IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
secondo  il  quale  il  Ministero  dei  trasporti dispone, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della
revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  1990  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali
siano  le  categorie  dei  veicoli  da  sottoporre  periodicamente  a
revisione generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 dicembre 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre  1992),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1993  la  revisione  di alcune categorie di
veicoli  ed  e'  stato  modificato  l'art.  4  del   citato   decreto
ministeriale 26 luglio 1990;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale
n.  303  del  28  dicembre  1992),  regolamento  di  esecuzione  e di
attuazione del nuovo codice della strada;
  Visto il decreto ministeriale 15 dicembre  1993  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1993) con il quale e' stata
disposta per il 1994 la revisione di alcune categorie di veicoli;
  Visto  il  decreto-legge 9 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del  9  novembre  1994)  con  il  quale  sono  stati
disposti  interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del novembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ferma restando la revisione generale ed annuale  delle  seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b)  autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore  a  3,5
tonnellate;
    d)  autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze, e' disposta per il 1995 la  revisione  generale
delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
   autocarri   ed  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici di cose,  aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore  a  3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa
avente serie numerica  dispari,  per  la  prima  volta  entro  il  31
dicembre  1992  ed  anche  se sottoposti a revisione nell'anno 1994 o
precedenti;
   autovetture  ad  uso  proprio,  non   comprese   nel   punto   d),
immatricolate  per  la prima volta con targa civile italiana entro il
31 dicembre 1984, con esclusione di quelle che siano state sottoposte
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
circolazione nel 1995 o nel quadriennio precedente;
   rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati
per  la  prima  volta  entro  il  31 dicembre 1984, con esclusione di
quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento
dei  requisiti  di  idoneita'  alla  circolazione  nel  1995  o   nel
quadriennio precedente.
  2.  La  revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art.
238, appendice IX, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, citato nelle premesse.