IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283,  e  15  settembre  1947, n. 896, e successive
modificazioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15  dicembre  1982  contenente
l'ordinamento della Cassa conguaglio G.P.L.;
  Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 giugno 1984 con il quale si
stabilisce   che  eventuali  eccedenze  nella  gestione  della  Cassa
conguaglio G.P.L. debbano  affluire  al  bilancio  di  entrata  dello
Stato;
  Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale
e'  stato  istituito,  presso  la Cassa conguaglio G.P.L. un apposito
conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete
distribuzione   carburanti",   per   il   periodo   necessario   alla
ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni;
  Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 con il quale si
stabilisce  che  la  Cassa  cessa  le sue funzioni limitatamente agli
interventi sui trasporti di G.P.L. e  che  il  relativo  sovrapprezzo
resta in vigore fino al 31 dicembre 1991;
  Visto  il provvedimento CIP n. 17 del 12 novembre 1992 con il quale
viene prorogata l'operativita' del  Fondo  per  la  razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  soppresso  alcuni  comitati interministeriali fra cui il Comitato
interministeriale prezzi (CIP),  prevedendo  che  le  funzioni  ed  i
compiti settoriali gia' spettanti a detti comitati fossero attribuiti
alla   responsabilita'   individuale   dei  Ministri  con  competenze
prevalenti;
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile  1994,  n. 373, che ha attribuito al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le funzioni  del  soppresso  CIP  in
materia di energia elettrica e di gas;
  Ritenuto  che  le  determinazioni relative alla gestione del "Fondo
per la razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  carburanti",
operando  lo  stesso presso la Cassa conguaglio G.P.L., sono comprese
fra quele gia' di competenza del CIP in materia di  gas  ed  in  ogni
caso fra quelle settoriali rientranti nella competenza prevalente del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Ritenuta  la necessita' di continuare ad incentivare il processo di
razionalizzazione della  rete  anche  attraverso  gli  indennizzi  ai
gestori per la chiusura degli impianti;
  Ritenuto  di  dover  garantire  transitoriamente  il  proseguimento
dell'attivita' della Cassa conguaglio G.P.L., presso cui e' posto  il
Fondo  per  la  ristrutturazione della rete, contenendone comunque le
spese di funzionamento nella misura strettamente indispensabile;
  Considerato che presso il Fondo  citato,  non  piu'  alimentato  da
contribuzioni dal 1 novembre 1992 esistono disponibilita' finanziarie
residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui al punto 1 del provvedimento CIP n. 17/1992,
entro il quale devono essere chiusi  gli  impianti  di  distribuzione
automatica   di   carburanti   ai  fini  della  corresponsione  degli
indennizzi di cui al punto 2b) del provvedimento CIP n.  18/1989,  e'
prorogato al 31 dicembre 1997.
  2.  Rimane  fermo  che  le eccedenze formatesi nella gestione della
Cassa conguaglio  G.P.L.,  relativamente  alle  cessate  funzioni  in
materia  di  trasporto  di  G.P.L.,  devono  affluire  al bilancio di
entrata dello Stato, in base a quanto previsto dai  provvedimeti  CIP
citati  in  premessa.  In deroga a tale disposizione i fondi giacenti
possono comunque  essere  mantenuti  in  bilancio  ed  impiegati  per
sostenere  le  spese di funzionamento della Cassa stessa nella misura
strettamente necessaria a  garantire  il  completamento  dei  residui
adempimenti  relativi  alle  competenze e funzioni istituzionali, ivi
comprese quelle derivanti  dalla  proroga  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.
  3.   Gli   organi  della  Cassa  conguaglio  G.P.L.  adottano  ogni
iniziativa utile alla riduzione delle spese  di  funzionamento  nella
misura  strettamente indispensabile e comunicano alle amministrazioni
vigilanti tutti i dati e  gli  elementi  di  valutazione  utili  alla
determinazione  dei  tempi  e  dei  modi  di avvio delle procedure di
liquidazione della Cassa stessa, fatto salvo il  completamento  degli
adempimenti di cui al comma 2.
  4.  Con  separato  provvedimento  si  provvedera',  d'intesa con il
Ministro del tesoro, alla  eventuale  riduzione  degli  organi  della
Cassa  conguaglio  G.P.L. anche ai fini dell'esigenza di contenimento
della spesa di cui ai commi 2 e 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI