IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita' europea (OICVM); Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della quale le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il cap. 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento; Visto l'art. 10-ter, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva, da versare entro lo stesso termine, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il cap. 1031 e l'art. 3; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) in base al quale vengono dichiarate applicabili alla SICAV le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983; Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-bis, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 - in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuto di dover provvedere in conformita'; Decreta: 1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-bis del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, sono obbligati a presentare nell'anno 1994 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1993. 2. I modelli 780, 780/A e 780/C devono essere riprodotti in unico esemplare.