IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizo sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990; Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334 il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma; Visto, altresi', l'art. 3, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato; Considerato che in base al comma 3-quater del piu' volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 30 maggio 1994, concernente l'assegnazione alle regioni e province autonome interessate della somma complessiva di L. 1.094.734.330.983 per il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 30 giugno 1994, relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il primo semestre 1994, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1994, parte corrente; Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 30 marzo 1994, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con l'intesa che si intenda reso anche per la restante assegnazione del mese di dicembre 1994; Delibera: A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1994 parte corrente - e' assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le finalita' indicate in premessa, la somma complessiva di L. 1.094.734.330.983, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 3 agosto 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI