IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di individuare la figura del podologo;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale del podologo con il
seguente profilo: il podologo e' l'operatore sanitario che in
possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente,
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede,
con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita',
le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonche' il piede
doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la
medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque
assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti
portatori di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni
patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un
intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attivita' professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individuata con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.