IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA Vista la domanda in data 5 aprile 1994 con la quale la ditta Industria bibite San Vito, con sede in San Vito al Tagliamento in via Giovanni Delfino, 15, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi "Sanvito" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in localita' Ponterosso nel comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone); Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore della sanita' nelle sedute del 6 luglio 1994 e del 16 novembre 1994; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata "Sanvito".