Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano
e unita' di Potenza, e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il  periodo  dal  1  marzo
1994 al 31 dicembre 1994.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat),  con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Corbetta ex Crescenzago (Milano), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unita'
di Roma e  sedi  periferiche,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
5 aprile 1994 al 4 aprile 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cerioli, con sede in Castelmaggiore (Bologna)
e unita' di Bitonto (Bari) e Castelmaggiore (Bologna),  e'  prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l.  Societa'  ittica  nazionale,  con  sede  in
Pietrasanta  (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Societa' chimica del  Mugello,  con  sede  in
Firenze e unita' di Vicchio (Firenze), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
12 aprile 1994 all'11 aprile 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali  Castellammare,
con   sede   in   Castellammare   di  Stabia  (Napoli)  e  unita'  di
Castellammare di Stabia (Napoli), e' prorogata la corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
1 dicembre 1993 al 31 novembre 1994.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione aziendale
relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta
S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede  in  Mantova  e  unita'  di
Mantova.
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 aprile 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 4  ottobre
1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede  in  Mantova  e  unita'  di
Mantova, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 maggio 1994 con decorrenza 4
aprile 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della
ditta S.p.a. B.P.D. Difesa e Spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e
unita' di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  luglio  1994  con  effetto  dal 6
settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e
unita' di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone), per il periodo dal
6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5  marzo  1994  con  decorrenza  6
marzo 1994;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto  1994,
della  ditta  S.p.a.  ITLA  - Industria trafileria laminazione acciai
(Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di Oggiono (Como).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 26 agosto
1991,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. ITLA Industria trafileria laminazione acciai  (Gruppo  Falck),
con  sede in Milano e unita' di Oggiono (Como), per il periodo dal 24
febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  24
febbraio 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994, della ditta S.r.l. Stylaf
abbigliamento Pagliai,  con  sede  in  Sovigliana-Vinci  (Firenze)  e
unita' di Sovigliana-Vinci (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 gennaio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  2  marzo  1994  con  effetto dal 3 maggio 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Stylaf  abbigliamento Pagliai, con sede in Sovigliana-Vinci (Firenze)
e unita' di Sovigliana-Vinci (Firenze), per il periodo dal 3 novembre
1993 al 16 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1993 con decorrenza  3
novembre 1993;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta
S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in  Ascoli
Piceno  e  unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 ottobre 1993
al 3 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza  4
ottobre 1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno,  per  il
periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 maggio 1994 con decorrenza 4
aprile 1994;
    7) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta
S.r.l.  Interklim Sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e
unita' di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e  Tito
(Potenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Interklim  Sistemi,  con
sede  in  Cerese di Virgilio (Mantova) e unita' di Cerese di Virgilio
(Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza), per il periodo dal
3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza  3
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta S.n.c.
C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede  in  Massa  e  unita'  di
Massa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli,  con
sede  in Massa e unita' di Massa, per il periodo dal 23 febbraio 1994
al 22 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994;
    9) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta
S.r.l.  Anemone,  con  sede in Pistoia e unita' di San Giuliano Terme
(Pisa).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Anemone,  con sede in
Pistoia  e  unita' di San Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza  1
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, della ditta  S.p.a.
Mira Lanza, con sede in Milano e unita' di Lastra a Signa (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e unita'
di Lastra a Signa (Firenze), per il periodo dal 20 dicembre  1993  al
19 giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 20
dicembre 1993;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2 agosto 1993 al 1 agosto 1994, della ditta S.r.l. Edil
ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo)  e  unita'  di  Chiusi
della Verna (Arezzo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Edil ferro, con sede  in  Chiusi  della
Verna  (Arezzo)  e  unita'  di  Chiusi  della  Verna (Arezzo), per il
periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 2
agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edil ferro, con
sede  in  Chiusi  della Verna (Arezzo) e unita' di Chiusi della Verna
(Arezzo), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1994  con  decorrenza  2
febbraio 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a.  Ing.
Renato  Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona) e unita' e uffici
di Chiaravalle (Ancona).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing.  Renato  Rocchetti,  con  sede  in
Chiaravalle  (Ancona)  e unita' e uffici di Chiaravalle (Ancona), per
il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 maggio  1994  con  decorrenza  9
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a.
Silia, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Silia, con sede in Aprilia (Latina) e
unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 settembre 1993 al  5
marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6
settembre 1993;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  gennaio  1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti  fraz.  Guasticce  (Livorno)  e
unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud, con sede  in  Collesalvetti
fraz.  Guasticce  (Livorno) e unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce
(Livorno), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 20 settembre 1993  al  19  settembre  1994,  della  ditta
S.p.a.  Nuova  Pesci,  con  sede in Cento (Ferrara) e unita' di Cento
(Ferrara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 4 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Nuova  Pesci,  con  sede  in  Cento
(Ferrara) e  unita'  di  Cento  (Ferrara),  per  il  periodo  dal  20
settembre 1993 al 19 marzo 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20
settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Nuova
Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unita' di Cento  (Ferrara),  per
il periodo dal 20 marzo 1993 al 19 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 20
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  13  settembre  1993  al  12 settembre 1994, della ditta
S.p.a. Aeromeccanica Italia, con sede in Cassino (Frosinone) e unita'
di Cassino (Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Aeromeccanica  Italia,  con  sede  in Cassino (Frosinone) e unita' di
Cassino (Frosinone), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con  decorrenza  13
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1 ottobre 1993 al 5 aprile 1994, della ditta S.p.a. Com
Impex, con sede in Rozzano  (Milano)  e  unita'  di  Isola  del  Liri
(Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano)
e unita' di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 1  ottobre
1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.r.l.
Magni Trans, con sede in Ceprano  (Frosinone)  e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 15 luglio 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Magni
Trans,  con  sede  in  Ceprano  (Frosinone)  e  unita'   di   Ceprano
(Frosinone), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 maggio 1994 con decorrenza 8
maggio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta  S.p.a.
Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e  unita'  di
Roma, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 6
settembre 1993;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 6 settembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Vidital,
con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1994 al
5 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  16 marzo 1994 con decorrenza 6
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta  S.r.l.
Manini  prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unita' di
Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
Manini prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unita'  di
Aprilia  (Latina),  per  il  periodo  dal 6 marzo 1994 al 5 settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza  6
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  17  gennaio  1994 al 27 giugno 1994, della ditta S.p.a.
Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unita'  di  Monte  Porzio
(Pesaro).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Baioni,  con  sede  in  Monte  Porzio
(Pesaro)  e  unita'  di  Monte Porzio (Pesaro), per il periodo dal 17
gennaio 1994 al 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza  17
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 20 settembre 1993  al  19  settembre  1994,  della  ditta
S.r.l.  Officina  meccanica  Morresi,  con  sede  in Pomezia (Roma) e
unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in
Pomezia  (Roma)  e  unita'  di  Pomezia (Roma), per il periodo dal 20
settembre 1993 al 19 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza  20
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Officina
meccanica  Morresi,  con  sede  in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia
(Roma), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con  decorrenza  20
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art.  3,  comma
2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 luglio 1994 al
22  gennaio  1995,  della  Efim  in  liquidazione, con sede in Roma e
unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del  22
novembre  1993  con  effetto  dal  23  luglio  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  Efim  in  liquidazione,  con
sede  in  Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 23 luglio 1994 al
22 gennaio 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Art.  3,  comma  2-bis,
della legge n. 33/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della  ditta  S.p.a.
Offital,  con sede in Montebelluna (Treviso) e unita' di Montebelluna
(Treviso).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Offital,  con  sede in Montebelluna
(Treviso) e unita' di Montebelluna (Treviso), per il  periodo  dall'8
novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 8
novembre 1993;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con  sede  in  Vigano'
Brianza (Como) e unita' e ufficio di Vigano' Brianza (Como).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Fimi  -  Fabbrica  impianti  macchine
industriali, con sede in Vigano' Brianza (Como) e unita' e ufficio di
Vigano'  Brianza  (Como),  per  il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12
giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 13
dicembre 1993;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Fimi -
Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in  Vigano'  Brianza
(Como)  e  unita' e ufficio di Vigano' Brianza (Como), per il periodo
dal 13 giugno 1994 al 10 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con  decorrenza  13
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 7 febbraio 1993 al  6  febbraio  1994,  della
ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano
Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti
e Figlio, con sede in Castano Primo  (Milano)  e  unita'  di  Castano
Primo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 7
febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 7 febbraio
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo
(Milano)  e  unita'  di  Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7
agosto 1993 al 6 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993  con  decorrenza  7
agosto 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  ottobre  1993  al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede  in  Vicenza  e  unita'  di
Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni  G.  Maltauro,  con
sede  in Vicenza e unita' di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza, per
il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza  4
ottobre 1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Impresa
costruzioni  G.  Maltauro,  con  sede in Vicenza e unita' di Ferrara,
Marghera-Venezia e Vicenza, per il periodo dal 4  aprile  1994  al  3
ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 18 maggio 1994 con decorrenza 4
aprile 1994;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unita'  di
Schio (Vicenza).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via,  con  sede
in  Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per il periodo dal 6
dicembre 1993 al 5 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con  decorrenza  6
dicembre 1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria
Luigi dalla Via, con sede  in  Schio  (Vicenza)  e  unita'  di  Schio
(Vicenza), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 giugno 1994 con decorrenza 6
giugno 1994;
    7) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  20 ottobre 1993 al 19 ottobre 1994, della
ditta S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e  unita'  di
San Cipriano Po (Pavia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni  Industriale,
con  sede in Roma e unita' di San Cipriano Po (Pavia), per il periodo
dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 20
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  23  agosto  1993  al 22 agosto 1994, della ditta S.p.a.
F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e  unita'  di  Castelfranco  Veneto
(Treviso) e Uffici e stabilimento di Bergamo.
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con  sede  in  Bergamo  e
unita'  di  Castelfranco  Veneto (Treviso) e Uffici e stabilimento di
Bergamo, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993  con  decorrenza
23 agosto 1993;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 13 settembre 1993  al  12  settembre  1994,  della  ditta
S.p.a.  Officina Meccanica Domaso - O.M.D., con sede in Como e unita'
di Domaso (Como).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale
del 5 agosto 1994 con effetto dal 13 settembre 1993,  in  favore  dei
lavoratori   interessati   dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Officina
Meccanica Domaso - O.M.D., con  sede  in  Como  e  unita'  di  Domaso
(Como), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 aprile 1994 con decorrenza 13
marzo 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  16  maggio  1994  al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Scavital, con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Scavital, con sede in Milano e unita'
di Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza 16
maggio 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Alcom, con sede in Leini' (Torino) e  unita'  di  Leini'  Str.  Benna
(Torino) e Leini' Str. Caselle (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcom, con sede in  Leini'  (Torino)  e
unita'  di Leini' Str. Benna (Torino) e Leini' Str. Caselle (Torino),
per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza  8
novembre 1993;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcom,  con
sede  in  Leini'  (Torino)  e  unita' di Leini' Str. Benna (Torino) e
Leini' Str. Caselle (Torino), per il periodo dall'8 maggio 1994 al  7
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 maggio 1994 con decorrenza 8
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.r.l. Tecnovar
Italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Bari.
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnovar Italiana, con sede in  Modugno
(Bari)  e  unita'  di  Bari,  per  il  periodo  dal 7 marzo 1994 al 6
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo
1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 31 gennaio 1994 al 5 aprile 1994, della ditta S.r.l. Omba
Torni Verticali (Gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese)
e unita' di Busto Arsizio (Varese).
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Omba Torni Verticali (Gruppo Mandelli),
con sede  in  Busto  Arsizio  (Varese)  e  unita'  di  Busto  Arsizio
(Varese), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 5 aprile 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 31
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 15776/8 del 5 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art.  3,  comma
2,  della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 novembre 1993
al 20 maggio 1994, della ditta S.p.a. Societa' regionale idrominerale
ex Pozzillo, con sede in Acireale  (Catania)  e  unita'  di  Acireale
(Catania).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A   seguito   dell'accertamento   di  cui  sopra,  e'  autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 21 novembre 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Societa' regionale idrominerale ex Pozzillo,  con  sede  in  Acireale
(Catania)  e  unita'  di  Acireale  (Catania),  per il periodo dal 21
novembre 1993 al 20 maggio 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del  tribunale
del 21 novembre 1992, n. 10622. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art.  3,  comma
2,  della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 maggio 1994 al
31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Saitech, con sede  in  Passignano
sul   Trasimeno  (Perugia)  e  unita'  di  Passignano  sul  Trasimeno
(Perugia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  28  aprile  1993 con effetto dal 1 maggio 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Saitech,  Passignano  sul  Trasimeno (Perugia) e unita' di Passignano
sul Trasimeno (Perugia), per il periodo  dal  1  maggio  1994  al  31
ottobre 1994.
   Art.  3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale
del 30 aprile 1993, n. 59. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta  S.c.
a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unita' di Siracusa.
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c a r.l. M.C.S.,  con  sede  in  Siracusa  e
unita'  di Siracusa, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza  13
settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione di programma per crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata l'ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r.l. M.C.S.,
con  sede  in  Siracusa  e  unita' di Siracusa, per il periodo dal 13
marzo 1994 al 12 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza  a  13
marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  7 dicembre 1993 al 19 novembre 1994, della ditta S.r.l.
Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unita' di Bari.
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con
sede in Bari e unita' di Seggiano e Venusio (Matera), per il  periodo
dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 7
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata l'ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 7 dicembre 1993, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Ilva
Valdadige  Solai,  con  sede  in  Bari e unita' di Seggiano e Venusio
(Matera), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 19 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 giugno  1994  con  decorrenza  7
giugno 1994;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  15  novembre  1993  al  14  novembre  1994, della ditta
S.c.r.l. Coens, con sede in Catania e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994.
   A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.r.l.  Coens,  con sede in
Catania  e  unita' di Catania, per il periodo dal 15 novembre 1993 al
14 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata l'ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 15 novembre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.c.r.l.  Coens,
con  sede  in Catania per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 ovembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con  decorrenza  15
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10 febbraio 1994 al 9 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.
   A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con
sede in Napoli e unita' di Castel Cisterna (Napoli), per  il  periodo
dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 10
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 7 novembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  ottobre  1993  al 3 ottobre 1994, della ditta S.r.l.
Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo  e  unita'  di
Palermo.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.
   A  seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Cooperativa  rinascita
Picchettini,  con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo
dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 4
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   2)  a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre  1993,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa
rinascita  Picchettini,  con sede in Palermo e unita' di Palermo, per
il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 4 maggio  1994  con  decorrenza  4
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.c. a r.l.
Cooperativa  pontisti  e  carenanti  riuniti,  con  sede in Palermo e
unita' di Palermo.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994.
   A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa pontisti
e carenanti riuniti, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per  il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 4
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.