IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, approvate con decreto legislativo 10  settembre  1993,
n. 360;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni  di  sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggior intensita' della stessa,  si  rende  necessario  limitare  la
circolazione,  fuori  dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli, per  il  trasporto  di  cose,  aventi  massa  complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a  trasporti  eccezionali  nonche'  dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 1995 di seguito
elencati:
    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,
aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
    b)  tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
    c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
    d) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 14 aprile;
    e) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 15 aprile;
    f) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 17 aprile;
    g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
    h) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29 aprile;
    i) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1 maggio;
    j) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 30 giugno;
    k) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1 luglio;
    l) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 dell'8 luglio;
    m) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 15 luglio;
    n) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 22 luglio;
    o) dalle ore 16.00 del 28 luglio alle ore 24.00 del 29 luglio;
    p) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 5 agosto;
    q) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 12 agosto;
    r) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 15 agosto;
    s) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 19 agosto;
    t) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 26 agosto;
    u) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 del 2 settembre;
    v) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1 novembre;
    w) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
    x) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
    y) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.
  2.  Per  i complessi di veicoli costituiti da un trattore o motrice
ed un semirimorchio o rimorchio, nel caso in cui circoli su strada il
solo trattore  o  motrice,  il  limite  di  massa  di  cui  al  comma
precedente  deve  essere  riferito  unicamente  al trattore o motrice
medesimo.