare sempreche' nella distinta non
risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo
comma".
"Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti
postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in
danaro sull'apposito conto corrente postale intestato
all'esattore su stampati conformi al modello approvato con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di
allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono
contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo
comma, per le distinte di versamento".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda
in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. n.
636/1972, recante la revisione della disciplina del
contenzioso tributario:
"Art. 20 (Discussione e decisione). - All'udienza il
relatore espone i fatti e le questioni della controversia
in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le
parti alla discussione.
Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario.
La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito
dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi
per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od
emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.
La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio,
quando accerta un credito del ricorrente, puo', su
richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.
Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal
presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e
le parti possono prenderne visione.
L'ordinanza e' depositata immediatamente nella
segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli
effetti della comunicazione per le parti presenti alla
discussione".
Il predetto art. 20, e' stato abrogato dall'art. 71 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 1 ottobre
1993; termine prorogato al 1 ottobre 1995 dall'art. 15,
comma 1-bis, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.