IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115,  concernente  l'intervento
straordinario  della  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni degli
operai dell'industria, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.
873,  convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n.
26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione  dei
porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
  Visto  il  decreto-legge  9  gennaio  1989,  n.  4, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85;
  Visto il decreto-legge 22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1990,  n. 58, concernente la
soppressione del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali  ed  interventi  in favore dei lavoratori e dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto il decreto del Ministro della marina mercantile  di  concerto
con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
del tesoro datato 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati
i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione  dei  benefici
di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto   il   decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  508,  concernente
interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;
  Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione
datato  4  marzo  1994,  concernente  la  revisione  del  numero  dei
lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali   da
collocare  in  Cassa  integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla
base delle esigenze manifestatesi nel  corso  del  predetto  anno  in
relazione all'andamento di traffici e l'assegnazione di ulteriori 230
unita' nell'ambito delle 1800 previste dal decreto-legge n. 100/1994;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento
anticipato e dell'indennita' per il trattamento massimo straordinario
di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti  delle
compagnie   e  gruppi  portuali,  ivi  compresi  i  lavoratori  delle
compagnie carenanti e ramo industriale del  porto  di  Genova,  vanno
determinate  per  l'anno  1994  le  dotazioni organiche e le relative
eccedenze di ciascuna compagnia  e  gruppo  portuale  sulla  base  di
specifici   progetti   di   riorganizzazione  e  di  piani  di  esodo
predisposti in sede locale in relazione alla trasformazione in  corso
nel  settore,  nonche'  sulla base del numero delle giornate lavorate
nell'anno 1992  e  nell'anno  1993  tenendo,  altresi',  conto  delle
prospettive dei traffici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
datato 22 luglio 1994 con il quale si e' proceduto alla revisione del
numero dei lavoratori e  dei  dipendenti,  individuato  per  ciascuna
compagnia  portuale,  ai fini dell'utilizzo del beneficio della Cassa
integrazione guadagni straordinaria  nel  corso  del  primo  semestre
1994, sulla base delle esigenze manifestatesi nel predetto periodo in
relazione all'andamento dei traffici;
  Visti  i  decreti  ministeriali  precedenti  con  i  quali e' stata
disposta la corresponsione di una  indennita'  pari  all'importo  del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali
siti  sul  territorio nazionale per il periodo dal 1 marzo 1987 al 31
dicembre 1993;
  Considerata la necessita' di continuare a corrispondere la predetta
indennita' prevista dalle vigenti disposizioni, ai lavoratori  ed  ai
dipendenti  delle  compagnie  e  dei  gruppi portuali, cosi' elencati
nelle allegate tabelle,  che  fanno  parte  integrante  del  presente
provvedimento,  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e
comunque per l'intera durata delle sospensioni;
                              Decreta:
  E' disposta la proroga della corresponsione di una indennita'  pari
all'importo  del  trattamento  massimo  straordinario di integrazione
salariale,  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  in  favore   dei
lavoratori  e  dei  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi portuali,
comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di  Genova,  cosi'
elencati  nelle  allegate  tabelle  che  fanno  parte  integrante del
presente provvedimento, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno  1994,  e  per  la  durata dell'intera sospensione, cosi' come
disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26,
dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dall'art. 3, comma 4,
del   decreto-legge   22   gennaio   1990,   n.  6,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art.  24  della
legge   28  gennaio  1994,  n.  84,  e  dall'art.  1,  comma  9,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sostituisce ed annulla  quello  del  27  aprile
1994, n. 14756.
   Roma, 21 ottobre 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA