Ai  sensi  e  per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo
unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale  5
aprile  1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si comunica che presso la  facolta'  di  giurisprudenza
dell'Universita'   di  Modena  e'  vacante  il  posto  di  professore
universitario  di  ruolo  di  seconda  fascia,  per   la   disciplina
sottospecificata,  alla cui copertura la facolta' interessata intende
provvedere mediante trasferimento:
    "Diritto canonico" - (Settore disciplinare N12X).
  Gli  aspiranti  al  trasferimento  al  posto   anzidetto   dovranno
presentare  le proprie domande direttamente al preside della facolta'
interessata, entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   In  base  all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potra'
procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilita'
finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.
   Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e  93  del  testo
unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto
1933,  n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5
aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24  dicembre
1993,  n.  537,  si  comunica  che  presso  la  facolta'  di economia
dell'Universita' di Modena  sono  vacanti  due  posti  di  professore
universitario   di   ruolo  di  seconda  fascia,  per  le  discipline
sottospecificate, alla cui copertura la facolta' interessata  intende
provvedere mediante trasferimento:
    "Organizzazione del lavoro" - (Settore disciplinare P02D);
    "Economia aziendale" - (Settore disciplinare P02A).
   Gli   aspiranti   al  trasferimento  ai  suddetti  posti  dovranno
presentare le proprie domande direttamente al preside della  facolta'
interessata,  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993,  si  potra'
procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilita'
finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.