IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285: "Nuovo codice della strada",  secondo  cui  il  Ministro  dei
trasporti definisce, con proprio decreto, le  modalita'  tecniche  ed
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui  allo
stesso art. 80, comma 10; 
  Visto lo stesso art. 80, comma  13,  che  affida  al  Ministro  dei
trasporti il compito di dettare disposizioni per la  trasmissione  al
competente ufficio provinciale  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti  in  concessione  della  carta   di   circolazione,   della
certificazione  della   revisione   effettuata   dalla   impresa   di
autoriparazione,  nonche'  dell'attestazione  del   pagamento   della
tariffa da parte dell'utente; 
  Considerata  la  necessita'  di  estendere  l'attuale  sistema   di
controllo tecnico periodico dei veicoli, al  fine  di  accertare  che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza della circolazione e di
silenziosita'  e  che  i  veicoli  stessi  non  producano  emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti, secondo  quanto  stabilito
dal citato art. 80, comma 1; 
  Vsta  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee   n.
77/143/CEE che stabilisce le norme ed i metodi di  controllo  nonche'
le categorie dei veicoli da sottoporre a revisione; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 03176 del 5 ottobre 1994); 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il controllo tecnico dei veicoli da sottoporre a revisione  deve
essere effettuato sugli elementi indicati nell'art. 238, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495:
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada". 
 
    



AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo dei commi 1, 8 (richiamato dai
          commi 9 e 13), 9, 10 e 13 dell'art.  80  (sulle  revisioni)
          del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con D.Lgs. n.
          285/1992,  come  modificato  dall'art.  36  del  D.Lgs.  10
          settembre  1993,  n.  360,  e  corretto  con errata-corrige
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          36 del 13 febbraio 1993:
             "1.  Il  Ministro  dei  trasporti stabilisce, con propri
          decreti,  i  criteri,  i   tempi   e   le   modalita'   per
          l'effettuazione  della  revisione generale o parziale delle
          categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al  fine
          di  accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni di
          sicurezza per la circolazione e di silenziosita'  e  che  i
          veicoli   stessi   non   producano   emanazioni  inquinanti
          superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo  quanto
          stabilito  nei  commi  8 e seguenti, sono effettuate a cura
          degli uffici provinciali  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui
          deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi
          che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno
          rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
             2-7. (Omissis).
            8.  Il  Ministro  dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione a particolari e contingenti situazioni  operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche dei veicoli a  motore  capaci  di  contenere  al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa complessiva a pieno carico fino a 3,5  t,  puo',  per
          singole  province individuate con proprio decreto, affidare
          in  concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni   ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'  nel  campo  della   meccanica   e   motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo in prevalenza attivita' di commercio di  veicoli,
          esercitino    altresi',   con   carattere   strumentale   o
          accessorio, l'attivita' di  autoriparazione.  Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita'  di  autoriparazione  di cui all'art. 2, comma 1,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
             9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8  devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il periodo della concessione.  Il  Ministro  dei  trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.
             10. Il Ministero  dei  trasporti  -  Direzione  generale
          della M.C.T.C.  effettua periodici controlli sulle officine
          delle  imprese  di  cui  al  comma  8  e controlli, anche a
          campione, sui veicoli  sottoposti  a  revisione  presso  le
          medesime.   I  controlli  periodici  sulle  officine  delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di cui all'art. 19, commi 1, 2,  3  e  4,  della  legge  1›
          dicembre  1986,  n.    870,  da  personale  della Direzione
          generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad  indirizzo
          tecnico  ed  inquadrato  in qualifiche funzionali e profili
          professionali  corrispondenti  alle  qualifiche  della   ex
          carriera  direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
          relativi importi a carico delle  officine  dovranno  essere
          versati  in conto corrente postale ed affluire alle entrate
          dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del  Ministero
          dei  trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro.
             11-12. (Omissis).
             13. Le imprese di cui  al  comma  8,  (vedi  annotazione
          inserita  nel  comma  9,  n.d.r.), entro i termini e con le
          modalita'  che  saranno  stabilite  con  disposizioni   del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di   circolazione,   la   certificazione   della  revisione
          effettuata con indicazione delle  operazioni  di  controllo
          eseguite  e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
          l'attestazione  del  pagamento  della  tariffa   da   parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di  circolazione  cui si dovra' procedere entro e non oltre
          sessanta  giorni  dal  ricevimento  della   carta   stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a  disposizione  presso gli uffici della Direzione generale
          della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle  officine,  che
          provvederanno  a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
          annotazione sulla carta di circolazione  la  certificazione
          dell'impresa  che  ha effettuato la revisione sostituisce a
          tutti gli effetti la carta  di  circolazione".    Il  testo
          dell'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1992 (Disposizioni
          in  materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale e
          disciplina dell'attivita' di autorizzazione), di cui sopra,
          e' il seguente: "1.    Presso  ogni  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura e' istituito, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  un  registro  delle  imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione.  Il  registro  e'  articolato  in  quattro
          sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
          comma 3 dell'art.  1, e in un elenco speciale delle imprese
          di cui all'art. 4".
             Il  testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19 della legge
          n.  870/1986 (Misure urgenti straordinarie  per  i  servizi
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in  concessione  del  Ministero  dei  trasporti),
          soprarichiamati, e' il seguente:
             "1.  Le  operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6)
          della tabella 3,  allegata  alla  presente  legge,  possono
          essere  effettuate - a richiesta degli interessati - presso
          le sedi da essi predisposte e con tutte  le  spese  a  loro
          carico.  In  tal caso il personale sara' compensato con una
          indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
             2.  Qualora  i  servizi  vengano  effettuati  oltre   10
          chilometri  dalla  sede  dell'ufficio,  al  personale sara'
          riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
          di  missione  ed  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto
          previsti dalle vigenti disposizioni.
             3.   Qualora  i  servizi  di  cui  ai  commi  precedenti
          richiedessero   prestazioni   oltre   il   normale   orario
          d'ufficio,  al personale dovra' essere corrisposto anche il
          compenso per lavoro  straordinario  nella  misura  prevista
          dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
          richiedenti.
             4.  Per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  cui ai commi
          precedenti il  personale  e'  autorizzato  a  servirsi  del
          proprio  mezzo  di  trasporto  ed  il rimborso delle spese,
          stabilito dalle vigenti norme,  sara'  anch'esso  a  carico
          degli interessati richiedenti".
             -  La  direttiva n. 77/143/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 47  del  18
          febbraio 1977.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


          Nota all'art. 1:
             - Il comma 1 dell'art. 238 del regolamento di esecuzione
          e  di  attuazione  del nuovo codice della strada, approvato
          con D.P.R. n.   495/1992, prevede che:  "Gli  elementi  che
          costituiscono   l'equipaggiamento   dei   veicoli,   aventi
          rilevanza ai fini della sicurezza e su  cui  devono  essere
          effettuati i controlli tecnici di cui all'art. 80, comma 1,
          del  codice,  sono  indicati  nell'appendice IX al presente
          titolo rispettivamente per i veicoli soggetti  a  revisione
          periodica annuale oppure a revisione periodica biennale".
             Si riporta il testo dell'appendice IX soprarichiamata:

                      "APPENDICE IX - Art. 238
   (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)

  1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici
sono quelli sottoindicati:

Veicoli di cui all'art. 80,               Veicoli di cui all'art. 80,
    comma 4 del codice                        comma 3 del codice
           ___                                       ___

1.     Dispositivi di frenatura      1.     Dispositivi di frenatura
1.1.   Freno di servizio             1.1.   Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico               1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza                    1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura                 1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore   1.2.   Freno di soccorso
1.2.   Freno a mano                  1.2.1. Stato meccanico
1.2.1. Stato meccanico               1.2.2. Efficienza
1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura
1.3.   Freno a mano
1.3.1. Stato meccanico
1.3.2. Efficienza
1.4.   Freno di rimorchio o di
        semirimorchio
1.4.1. Stato meccanico - frenatura
        automatica
1.4.2. Efficienza
2.     Sterzo e volante              2.     Sterzo
2.1.   Stato meccanico               2.1.   Stato meccanico
2.2.   Volante dello sterzo          2.2.   Gioco dello sterzo
2.3.   Gioco dello sterzo            2.3.   Fissaggio del sistema di
                                             sterzo
                                     2.4.   Cuscinetti della ruota
3.     Visibilita'                   3.     Visibilita'
3.1.   Campo di visibilita'          3.1.   Campo di visibilita'
3.2.   Vetri                         3.2.   Vetri
3.3.   Retrovisore                   3.3.   Retrovisori
3.4.   Tergicristallo                3.4.   Tergicristallo
3.5.   Lavavetro                     3.5.   Lavavetro
4.     Luci, riflettori e circuito   4.     Impianto elettrico
        elettrico
4.1.   Proiettori abbaglianti e      4.1.   Proiettori abbaglianti e
        anabbaglianti                        anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento         4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento                  4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione                  4.1.3. Commutazione
4.1.4. Efficacia visiva
4.2.   Luci di posizione e luci      4.2.   Stato e funzionamento,
        d'ingombro                           stato dei vetri protet-
                                             tivi, colore
                                             ed efficacia visiva
4.2.1. Stato e funzionamento         4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia visiva    4.2.2. Luci di arresto
                                     4.2.3. Indicatori luminosi di
                                             direzione
                                     4.2.4. Proiettori di retro
                                             marcia
                                     4.2.5. Proiettori fendinebbia
                                     4.2.6. Dispositivo illuminazione
                                             targa
                                     4.2.7. Catarifrangenti
                                     4.2.8. Luci di segnalazione di
                                             veicol fermo
4.3.   Luci di arresto
4.3.1. Stato e funzionamento
4.3.2. Colore ed efficacia visiva
4.4.   Indicatori luminosi di
        direzione
4.4.1. Stato e funzionamento
4.4.2. Colore ed efficacia visiva
4.4.3. Commutazione
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento
4.5.   Proiettori fendinebbia
        anteriori
        e posteriori
4.5.1. Posizione
4.5.2. Stato e funzionamento
4.5.3. Colore ed efficacia visiva
4.6.   Proiettori di retromarcia
4.6.1. Stato e funzionamento
4.6.2. Colore ed efficacia visiva
4.7.   Dispositivo di illuminazione
        della targa di immatricolazione
        posteriore
4.8.   Catarifrangenti - Stato e
        colore
4.9.   Spie
4.10.  Collegamenti elettrici tra
        il veicolo trainante e il
        rimorchio o il semirimorchio
4.11.  Circuito elettrico




Veicoli di cui all'art. 80,               Veicoli di cui all'art. 80,
    comma 4 del codice                        comma 3 del codice
           ___                                       ___

5.     Assi, ruote, pneumatici e     5.     Assi, ruote, pneumatici e
        sospensioni                          sospensioni
5.1.   Assi                          5.1.   Assi
5.2.   Ruote e pneumatici            5.2.   Ruote e pneumatici
5.3.   Sospensioni                   5.3.   Sospensioni
6.     Telaio ed elementi fissati    6.     Telaio ed elementi fissat
        al telaio                            al telaio
6.1.   Telaio o cassone ed elementi  6.1.   Telaio o cassone ed eleme
        fissati al telaio                    fissati al telaio
6.1.1. Stato generale                6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento e         6.1.2. Tubi di scappamento e
        silenziatori                         silenziatori
6.1.3. Serbatoi e tubi per           6.1.3. Serbatoi e tubi per
        carburante                           carburante
6.1.4. Caratteristiche geometriche   6.1.4. Supporto della ruota di
        e stato del dispositivo              scorta
        posteriore di protezione
        autocarri
6.1.5. Supporto della ruota di       6.1.5. Si curezza del dispositiv
        scorta                               di accoppiamento (se del
                                             caso)
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento
        dei veicoli trainanti, dei
        rimorchi e dei semirimorchi
6.2.   Cabina e carrozzeria          6.2.   Carrozzeria
6.2.1. Stato generale                6.2.1. Stato strutturale
6.2.2. Fissaggio                     6.2.2. Porte e serrature
6.2.3. Porte e serrature
6.2.4. Pavimento
6.2.5. Sedile del conducente
6.2.6. Predellini
7.     Altri equipaggiamenti         7.     Altri equipaggiamenti
7.1.   Cinture di sicurezza          7.1.   Fissaggio del sedile del
                                             conducente
7.2.   Estintori                     7.2.   Fissaggio della batteria
7.3.   Serrature e dispositivi       7.3.   Avvisatore acustico
        antifurto
7.4.   Dispositivo plurifunzionale   7.4.   Dispositivo plurifunzio-
        di soccorso                          nale di soccorso
7.5.   Triangolo di segnalazione     7.5.   Triangolo di segnalazione
7.6.   Cassetta di pronto soccorso   7.6.   Cinture di sicurezza
                                     7.6.1. Sicurezza di montaggio
                                     7.6.2. Stato delle cinture
                                     7.6.3. Funzionamento
7.7.   Pannelli fluororifrangenti
        posteriori
7.8.   Cuneo (I) fermaruota
7.9.   Avvisatore acustico
7.10.  Tachimetro
7.11.  Tachigrafo (presenza e
        sigillatura)
8.     Effetti nocivi                8.     Effetti nocivi
8.1.   Rumori                        8.1.   Rumori
8.2.   Gas di scappamento            8.2.   Gas di scappamento
8.3.   Eliminazione dei disturbi
        radio
9.     Controlli supplementari per i
        veicoli adibiti al trasporto
        pubblico di persone
9.1.   Uscita(e) di sicurezza
        (compresi i martelli per
        infrangere i cristalli),
        targhette indicatrici
        della(e) uscita(e) di
        sicurezza
9.2.   Riscaldamento
9.3.   Sistema di aerazione
9.4.   Disposizione dei sedili
9.5.   Illuminazione interna
10.    Identificazione del veicolo   10.    Identificazione del
                                             veicolo
10.1   Targa d'immatricolazione      10.1.  Targa d'immatricolazione
10.2.  Numero del telaio             10.2.  Numero del telaio".