La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo  relativo  alla  riammissione  delle  persone in situazione
irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,  Paesi
Bassi  e  Polonia,  con  dichiarazione  e  processo  verbale, fatto a
Bruxelles il 29 marzo 1991.