IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 83, recante
attuazione  delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a
taluni  organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con
modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni
aperti  di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla
commercializzazione  in Italia di quote di organismi situati in altri
Paesi della Comunita' europea (OICVM);
  Visto  l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della
quale  le  societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni di investimento
mobiliare  aperti  di diritto nazionale devono provvedere entro il 31
gennaio  di  ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con
riferimento  al  patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a
presentare  la  dichiarazione  relativa a ciascuno degli ammontari in
relazione  ai  quali  si  applicano  le diverse aliquote dell'imposta
sostitutiva  ed  a  versare, entro lo stesso termine, alla competente
Sezione  di  tesoreria  provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva
utilizzando il cap. 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta
sostitutiva  sia  stata  applicata,  rispettivamente,  con l'aliquota
dello  0,25  per  cento  ovvero  con le aliquote ridotte dello 0,10 e
dello 0,05 per cento;
  Visto  l'art.  10-ter,  comma 2, della citata legge n. 77 del 1983,
nel  testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992,
n.  372,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992,
n.  429,  in forza del quale gli organismi di investimento collettivo
in   valori   mobiliari   di   diritto  estero  gia'  autorizzati  al
collocamento  nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore
della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il
trattamento  previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983,  n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983,  n.  649,  devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura
dell'esercizio   a   presentare   la   dichiarazione   relativa  alla
determinazione   del   patrimonio  netto  sul  quale  va  commisurata
l'imposta  sostitutiva,  da  versare  entro  lo  stesso termine, alla
Sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato, utilizzando il cap.
1031 e l'art. 3;
  Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
recante  attuazione  delle  direttive  n.  85/611/CEE e n. 88/220/CEE
relative   agli   organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari operanti nella forma di societa' di investimento a capitale
variabile  (SICAV)  in  base  al quale vengono dichiarate applicabili
alla  SICAV  le  disposizioni  tributarie  di  cui  ai commi 2, 3 e 4
dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;
  Visto  il  primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia
di  accertamento delle imposte sui redditi - nella specie applicabile
in  forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della
citata  legge  n.  77  del  1983 e di cui al combinato disposto degli
articoli   9,  terzo  comma,  e  11-bis,  ultimo  comma,  del  citato
decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983
-  in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
  1.  Sono  approvati  gli  annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C
concernenti  la dichiarazione annuale che le societa' di gestione dei
fondi  comuni  di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale,
le  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile  (SICAV)  ed i
soggetti  residenti  incaricati  del collocamento in Italia dei fondi
comuni  esteri  di  investimento mobiliare aperti ai quali si applica
l'art.  11-bis  del  citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito
dalla  legge  n.  649 del 1983, sono obbligati a presentare nell'anno
1994  con  riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito
nell'anno 1993.
  2.  I  modelli 780, 780/A e 780/C devono essere riprodotti in unico
esemplare.