IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la domanda di riconoscimento di Evelyn Schlick presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Visti  gli  articoli  6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Evelyn Schlick, nata a Landshut  il  30  agosto  1960,
cittadina   tedesca,   Rechtsanwaltin   rilasciato   dal  Bayerisches
Staatsministerium der Justiz in Germania e' riconosciuto quale titolo
abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia  all'albo  dei  procuratori
legali.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal  Consiglio  nazionale  forense  secondo  le
modalita' che seguono.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto tributario;
   diritto del lavoro;
   diritto civile;
   diritto commerciale;
   diritto costituzionale;
   diritto amministrativo;
   diritto penale;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale penale;
   diritto forense e diritti e doveri dell'avvocato.
  La  prova  orale  consistera'  nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito.  Il  candidato  sara'
ammesso  alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato  se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessata  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 3 dicembre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO