Con decreto ministeriale 8 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unita' in Scafati (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesap, con sede in Bergamo e unita' in Pace del Mela (Messina), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Broadcasting Radar Terminal Board con sede in Milano e unita' in San Giuliano Milanese (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1993 al 28 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' in Marcellinara (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1993 al 22 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guidi Costruzioni, con sede in Roma e unita' in Grosseto e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1993 al 16 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unita' in Foggia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.A.S., con sede in Oliveto Citra (Salerno) e unita' in Oliveto Citra (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GE.MA., con sede in Melito (Napoli) e unita' in Melito (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1993 al 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oerlikon Macchine, con sede in Piacenza e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Societa' tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unita' in Roma, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato dal 1 gennaio 1994 al 30 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Servizi aziendali Pirelli - Societa' consortile p.a., unita' di Milano, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro) e unita' di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli), sede di Bergamo (Bergamo), per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 13 gennaio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Siciltermica, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina), unita' di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Solofra, con sede in Solofra (Avellino), unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 3 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 22 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. GE.MA., con sede in Melito (Napoli), unita' di Melito (Napoli), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 1 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14176/9 del 7 febbraio 1994; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Centro Trattamenti Superficiali, con sede in Marigliano (Napoli), unita' di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omsav - Officine meccaniche savonesi, con sede in Savona e unita' in Savona, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.