IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che, in esito al referendum popolare, e' stata abrogata
la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il riordino delle funzioni in  materia  di  turismo,
spettacolo e sport; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
   Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo 
  1. Sono trasferite alle regioni a  statuto  ordinario,  di  seguito
denominate "regioni", tutte le  funzioni  amministrative  in  materia
turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo  e  dello
spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione
centrale dal presente decreto. 
  2.  Al  fine  della  predisposizione  del  programma   promozionale
triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n.  292,
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque  salve
le attribuzioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono  a  disciplinare  con
proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve  essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
  3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione  della
politica nazionale e comunitaria in materia  di  spettacolo.  Con  il
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede
a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
    a) autorizzazione in  ordine  alla  costruzione,  trasformazione,
adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed  arene  per
spettacoli cinematografici e teatrali; 
    b)  parere   per   l'occupazione   dei   lavoratori   subordinati
extracomunitari nel settore dello spettacolo ai  sensi  dell'articolo
14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; 
    c) concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  premi,  indennita'
compensative, provvidenze straordinarie  e  altri  vantaggi  di  tipo
economico in favore di sale cinematografiche e circoli di  promozione
cinematografica,  nonche'  per  le  attivita'   di   prosa,   lirica,
concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni,  anche
a carattere sperimentale, fatta salva la competenza dello  Stato  per
le attivita' e gli enti di interesse nazionale. 
  4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al
comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  parere  delle   competenti
commissioni parlamentari, si  provvede  a  regolamentare  l'esercizio
delle funzioni delle regioni, come stabilito  dal  comma  3,  facendo
comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attivita' di
interesse nazionale ed  alla  individuazione  di  altre  funzioni  di
preminente carattere o interesse locale o regionale. Con  il  decreto
sono  posti  criteri  e  indirizzi  generali  per  l'esercizio  delle
competenze di cui al predetto comma 3. Con  il  medesimo  decreto  si
procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre  1995  dei
necessari mezzi finanziari,  sulla  base  dei  programmi  annuali  di
sostegno alle attivita' di cui al comma 3 che verrano proposti  dalle
singole regioni. 
  6. Entro il 31  dicembre  1995  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
predispone la ripartizione delle  risorse  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo tra Stato e le regioni. 
  7. Il  personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo puo' chiedere di essere trasferito, con  il  consenso  dei
medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali o  a  enti  locali
territoriali,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il   trattamento
economico acquisito. 
  8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del  comma
1, le regioni si avvalgono del personale  inquadrato  nei  rispettivi
ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  ivi  compreso  il  personale
trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a  nuove  assunzioni
di personale. 
  9. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con  il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo
turistico, da iscrivere nello stato di  previsione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, avente il  fine  di  raccogliere  risorse
pubbliche nazionali e comunitarie da versare ad un apposito  capitolo
di  entrata  da   riassegnare   al   Fondo   per   essere   destinata
all'ammodernamento,   razionalizzazione   e   sviluppo   dell'offerta
turistica italiana, accordando priorita'  alle  proposte  progettuali
finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive  agli
adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e  dalle  normative
comunitarie. Il Fondo  e'  gestito  attraverso  apposite  convenzioni
stipulate dallo Stato e dalle regioni con societa', enti  e  istituti
nazionali  e  regionali  a  prevalente  partecipazione  pubblica.  Le
convenzioni devono prevedere  idonee  forme  di  partecipazione  alla
gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale
e di categoria del settore del turismo, maggiormente  rappresentative
a livello nazionale. 
  10.  Le  disponibilita'  relative  ai  finanziamenti  di   progetti
disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  4  novembre
1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1988, n. 556, e dell'articolo  12-bis  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 237, che risultino inutilizzate  a  seguito  di  revoca  dei
finanziamenti disposti, sono destinate  al  Fondo  nazionale  per  lo
sviluppo turistico di cui al comma 9.