Con decreto ministeriale 8 novembre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Velcarta,  con  sede in Napoli e unita' in
Scafati (Salerno), e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 luglio
1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  11  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cesap,  con  sede in Bergamo e
unita' in Pace del Mela (Messina), e' autorizzata  la  corresponsione
del  trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo
1994 al 15 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  11  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Broadcasting Radar Terminal  Board
con  sede  in  Milano  e unita' in San Giuliano Milanese (Milano), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 29 aprile 1993 al 28 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  11  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in
Marcellinara (Catanzaro) e unita'  in  Marcellinara  (Catanzaro),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 23 luglio 1993 al 22 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  11  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Guidi Costruzioni, con sede in
Roma e unita' in Grosseto e Roma, e' prorogata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 17 giugno
1993 al 16 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  11  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fildaunia, con sede  in  Foggia  e
unita'  in  Foggia,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  giugno  1994  al  31
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  11  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. B.A.S., con sede in Oliveto Citra
(Salerno) e unita' in Oliveto  Citra  (Salerno),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  11  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  GE.MA.,  con  sede  in  Melito
(Napoli)   e   unita'   in   Melito   (Napoli),   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 dicembre 1993 al 1 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  11  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Oerlikon Macchine, con sede in
Piacenza e unita' in Milano, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994
al 5 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  11  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5
agosto  1981,  n.  416,  dipendenti  dalla S.p.a. S.T.E.C. - Societa'
tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unita'  in  Roma,
e'   ammessa  la  possibilita'  di  beneficiare  del  trattamento  di
pensionamento anticipato dal 1 gennaio 1994 al 30 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale  11  novembre  1994,  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  comma  secondo,   del
decreto-legge   26   novembre   1993,   n.   478,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Servizi  aziendali  Pirelli - Societa'
consortile p.a., unita' di Milano, per il periodo dal 18 luglio  1994
al 17 luglio 1995.
   Con decreto ministeriale 11 novembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 7 giugno 1993, che ha
approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  1  luglio  1993  con
effetto  dal  13  luglio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in  Bergamo,  filiali  e  magazzini
commerciali  di  Torino,  Vercelli,  Genova, Milano, Brescia, Verona,
Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania,
Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro) e  unita'  di  Calusco  d'Adda
(Bergamo),  S.  Filippo  del Mella (Messina), Volla (Napoli), sede di
Bergamo (Bergamo), per il periodo dal 13 gennaio 1994  al  12  luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 13
gennaio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 novembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 1 maggio 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Siciltermica, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina),
unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 1 novembre 1993
al 30 aprile 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 1
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha
approvato   il   programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Solofra, con sede in Solofra (Avellino), unita' di Solofra
(Avellino), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I del 7 giugno 1993, che ha
approvato   il   programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale del 1 luglio 1993 con
effetto dal 22 giugno 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Diagramma,  con  sede  in  S. Marco Evangelista (Caserta),
unita' di S. Marco Evangelista  (Caserta),  per  il  periodo  dal  22
dicembre 1992 al 3 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 22
dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  GE.MA.,  con  sede  in  Melito  (Napoli), unita' di Melito
(Napoli), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 1 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con  decorrenza  21
giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14176/9 del 7 febbraio 1994;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 31 maggio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Centro  Trattamenti  Superficiali,  con sede in Marigliano
(Napoli), unita'  di  Marigliano  (Napoli),  per  il  periodo  dal  1
dicembre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  11  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Omsav  -  Officine  meccaniche
savonesi,  con  sede  in Savona e unita' in Savona, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995.
  L'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.