IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede, con decorrenza dal  1994,  l'applicazione  degli
aumenti   a   titolo   di   perequazione  automatica  delle  pensioni
previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento  al  costo
vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11;
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il  decreto  interministeriale  20  novembre  1993  (Gazzetta
Ufficiale  n. 293 del 15 dicembre 1993) concernente la determinazione
della percentuale  di  variazione  per  il  calcolo  dell'aumento  di
perequazione  delle  pensioni per l'anno 1994, in misura pari a + 3,5
dal 1 novembre;
  Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica, dalla
quale risulta che la percentuale di variazione registrata nel  valore
medio  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per famiglie di operai ed
impiegati,  relativo  all'anno  precedente  il  mese  di   decorrenza
dell'aumento,  e l'analogo valore medio relativo all'anno precedente,
e' risultata pari a + 4,0;
  Considerata la necessita':
   di  accertare  in  via  definitiva  la   misura   percentuale   di
perequazione per l'anno 1994;
   di  determinare  il  conguaglio derivante dallo scostamento tra il
valore della percentuale di variazione del descritto indice accertata
dall'Istituto nazionale di statistica e la percentuale di  variazione
determinata con il citato decreto 20 novembre 1993;
   di   indicare   le   modalita'   di  corresponsione  del  suddetto
conguaglio,  nonche'  le  modalita'  di   attribuzione   dell'aumento
sull'indennita'  integrativa  speciale  sopracitata  e sulle pensioni
alle quali si applica l'indennita' medesima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il  calcolo  dell'aumento  di
perequazione  delle pensioni per l'anno 1994 e' determinata in misura
pari a + 4,0 dal 1 novembre.