IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il quale prescrive fra l'altro che le imprese di
autoriparazione cui siano state affidate in concessione le revisioni
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso
di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle attivita' di
verifica e di controllo;
Visto l'art. 241, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale stabilisce che le
attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g)
dell'appendice X titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel
tipo, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla stessa
stabilite;
Considerato che il medesimo art. 241, comma 2, stabilisce che le
attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice X
debbono essere riconosciute idonee rispettivamente dall'Istituto
superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'ufficio metrico
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ma che
appare comunque necessario dettare prescrizioni uniformi anche per
tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle necessita'
funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
Constatato, peraltro, che le attrezzature di cui alle lettere e),
f), l) sono gia' esaurientemente individuate nella citata appendice X
e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate
ai sensi e per gli effetti dell'art. 241, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi di
procedere alle operazioni di approvazione, omologazione o
riconoscimento di idoneita' da parte degli organi rispettivamente
competenti;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza generale del 27 luglio l994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 03177 del 5 ottobre 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g),
dell'appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada, decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono approvate, od
omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a
ciascuna delle attrezzature di cui ai precedenti punti, riportate
nell'allegato tecnico al presente decreto, sotto le stesse lettere di
cui alla citata appendice X, oltreche' delle norme tecniche
richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 9 dell'art. 8 del nuovo codice della strada,
approvato con D.Lgs. n. 285/1992, prevede che: "Le imprese
di cui al comma 8 (imprese di autoriparazione che svolgono
la propria attivita' nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, nonche'
consorzi e societa' consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte
ognuna almeno in una diversa sezione del registro delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni,
n.d.r.) devono essere in possesso di requisiti tecnico-
professionali, di attrezzature e di locali idonei al
corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo
per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare
della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono
essere in possesso dei requisiti personali e professionali
precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei
trasporti definisce con proprio decreto le modalita'
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8".
- Il comma 2 dell'art. 241 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato
con D.P.R. n. 495/1992, prevede che: "Le attrezzature di
cui i punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta
appendice (si riferisce all'appendice X, n.d.r.) devono
essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione
generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla
stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l)
della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee,
rispettivamente, dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza sul lavoro e dall'ufficio metrico del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- Si riporta il testo dell'appendice X al titolo III al
citato regolamento:
"APPENDICE X - Art. 241
(Attrezzature delle imprese abilitate
alla revisione dei veicoli)
1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono
essere dotate le imprese abilitate alla revisione dei
veicoli sono le seguenti:
a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di
eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei
dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi
misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi
prova freni dovranno possedere le caratteristiche
individuate nella tabella CUNA NC 040-15; dovranno inoltre
avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N.
Le imprese di autoriparazioni, che non abbiano
disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non
potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro
ruote motrici o con piu' assi motori.
b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della
fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed
analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un
giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle
emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di
inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con
motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri
impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui
alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con
decreto ministeriale del 5 agosto 1974, del D.P.R. 22
febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA.
c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in
grado di valutare le emissioni allo scarico degli
autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura
dovra' essere in grado di controllare le emissioni
inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta
catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed
il valore lambda. Per gli analizzatori di ossido di
carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni
contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e
successive modificazioni e integrazioni.
d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o
pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi
dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere
posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le
fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo
dal basso. La spinta sulle piastre nelle diverse direzioni
del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare
10000 N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare
i 30 mm. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere
non inferiore a 20000 N per asse. In alternativa al banco
prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco
oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle
sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di
sterzatura.
e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore
di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da
una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla
direttiva n. 84/424/CEE, art. 1, punto 5.2.2.1, e' un
fonometro di precisione conforme al modello prescritto
dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione",
seconda edizione, della Commissione elettronica
internazionale (IEC); e' ammesso, altresi' l'impiego di
fonometri conformi alle norme ASA.
f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare
il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo
senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove
sui veicoli da sottoporre a revisione, e' necessario che
l'impresa concessionaria abbia la disponibilita' di
contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per
motori ad accensione spontanea.
g) PROVA FARI: apparecchiatura per il controllo e la
determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa
dei proiettori degli autoveicoli, che consente di
riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso
l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su
uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro.
L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di
controllo che permetta di verificare l'allineamento della
camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo;
esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e
caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una
precisione di (Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una precisione
di (Piu' o Meno) 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala
almeno pari a 100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e
risoluzione inferiore a 5000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare
proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra
300 e 1400 mm.
h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di
sollevare un autoveicolo o un rimorchio ad un'altezza tale
che consenta di verificare dal basso le strutture e gli
organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e
l'ambiente in cui e' installato devono poter garantire
un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di
massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere
assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm,
intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del
movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il
raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui bordi
esterni inferiori delle superfici di guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita
di pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidita'
sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo
quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui
alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e
larghezza non inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di
sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane
indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del
sovraccarico.
i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore
possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti
dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a
0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m.
l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di
individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in
assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano).
L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg
e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle
misure effettuate su supporto cartaceo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota agli articoli 1
e 2:
- Per il testo dell'appendice X al titolo III del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in
nota alle premesse.