IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera f); Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge n. 752/1986; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991; Visto il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 12 settembre 1991 pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1991; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 24 novembre 1993 concernente le modalita' ed i criteri per la erogazione di contributi per la realizzazione di attivita' promozionali in favore di prodotti agroalimentari; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero; Vista la delibera CIPE 2 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994 concernente il riparto dei fondi della legge n. 752/1986 e n. 201/1991; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per le concessioni di contributi per la realizzazione di campagne promozionali a favore dei prodotti agroalimentari nazionali sul mercato interno e su quelli esteri per l'anno finanziario 1994; Decreta: Art. 1. 1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse relativo all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, e' definito negli articoli successivi.