IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", secondo cui il Ministro dei trasporti definisce, con proprio decreto, le modalita' tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 10; Visto lo stesso art. 80, comma 13, che affida al Ministro dei trasporti il compito di dettare disposizioni per la trasmissione al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della carta di circolazione, della certificazione della revisione effettuata dalla impresa di autoriparazione, nonche' dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente; Considerata la necessita' di estendere l'attuale sistema di controllo tecnico periodico dei veicoli, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza della circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti, secondo quanto stabilito dal citato art. 80, comma 1; Vsta la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/143/CEE che stabilisce le norme ed i metodi di controllo nonche' le categorie dei veicoli da sottoporre a revisione; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 03176 del 5 ottobre 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il controllo tecnico dei veicoli da sottoporre a revisione deve essere effettuato sugli elementi indicati nell'art. 238, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 1, 8 (richiamato dai commi 9 e 13), 9, 10 e 13 dell'art. 80 (sulle revisioni) del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e corretto con errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993: "1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2-7. (Omissis). 8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo', per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro. 11-12. (Omissis). 13. Le imprese di cui al comma 8, (vedi annotazione inserita nel comma 9, n.d.r.), entro i termini e con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione". Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autorizzazione), di cui sopra, e' il seguente: "1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4". Il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19 della legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), soprarichiamati, e' il seguente: "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione. 2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara' riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei richiedenti. 4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico degli interessati richiedenti". - La direttiva n. 77/143/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 47 del 18 febbraio 1977. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, prevede che: "Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'art. 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale". Si riporta il testo dell'appendice IX soprarichiamata: "APPENDICE IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati: Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice ___ ___ 1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura 1.1. Freno di servizio 1.1. Freno di servizio 1.1.1. Stato meccanico 1.1.1. Stato meccanico 1.1.2. Efficienza 1.1.2. Efficienza 1.1.3. Equilibratura 1.1.3. Equilibratura 1.1.4. Pompa a vuoto e compressore 1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano 1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico 1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza 1.2.3. Equilibratura 1.3. Freno a mano 1.3.1. Stato meccanico 1.3.2. Efficienza 1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio 1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica 1.4.2. Efficienza 2. Sterzo e volante 2. Sterzo 2.1. Stato meccanico 2.1. Stato meccanico 2.2. Volante dello sterzo 2.2. Gioco dello sterzo 2.3. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema di sterzo 2.4. Cuscinetti della ruota 3. Visibilita' 3. Visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 3.1. Campo di visibilita' 3.2. Vetri 3.2. Vetri 3.3. Retrovisore 3.3. Retrovisori 3.4. Tergicristallo 3.4. Tergicristallo 3.5. Lavavetro 3.5. Lavavetro 4. Luci, riflettori e circuito 4. Impianto elettrico elettrico 4.1. Proiettori abbaglianti e 4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti anabbaglianti 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.1.3. Commutazione 4.1.4. Efficacia visiva 4.2. Luci di posizione e luci 4.2. Stato e funzionamento, d'ingombro stato dei vetri protet- tivi, colore ed efficacia visiva 4.2.1. Stato e funzionamento 4.2.1. Luci di posizione 4.2.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.2. Luci di arresto 4.2.3. Indicatori luminosi di direzione 4.2.4. Proiettori di retro marcia 4.2.5. Proiettori fendinebbia 4.2.6. Dispositivo illuminazione targa 4.2.7. Catarifrangenti 4.2.8. Luci di segnalazione di veicol fermo 4.3. Luci di arresto 4.3.1. Stato e funzionamento 4.3.2. Colore ed efficacia visiva 4.4. Indicatori luminosi di direzione 4.4.1. Stato e funzionamento 4.4.2. Colore ed efficacia visiva 4.4.3. Commutazione 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento 4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori 4.5.1. Posizione 4.5.2. Stato e funzionamento 4.5.3. Colore ed efficacia visiva 4.6. Proiettori di retromarcia 4.6.1. Stato e funzionamento 4.6.2. Colore ed efficacia visiva 4.7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore 4.8. Catarifrangenti - Stato e colore 4.9. Spie 4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio 4.11. Circuito elettrico Veicoli di cui all'art. 80, Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice comma 3 del codice ___ ___ 5. Assi, ruote, pneumatici e 5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni sospensioni 5.1. Assi 5.1. Assi 5.2. Ruote e pneumatici 5.2. Ruote e pneumatici 5.3. Sospensioni 5.3. Sospensioni 6. Telaio ed elementi fissati 6. Telaio ed elementi fissat al telaio al telaio 6.1. Telaio o cassone ed elementi 6.1. Telaio o cassone ed eleme fissati al telaio fissati al telaio 6.1.1. Stato generale 6.1.1. Stato generale 6.1.2. Tubi di scappamento e 6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori silenziatori 6.1.3. Serbatoi e tubi per 6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante carburante 6.1.4. Caratteristiche geometriche 6.1.4. Supporto della ruota di e stato del dispositivo scorta posteriore di protezione autocarri 6.1.5. Supporto della ruota di 6.1.5. Si curezza del dispositiv scorta di accoppiamento (se del caso) 6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi 6.2. Cabina e carrozzeria 6.2. Carrozzeria 6.2.1. Stato generale 6.2.1. Stato strutturale 6.2.2. Fissaggio 6.2.2. Porte e serrature 6.2.3. Porte e serrature 6.2.4. Pavimento 6.2.5. Sedile del conducente 6.2.6. Predellini 7. Altri equipaggiamenti 7. Altri equipaggiamenti 7.1. Cinture di sicurezza 7.1. Fissaggio del sedile del conducente 7.2. Estintori 7.2. Fissaggio della batteria 7.3. Serrature e dispositivi 7.3. Avvisatore acustico antifurto 7.4. Dispositivo plurifunzionale 7.4. Dispositivo plurifunzio- di soccorso nale di soccorso 7.5. Triangolo di segnalazione 7.5. Triangolo di segnalazione 7.6. Cassetta di pronto soccorso 7.6. Cinture di sicurezza 7.6.1. Sicurezza di montaggio 7.6.2. Stato delle cinture 7.6.3. Funzionamento 7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori 7.8. Cuneo (I) fermaruota 7.9. Avvisatore acustico 7.10. Tachimetro 7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura) 8. Effetti nocivi 8. Effetti nocivi 8.1. Rumori 8.1. Rumori 8.2. Gas di scappamento 8.2. Gas di scappamento 8.3. Eliminazione dei disturbi radio 9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone 9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza 9.2. Riscaldamento 9.3. Sistema di aerazione 9.4. Disposizione dei sedili 9.5. Illuminazione interna 10. Identificazione del veicolo 10. Identificazione del veicolo 10.1 Targa d'immatricolazione 10.1. Targa d'immatricolazione 10.2. Numero del telaio 10.2. Numero del telaio".