IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla societa' Rho'ne Mediterrane'e - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia), e rappresentanza generale per l'Italia, in Genova; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' stato fatto divieto alla rappresentanza generale per l'Italia della predetta societa' Rho'ne Mediterrane'e di compiere atti di disposizioni sui propri beni; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' stato fatto divieto alla sopraindicata rappresentanza generale per l'Italia di assumere nuovi affari; Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1994, con il quale e' stato prorogato il divieto di assunzione di nuovi affari, disposto con il predetto decreto ministeriale 26 luglio 1994; Vista la lettera in data 26 settembre 1994, n. 416262, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, dopo aver consultato l'autorita' di vigilanza francese, Commission de Contro'le des Assurances, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 22 settembre 1994, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della predetta rappresentanza generale per l'Italia del provvedimento di revoca delle autorizzazioni gia' rilasciate per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell'art. 58 della citata legge n. 295/1978, con conseguente liquidazione coatta amministrativa della stessa rappresentanza; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 23 settembre 1994, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali e' stata formulata l'anzidetta proposta; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 29 settembre 1994, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla predetta rappresentanza generale per l'Italia, nonche' alla liquidazione coatta amministrativa della stessa rappresentanza; Vista la lettera in data 21 ottobre 1994 n. 236/1994, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della sopra menzionata rappresentanza generale per l'Italia; Decreta: Art. 1. Sono revocate, ai sensi dell'art. 58, della legge 10 giugno 1978, n. 295, alla societa' Rho'ne Mediterrane'e - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia), e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, tutte le autorizzazioni gia' concesse per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa.