IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  n.  576/1982  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  alla  societa'  Rho'ne  Mediterrane'e   -
Compagnia  francese  di  assicurazioni  e  riassicurazioni,  con sede
legale  in  Marsiglia  (Francia),  e  rappresentanza   generale   per
l'Italia, in Genova;
  Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1994, con il quale, ai sensi
dell'art.  43,  comma 2, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' stato
fatto  divieto  alla  rappresentanza  generale  per  l'Italia   della
predetta   societa'   Rho'ne   Mediterrane'e   di  compiere  atti  di
disposizioni sui propri beni;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio  1994,  con  il  quale,  ai
sensi  dell'art.  43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e'
stato fatto divieto alla sopraindicata  rappresentanza  generale  per
l'Italia di assumere nuovi affari;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 settembre 1994, con il quale e'
stato prorogato il divieto di assunzione di  nuovi  affari,  disposto
con il predetto decreto ministeriale 26 luglio 1994;
  Vista la lettera in data 26 settembre 1994, n. 416262, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  dopo  aver consultato l'autorita' di vigilanza
francese, Commission de Contro'le des Assurances, ha  comunicato  che
il  consiglio  di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato,
nella  seduta  del  22  settembre  1994,  di  proporre  al   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico
della predetta rappresentanza generale per l'Italia del provvedimento
di  revoca  delle  autorizzazioni  gia'  rilasciate  per  l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e riassicurativa, ai sensi dell'art. 58
della citata legge n. 295/1978, con conseguente  liquidazione  coatta
amministrativa della stessa rappresentanza;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in  data  23  settembre
1994, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi
qui  integralmente  recepite,  in  base alle quali e' stata formulata
l'anzidetta proposta;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta del 29 settembre 1994,  ha  espresso  parere  favorevole
alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   gia'   rilasciate  alla  predetta
rappresentanza  generale  per  l'Italia,  nonche'  alla  liquidazione
coatta amministrativa della stessa rappresentanza;
  Vista  la lettera in data 21 ottobre 1994 n. 236/1994, con la quale
l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle  persone  idonee  ad
assumere l'incarico di commissario liquidatore della sopra menzionata
rappresentanza generale per l'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  revocate,  ai sensi dell'art. 58, della legge 10 giugno 1978,
n. 295, alla societa' Rho'ne Mediterrane'e -  Compagnia  francese  di
assicurazioni   e  riassicurazioni,  con  sede  legale  in  Marsiglia
(Francia), e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, tutte le
autorizzazioni   gia'   concesse   per   l'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa.