Il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma delle telecomunicazioni"; Visto il provvedimento CIP n. 20/1992 che ha approvato il "Piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni" di cui all'art. 2 della predetta legge; Vista la deliberazione CIPE del 2 aprile 1993, recante "Criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni"; Visto il piano di riassetto del settore delle telecomunicazioni, approvato dal consiglio di amministrazione dell'IRI il 30 giugno 1993; Vista la lettera del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1993 concernente l'accertamento di congruita' del predetto piano di riassetto alle condizioni espresse dalla citata deliberazione CIPE del 2 aprile 1993; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"; Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 novembre 1994, si e' pronunciato in senso favorevole sugli schemi di convenzione per il rilascio delle concessioni relative al servizio di telefonia radiomobile GSM alle societa' Omnitel-Pronto Italia S.p.a. e Telecom S.p.a; Visto l'atto di indirizzo adottato contestualmente dal Consiglio dei Ministri; Rilevato che la convenzione con Omnitel-Pronto Italia e' stata gia' sottoscritta ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in corso di registrazione; Tenuto conto che a seguito dell'intervenuta fusione la societa' concessionaria incorporante SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. (denominata con formula abbreviata Telecom Italia S.p.a.) ha assunto tutti i diritti e tutti gli obblighi, le attivita' e le passivita' delle concessionarie incorporate Italcable S.p.a., Iritel S.p.a., Telespazio S.p.a. e Sirm e che occorre prevedere, anche in vista del processo di privatizzazione del settore, una apposita convenzione che riordini tutte le concessioni in essere. Considerato che: a) il riassetto delle aziende a partecipazione pubblica del settore delle telecomunicazioni, nell'ottica del processo di privatizzazione, deve esser finalizzato alla valorizzazione delle stesse, anche attraverso un adeguamento delle condizioni economiche attinenti le concessioni dei servizi di telecomunicazioni con quelle in vigore nei Paesi della U.E., in vista della liberalizzazione dei servizi prevista dal 1 gennaio 1998; b) la predetta armonizzazione delle condizioni economiche di concessione deve contribuire all'azione di riduzione delle tariffe applicate al traffico a lunga distanza ed ai collegamenti diretti nell'ambito del processo di riequilibrio tariffario di cui al citato "Piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione", e cio' al fine di migliorare le condizioni di competitivita' del sistema produttivo nazionale; c) gli orientamenti emergenti in seno alla U.E., che hanno reso opportuno aprire il mercato del servizio radiomobile su sistema GSM ad un secondo operatore, sono destinati ad interessare anche le espressioni tecnologiche piu' evolute del servizio radiomobile, quali il DCS 1800 (Digital Communication System), PCN (Personal Communication Network) e simili; d) la citata evoluzione dei servizi radiomobili e la dimensione del mercato competitivo a livello internazionale rendono necessario assicurare un quadro di certezza a tutti i concessionari nazionali dei servizi radiomobili, fermo restando che i tempi e le relative modalita' di espletamento saranno soggetti a specifiche regolamentazioni da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; e) nel suddetto quadro e' necessario esplicitare che i servizi radiomobili in tecnica numerica e le citate evoluzioni tecnologiche saranno esercitati da Telecom Italia in regime di non esclusiva; f) lo sviluppo dei servizi radiomobili conseguente all'apertura dei mercati necessita di un'ampia flessibilita' delle relative modalita' di offerta per poter operare con piena competitivita'; g) detta flessibilita' deve essere realizzata in modo da garantire la massima trasparenza del mercato e del processo di formazione dei prezzi, al fine di impedire comportamenti distorsivi della concorrenza ed assicurare il massimo beneficio per l'utenza; D'intesa con il Comitato dei Ministri di cui al sopra richiamato atto di indirizzo del Consiglio dei Ministri; I n v i t a il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: 1) ad assumere le necessarie iniziative legislative per fissare la misura del canone di concessione dovuto da Telecom Italia per i servizi da rete fissa gestiti in regime di esclusiva nelle seguenti percentuali: 3% degli introiti lordi conseguiti nel 1996. Tale canone dovra' esser versato nel corso del 1997; 2,5% degli introiti lordi conseguiti nel 1997. Tale canone dovra' essere versato nel corso del 1998; 0,5% degli introiti lordi conseguiti nel 1998 e negli anni successivi. Tale canone dovra' esser versato nel corso del 1999 e degli esercizi successivi; 2) a provvedere entro il 30 aprile 1995 a stipulare la convenzione di riordino delle concessioni - ed annesse convenzioni - di cui in premessa; 3) a prevedere che a far data da 18 mesi dall'inizio del servizio radiomobile GSM da parte del secondo gestore, che dovra' avvenire entro i termini previsti dall'art. 5 della convenzione tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed il secondo gestore, il sistema analogico TACS venga liberalizzato, e pertanto il corrispettivo da tale servizio venga fissato secondo la procedura prevista dalla convenzione per l'espletamento del servizio radiomobile GSM; 4) ad emanare - di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio - in coincidenza con l'avvio operativo del GSM da parte del secondo gestore un apposito decreto per rideterminare le condizioni di offerta del servizio di telefonia radiomobile TACS fino alla liberalizzazione di cui al punto precedente, tenendo presente che nel frattempo il servizio TACS rimane affidato a Telecom in regime di esclusiva e che va di conseguenza mantenuto il regime tariffario, rendendolo peraltro sufficientemente flessibile, in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi del mercato della telefonia radiomobile. Nell'intento di non ledere il principo della "par condicio" tra i due gestori GSM, e' necessario prevedere le seguenti limitazioni a carico di Telecom Italia: a) dovranno trovare piena applicazione i principi e criteri di separazione contabile tra i diversi servizi sia da rete fissa che mobile, gia' previsti negli schemi di convenzione, in modo da impedire sussidi incrociati fra le varie gestioni, tali da distorcere la concorrenza tra i due operatori GSM; b) il vantaggio acquisito da Telecom Italia, con circa due milioni di utenze TACS non dovra' essere utilizzato per iniziative di marketing a favore dell'offerta commerciale per il GSM; 5) a prevedere che qualora, in attuazione degli atti concernenti il riassetto del settore delle telecomunicazioni, si dara' corso alla enucleazione delle telecomunicazioni mobili da Telecom Italia, attraverso la scissione di quest'ultima e la conseguente costituzione di un'apposita societa', i rapporti connessi alla concessione ed annessa convenzione per i servizi radiomobili saranno trasferiti a tale specifica societa', previa autorizzazione del Ministro delle poste e telecomunicazioni; 6) ad assumere - di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - le necessarie iniziative per una ridefinizione delle tariffe per i servizi di telecomunicazione gestiti da Telecom Italia in regime di esclusiva, secondo quanto stabilito dal citato "Piano di ristrutturazione delle tariffe" approvato con il provvedimento CIP n. 20/1992 nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi, prevista a livello europeo dal 1 gennaio 1998. Nel quadro di tale ridefinizione delle tariffe verra' data particolare priorita' alla riduzione delle tariffe intercontinentali sulle direttrici piu' esposte alla concorrenza nonche' alle tariffe relative ai collegamenti diretti nazionali. I provvedimenti tariffari dovranno essere definiti in ottemperanza alle direttive governative in materia di prezzi e tariffe e, per il 1995, ai fini della determinazione delle tariffe telefoniche non dovra' tenersi conto della ricaduta dell'indice ISTAT derivante dall'aumento dell'aliquota IVA gia' disposto dall'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133. Roma, 16 dicembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI