IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio,
rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i
richiedenti;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3
della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9, 25 e 31 agosto, 9 e 26
settembre, 11 e 24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1999;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 137.902
miliardi;
Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 8,50% - 1 agosto 1994/1999, fino all'importo
massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 febbraio e il 1 agosto di ogni
anno.
In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione di cui al successivo art. 2, potra' essere disposta
l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento
supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10
per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare
viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 dicembre 1994
e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.