IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, concernente l'attuazione della direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale; Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 256 che prevede che dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fatti salvi i diritti acquisiti all'esercizio di detta attivita'; Considerato che alcune categorie di soggetti ai quali e' stato riconosciuto il diritto all'esercizio dell'attivita' indipendentemente dal possesso dell'attestato sono state gia' individuate per legge; Considerato che l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 256 prevede che la individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie sono effettuate, nel rispetto della richiamata direttiva comunitaria, con decreto del Ministro della sanita'; Considerato che i corsi biennali per il conseguimento dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, previsti dall'art. 1 del decreto n. 256 sono stati attivati solo nel corso del secondo semestre del corrente anno; Considerato che i requisiti per l'accesso all'esercizio della medicina generale, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono allo stato i seguenti: iscrizione all'albo professionale e non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; Ritenuto conseguentemente che sussiste, per tutti coloro che sono in possesso dei predetti requisiti alla data del 31 dicembre 1994, il diritto acquisito a poter esercitare l'attivita' di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalita' previsti dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la direttiva n. 86/457/CEE ed in particolare l'art. 7 che dispone in ordine ai diritti acquisiti; Ritenuto conforme alla disciplina della direttiva n. 86/457/CEE tale riconoscimento; Ritenuto, pertanto, di individuare nei medici che conseguono l'abilitazione professionale entro il 31 dicembre 1994 una ulteriore categoria che ha diritto ad esercitare in qualita' di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo professionale ed il possesso degli altri requisiti previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dei richiamati art. 48 della legge n. 833/1978 e art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992; Decreta: Art. 1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, tutti i medici abilitati all'eserczio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalita' previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1994 Il Ministro: COSTA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si trascrivono gli articoli 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 256/1991, concernente l'"Attuazione della direttiva n. 86/457/7/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 3 luglio 1990 n. 212": "Art. 1 (Istituzione del corso). - 1. E' istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. 2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello. Art. 2 (Efficacia dell'attestato). - 1. Dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 2. E' equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988. Art. 6 (Diritti acquisiti). - 1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale, medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonche' medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanita' ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunita' europee che gia' operano in Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1. 3. I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito. 4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione degli attestati". - Si trascrive l'art. 48 della legge n. 833/1978, concernente l'"Istituzione del Servizio sanitario nazionale": "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione. 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione dei commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente Federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia; per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". - Si trascrive l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993, concernente "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita'; c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero; d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venin meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale; e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche atttraverso forme graduali di associazionismo medico e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse; f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale; g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titorali di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale; h) prevedere la cessazione degli istituiti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente". - Si trascrive l'art. 7 della direttiva del Consiglio n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986 relativa alla formazione specifica in medicina generale: "Art. 7. - 1. A partire dal 1 gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attivita' di medico in qualita' di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1. Tuttavia gli Stati membri possono esonerare da tale condizione le persone che stiano seguendo un corso di formazione specifica in medicina generale. 2. Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attivita' di medico in qualita' di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1 per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994 ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE e, alla data menzionata, siano stabiliti nel suo territorio avendo beneficiato delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafi 1, di tale direttiva. 3. Ogni Stato membro puo' applicare il paragrafo 1 prima del 1 gennaio 1995 a condizione che qualsiasi medico che abbia acquisito la formazione di cui all'art. 1 della direttiva n. 75/363/CEE in un altro Stato membro possa stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre 1994 ed esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale invocando il beneficio delle disposizioni degli articoli 2 o 9, paragrafo 1, della direttiva n. 75/362/CEE. 4. Le autorita' competenti di ciascuno Stato membro rilasciano su richiesta un certificato che attesti il diritto di esercitare le attivita' di medico in quanto medico generico nell'ambito dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 1 ai medici titolari di diritti acquisiti ai sensi del paragrafo 2. 5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facolta' degli Stati membri di consentire nel proprio territorio, in forza della propria regolamentazione, l'esercizio delle attivita' di medico in qualita' di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale a persone che non siano titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti una formazione di medico ed una formazione specifica in medicina generale, entrambe acquisite in uno Stato membro, ma che siano titolari di diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti tali formazioni, o una di esse, conseguiti in un Paese terzo".