IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, concernente interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione datato 4 marzo 1994, concernente la revisione del numero dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in Cassa integrazione straordinaria nell'anno 1993 sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso del predetto anno in relazione all'andamento di traffici e l'assegnazione di ulteriori 230 unita' nell'ambito delle 1800 previste dal decreto-legge n. 100/1994; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, ai fini dell'assegnazione dei benefici del pensionamento anticipato e dell'indennita' per il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i lavoratori delle compagnie carenanti e ramo industriale del porto di Genova, vanno determinate per l'anno 1994 le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e di piani di esodo predisposti in sede locale in relazione alla trasformazione in corso nel settore, nonche' sulla base del numero delle giornate lavorate nell'anno 1992 e nell'anno 1993 tenendo, altresi', conto delle prospettive dei traffici; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione datato 22 luglio 1994 con il quale si e' proceduto alla revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti, individuato per ciascuna compagnia portuale, ai fini dell'utilizzo del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del primo semestre 1994, sulla base delle esigenze manifestatesi nel predetto periodo in relazione all'andamento dei traffici; Visti i decreti ministeriali precedenti con i quali e' stata disposta la corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1 marzo 1987 al 31 dicembre 1993; Considerata la necessita' di continuare a corrispondere la predetta indennita' prevista dalle vigenti disposizioni, ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, cosi' elencati nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e comunque per l'intera durata delle sospensioni; Decreta: E' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla quello del 27 aprile 1994, n. 14756. Roma, 21 ottobre 1994 Il Ministro: MASTELLA