LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992 e le successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30; Vista la delibera n. 8625 del 4 novembre 1994 con la quale e' stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termini su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari; Ritenuta la necessita' di fissare la data di avviso delle negoziazioni aventi ad oggetto il contratto future sull'indice di borsa MIB30 denominato FIB30; Vista la lettera n. 5973/94 del 18 novembre 1994 con la quale il Consiglio di borsa ha comunicato che "(omissis) dopo aver esaminato in modo approfondito le problematiche connesse alle predisposizioni organizzative, ritiene di proporre (omissis) il 28 novembre 1994 quale data di inizio dell'operativita' del mercato"; Considerata altresi' l'opportunita' di fissare un margine iniziale ridotto per le posizioni in contratti FIB30 di segno opposto aperte su scadenze successive; Delibera: La data di avvio delle negoziazioni del contratto FIB30 di cui alla delibera n. 8509 citata in premessa e' fissata al 28 novembre 1994. A modifica di quanto previsto dalla delibera n. 8509 medesima, nell'ultimo giorno di contrattazione le negoziazioni del contratto FIB30 aventi scadenza piu' vicina terminano alle ore 10 del giorno medesimo. Sulle posizioni in contratti FIB30 di segno opposto aperte su scadenze diverse, la Cassa di compensazione e garanzia puo' fissare un margine iniziale (margine "straddle") ridotto di una percentuale non superiore al 70% rispetto al margine iniziale fissato per l'apertura di posizioni in contratti FIB30. La presente delibera sara' inviata in copia al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob. Roma, 22 novembre 1994 Il presidente: BERLANDA