IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
                     DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA
  Vista la domanda in data 5  aprile  1994  con  la  quale  la  ditta
Industria bibite San Vito, con sede in San Vito al Tagliamento in via
Giovanni Delfino, 15, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di
acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi "Sanvito"
che  sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in localita'
Ponterosso nel comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone);
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti i pareri della III  sezione  del  Consiglio  superiore  della
sanita' nelle sedute del 6 luglio 1994 e del 16 novembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua minerale denominata "Sanvito".