LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Viste le disposizioni concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione
ed  il  funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate
dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992  e
le successive modifiche e integrazioni;
  Vista  la  delibera  n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono
state definite, tra  l'altro,  le  caratteristiche  di  un  contratto
uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio
1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30;
  Vista la delibera n. 8625 del 4 novembre 1994 con la quale e' stato
approvato  il regolamento per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori per  la  negoziazione  dei  contratti  uniformi  a
termini  su  strumenti  finanziari  collegati a valori mobiliari o ad
indici su tali valori mobiliari;
  Ritenuta  la  necessita'  di  fissare  la  data  di  avviso   delle
negoziazioni  aventi  ad  oggetto  il contratto future sull'indice di
borsa MIB30 denominato FIB30;
  Vista la lettera n. 5973/94 del 18 novembre 1994 con  la  quale  il
Consiglio  di  borsa ha comunicato che "(omissis) dopo aver esaminato
in modo approfondito le problematiche connesse  alle  predisposizioni
organizzative,  ritiene  di  proporre  (omissis)  il 28 novembre 1994
quale data di inizio dell'operativita' del mercato";
  Considerata altresi' l'opportunita' di fissare un margine  iniziale
ridotto  per  le posizioni in contratti FIB30 di segno opposto aperte
su scadenze successive;
                              Delibera:
  La data di avvio delle negoziazioni del contratto FIB30 di cui alla
delibera n. 8509 citata in premessa e' fissata al 28 novembre 1994.
  A modifica di quanto previsto  dalla  delibera  n.  8509  medesima,
nell'ultimo  giorno  di  contrattazione le negoziazioni del contratto
FIB30 aventi scadenza piu' vicina terminano alle ore  10  del  giorno
medesimo.
  Sulle  posizioni  in  contratti  FIB30  di  segno opposto aperte su
scadenze diverse, la Cassa di compensazione e garanzia  puo'  fissare
un  margine  iniziale (margine "straddle") ridotto di una percentuale
non superiore  al  70%  rispetto  al  margine  iniziale  fissato  per
l'apertura di posizioni in contratti FIB30.
  La  presente  delibera sara' inviata in copia al Consiglio di borsa
che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 22 novembre 1994
                                              Il presidente: BERLANDA