IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione di origine controllata "Langhe",
corredata dal parere della regione Piemonte;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini  e  la  proposta  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  "Langhe",  formulata  dal  comitato  stesso  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1994;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al  parere  ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8  della  predetta   legge,   concernente
modalita'  procedurali,  prevede  che  i  disciplinari  di produzione
vengano approvati con decreto del Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari, e forestali;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Langhe" ed
e'  approvato  nel  testo  annesso,  il  relativo   disciplinare   di
produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1995.