IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede, con decorrenza dal 1994, l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno; Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993) concernente la determinazione della percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994, in misura pari a + 3,5 dal 1 novembre; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica, dalla quale risulta che la percentuale di variazione registrata nel valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, e l'analogo valore medio relativo all'anno precedente, e' risultata pari a + 4,0; Considerata la necessita': di accertare in via definitiva la misura percentuale di perequazione per l'anno 1994; di determinare il conguaglio derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione del descritto indice accertata dall'Istituto nazionale di statistica e la percentuale di variazione determinata con il citato decreto 20 novembre 1993; di indicare le modalita' di corresponsione del suddetto conguaglio, nonche' le modalita' di attribuzione dell'aumento sull'indennita' integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennita' medesima; Decreta: Art. 1. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994 e' determinata in misura pari a + 4,0 dal 1 novembre.