IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art.  3
della  legge  23  settembre  1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25  agosto,  9  e  26
settembre,  11  e  24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime tre tranches dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di  una  quattordicesima  tranche  dei  predetti
buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
novembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  137.902
miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quatttordicesima  tranche  dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  8,50%  -  1  agosto  1994/1997,  fino
all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da  destinare  a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto  del  25  luglio
1994,  citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche
dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni
anno.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo  art.  2,  potra'  essere  disposta
l'emissione  di una quindicesima tranche dei buoni, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale  collocamento
supplementare  corrisponda  ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10
per cento dell'importo di cui al primo comma, il  medesimo  ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 25 luglio 1994,  recante  l'emissione  della
prima  tranche  dei  buoni  stessi, ed, in particolare, quelle di cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego di titoli nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di
capitali  di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 dicembre 1994
e termineranno il giorno precedente la data di  iscrizione  nel  gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.