La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.