IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, recante norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio;
  Visto  l'art.  10  del  decreto ministeriale 22 giugno 1993 n. 346,
recante norme per la gestione del Fondo di garanzia  per  le  vittime
della caccia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 ottobre 1993 con il quale sono
state  determinate  la  misura  o  le  modalita'  di  versamento  del
contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, per gli anni 1992 e 1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura  del ripetuto
contributo per l'anno 1994;
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1994 con il quale e'  stato
costituito  il  comitato  del  Fondo di garanzia per le vittime della
caccia;
  Considerato che la limitata operativita' temporale del citato Fondo
non consente una compiuta verifica delle effettive esigenze del fondo
stesso;
  Ritenuto, pertanto, che appare opportuno confermare per l'anno 1994
la misura del contributo gia' stabilita per gli anni  precedenti  con
il citato decreto ministeriale
12 ottobre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1994  il  contributo di cui all'art. 25 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del  5  per  cento
dei   premi   incassati   nello   stesso   anno  per  l'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso  terzi  derivante,
nell'esercizio  dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli
arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per  gli
oneri di gestione.