IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  256,  concernente
l'attuazione  della  direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione
specifica in medicina generale;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto  legislativo
n.  256 che prevede che dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato
di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario  per
l'esercizio   della   medicina   generale  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale, fatti salvi i diritti acquisiti all'esercizio di
detta attivita';
  Considerato che alcune categorie di  soggetti  ai  quali  e'  stato
riconosciuto      il     diritto     all'esercizio     dell'attivita'
indipendentemente  dal  possesso  dell'attestato  sono   state   gia'
individuate per legge;
  Considerato che l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto legislativo
n. 256 prevede che la individuazione e l'identificazione di ulteriori
categorie  sono  effettuate,  nel rispetto della richiamata direttiva
comunitaria, con decreto del Ministro della sanita';
  Considerato   che   i   corsi   biennali   per   il   conseguimento
dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, previsti
dall'art. 1 del decreto n. 256 sono stati attivati solo nel corso del
secondo semestre del corrente anno;
  Considerato  che  i  requisiti  per  l'accesso  all'esercizio della
medicina generale,  in  base  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'art.  48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono allo stato i
seguenti: iscrizione all'albo professionale e non  aver  compiuto  il
cinquantesimo anno di eta';
  Ritenuto  conseguentemente  che sussiste, per tutti coloro che sono
in possesso dei predetti requisiti alla data del 31 dicembre 1994, il
diritto  acquisito  a  poter  esercitare  l'attivita'  di  medico  di
medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i
limiti  e  le modalita' previsti dalle convenzioni di cui all'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  all'art.  8,  comma  1,  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni;
  Vista la direttiva n. 86/457/CEE ed in  particolare  l'art.  7  che
dispone in ordine ai diritti acquisiti;
  Ritenuto  conforme  alla  disciplina  della direttiva n. 86/457/CEE
tale riconoscimento;
  Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  nei  medici  che  conseguono
l'abilitazione  professionale entro il 31 dicembre 1994 una ulteriore
categoria che ha diritto ad  esercitare  in  qualita'  di  medico  di
medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando  l'obbligo  della  iscrizione  all'albo  professionale ed il
possesso degli altri requisiti previsti dalle  convenzioni  stipulate
ai  sensi dei richiamati art. 48 della legge n. 833/1978 e art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui
agli  articoli  1  e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256,
tutti i medici  abilitati  all'eserczio  professionale  entro  il  31
dicembre  1994, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale
di medico di medicina generale  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale,  con  i  limiti  e le modalita' previste dalle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.   28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          ai  quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
             - Si trascrivono gli articoli 1, 2 e  6  del  D.Lgs.  n.
          256/1991,  concernente  l'"Attuazione  della  direttiva  n.
          86/457/7/CEE,  relativa  alla   formazione   specifica   in
          medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 3 luglio
          1990 n. 212":
             "Art.  1  (Istituzione  del corso). - 1. E' istituito il
          corso  di  formazione  specifica   in   medicina   generale
          riservato  ai  laureati  in medicina e chirurgia, abilitati
          all'esercizio professionale.
             2. Il  corso,  della  durata  di  anni  due,  articolato
          secondo  la  previsione  di  cui  all'art.  3,  comporta un
          impegno a tempo pieno dei partecipanti  con  obbligo  della
          frequenza   alle  attivita'  didattiche  sia  pratiche  che
          teoriche e si conclude con il  rilascio  dell'attestato  di
          formazione  in  medicina  generale,  conforme  all'allegato
          modello.
             Art. 2 (Efficacia dell'attestato). - 1.  Dal  1  gennaio
          1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art.
          1,  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  di cui all'art. 6,
          costituisce  titolo  necessario   per   l'esercizio   della
          medicina  generale  ai  sensi  dell'art.  48 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del  Servizio  sanitario
          nazionale.
             2.  E'  equiparato  all'attestato  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  1  l'attestato  di  compiuto  tirocinio  teorico
          pratico  per  la  formazione specifica in medicina generale
          rilasciato ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  8  del
          decreto ministeriale 10 ottobre 1988.
             Art.  6  (Diritti acquisiti). - 1. Indipendentemente dal
          possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli
          1  e   2,   hanno   diritto   ad   esercitare   l'attivita'
          professionale  in qualita' di medico di medicina generale i
          titolari,  alla  data  del 31 dicembre 1994, di un rapporto
          convenzionale   disciplinato   dagli   accordi   collettivi
          nazionali  previsto  dall'art.  48  della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, quale: medico di  medicina  generale,  medico
          addetto  al  servizio di guardia medica attiva ed emergenza
          territoriale,  medico  titolare   di   incarico   a   tempo
          indeterminato    nella   medicina   dei   servizi,   medico
          specialista ambulatoriale della branca di medicina interna,
          nonche' medico generico fiduciario e medico di  ambulatorio
          presso   il   Servizio   assistenza   sanitario   naviganti
          (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanita'  ai
          sensi  del  combinato  disposto dell'art. 37, ultimo comma,
          della citata legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e  dell'art.
          12,   ultimo   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
             2. Detto diritto e' esteso ai  medici  cittadini  di  un
          Paese  membro  delle  Comunita' europee che gia' operano in
          Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e  che
          siano  titolari,  alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei
          rapporti di cui al comma 1.
             3. I medici che  si  trovano  in  una  delle  situazioni
          previste  dai  commi  1  e  2  e  che  intendono esercitare
          l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina
          generale nel regime nazionale di sicurezza sociale  di  uno
          dei  Paesi  membri delle Comunita' europee, anche se non in
          possesso di una formazione specifica in medicina  generale,
          devono  chiedere  il  rilascio  del  relativo  attestato al
          competente  ordine   provinciale   dei   medici   e   degli
          odontoiatri,   previa  presentazione  della  documentazione
          comprovante il diritto acquisito.
             4. L'individuazione  e  l'identificazione  di  ulteriori
          categorie  non  previste  nel  comma 1 sono effettuate, nel
          rispetto della direttiva n.   86/457/CEE, con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale.
             5. L'ordine provinciale dei medici e  degli  odontoiatri
          competente  per  l'iscrizione  provvede all'annotazione del
          titolo conseguito od  equiparato,  ai  sensi  dell'art.  3,
          commi  terzo  e  quarto,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione
          degli attestati".
             - Si  trascrive  l'art.  48  della  legge  n.  833/1978,
          concernente    l'"Istituzione    del   Servizio   sanitario
          nazionale":
             "Art.  48  (Personale  a  rapporto   convenzionale).   -
          L'uniformita'  del  trattamento  economico  e normativo del
          personale sanitario a rapporto convenzionale  e'  garantita
          sull'intero  territorio  nazionale  da  convenzioni, aventi
          durata  triennale,  del   tutto   conformi   agli   accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo,  delle  regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi  anzidetti  e'  costituita   rispettivamente:   dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale e del tesoro; da  cinque  rappresentanti  designati
          dalle  regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da  sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano  entro  30  giorni  dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             Gli accordi collettivi nazionali di cui al  primo  comma
          devono prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina generale e quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in  ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2) l'istituzione e i criteri di formazione  di  elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti convenzionati esterni e per gli  specialisti  e
          generici ambulatoriali;
              3)  l'accesso  alla  convenzione,  che e' consentito ai
          medici  con  rapporto  di  impiego  continuativo  a   tempo
          definito;
              4)   la   disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni del rapporto convenzionale  rispetto  ad  altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione del lavoro medico e la  qualificazione  delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico  e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni  di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o  delle  ore;  il  divieto  di  esercizio   della   libera
          professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati; le
          attivita'  libero-professionali   incompatibili   con   gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento al numero massimo degli assistiti e  delle  ore  di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione a particolari situazioni locali e  per  un  tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;
              6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma    di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche. Per quanto invece  attiene  al  rapporto  di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
              7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione, cura e riabilitazione.  Saranno fissate a  tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici e per i pediatri di libera scelta, da un  compenso
          globale  annuo  per  assistito;  e,  per  gli specialisti e
          generici ambulatoriali, da  distinti  compensi  commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo e al numero delle prestazioni  effettuate  presso  gli
          ambulatori convenzionati esterni.  Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione.
              8) le forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei medici degli obblighi derivanti dalla  convenzione,  le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti  e  fissando  la  composizione   dei   commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9)  le forme di incentivazione dei medici convenzionati
          residenti in zone  particolarmente  disagiate,  anche  allo
          scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
          dei medici;
              10)   le   modalita'   per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)  le  modalita'  per   assicurare   la   continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
              12) le forme di collaborazione fra i medici, il  lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria;
              13) la collaborazione dei medici, per la parte di  loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
              I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie  non  mediche  di  operatori  professionali,   da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
              Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche alle convenzioni da stipulare da parte  delle  unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
          integrativo, stipulato con organizzazioni  professionali  o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta la facolta' degli organi  di  gestione  delle  unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
             E' altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con  singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente  norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali, nel corso delle trattative  per  la  stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive categorie,  partecipano  in  modo  consultivo  e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
             Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a  dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare  sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi convenzionali,  indipendentemente  dalle  sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al comma precedente,  la  regione  interessata  provvede  a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente Federazione
          nazionale dell'ordine. Il Ministro della  sanita',  sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,   scelto   tra    gli    iscritti    nell'albo
          professionale della provincia; per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro  del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
             -  Si  trascrive  l'art.  8,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.
          502/1992,  concernente:  "Riordino  della   disciplina   in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge 23
          ottobre 1992, n. 421",  come  modificato  dall'art.  9  del
          D.Lgs.  n.  517/1993, concernente "Modificazioni al decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  recante  riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma della legge
          23 ottobre 1992, n. 421":
             "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario  nazionale,  i
          medici  di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi  agli  accordi  nazionali  stipulati,   ai   sensi
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con  le  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
          rappresentative in campo nazionale.  Detti  accordi  devono
          tener conto dei seguenti principi:
               a)  prevedere  che la scelta del medico e' liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;
               b)  regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno  nonche'
          la  ricusazione  della  scelta  da  parte del medico quando
          ricorrano    eccezionali    ed    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
               c)  prevedere  le  modalita' per concordare livelli di
          spesa programmati e disciplinare gli  effetti  al  fine  di
          responsabilizzare  il  medico  al  rispetto  dei livelli di
          spesa indotta per  assistito,  tenendo  conto  delle  spese
          direttamente  indotte  dal  medico  e  di quelle indotte da
          altri professionisti e da altre strutture specialistiche  e
          di ricovero;
               d)  prevedere  che  l'accertato e non dovuto pagamento
          anche parziale da parte  dell'assistito  delle  prestazioni
          previste in convenzione comporta il venin meno del rapporto
          con il Servizio sanitario nazionale;
               e)  concordare,  unitamente  anche alle organizzazioni
          sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
          medicina  dei  servizi,  i  compiti  e  le  prestazioni  da
          assicurare  in  base ad un compenso capitario per assistito
          definendo  gli  ambiti  rimessi  ad  accordi   di   livello
          regionale,  i  quali  dovranno prevedere le specificita' di
          settori aventi caratteristiche particolari e  garantire  la
          continuita'  assistenziale per l'intero arco della giornata
          e per tutti i giorni  della  settimana,  anche  atttraverso
          forme  graduali  di  associazionismo  medico  e  prevedere,
          altresi', le prestazioni da  assicurare  con  pagamento  in
          funzione delle prestazioni stesse;
               f)  definire  la  struttura  del compenso spettante al
          medico prevedendo una  quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          affidato,  corrisposta  su  base annuale come corrispettivo
          delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta
          una quota variabile  in  considerazione  del  rispetto  dei
          livelli  di  spesa  programmati  di  cui alla lettera c) ed
          eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
          accordi di livello regionale;
               g) disciplinare l'accesso alle funzioni di  medico  di
          medicina  generale del Servizio sanitario nazionale secondo
          parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali,  in
          modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
          ai  medici  forniti  dell'attestato  di  cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  256,  o  titolo
          equipollente  ai  sensi  del  predetto decreto. L'anzidetto
          attestato non e' richiesto per i medici che, alla data  del
          31  dicembre  1992, risultavano titorali di incarico per il
          servizio della guardia medica, per  i  medici  titolari  di
          incarico   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e  per  i  medici  che
          alla  data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8
          agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria
          regionale di medicina generale;
               h)  prevedere  la cessazione degli istituiti normativi
          previsti   dalla   vigente    convenzione,    riconducibili
          direttamente   o   indirettamente  al  rapporto  di  lavoro
          dipendente".
             - Si trascrive l'art. 7 della direttiva del Consiglio n.
          86/457/CEE del 15 settembre 1986 relativa  alla  formazione
          specifica in medicina generale:
             "Art.  7.  -  1. A partire dal 1 gennaio 1995, gli Stati
          membri, fatte salve le  disposizioni  relative  ai  diritti
          acquisiti,   subordinano  l'esercizio  delle  attivita'  di
          medico in qualita' di medico generico nell'ambito dei  loro
          regimi  di  sicurezza  sociale  al  possesso di un diploma,
          certificato o altro titolo di cui all'art. 1.  Tuttavia gli
          Stati  membri  possono  esonerare  da  tale  condizione  le
          persone   che   stiano  seguendo  un  corso  di  formazione
          specifica in medicina generale.
             2. Ogni Stato  membro  determina  i  diritti  acquisiti.
          Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di
          esercitare  le  attivita'  di  medico in qualita' di medico
          generico nell'ambito del suo regime nazionale di  sicurezza
          sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui
          all'art. 1 per tutti i medici che godano di tale diritto al
          31  dicembre 1994 ai sensi della direttiva n. 75/362/CEE e,
          alla data menzionata, siano stabiliti  nel  suo  territorio
          avendo beneficiato delle disposizioni degli articoli 2 o 9,
          paragrafi 1, di tale direttiva.
             3. Ogni Stato membro puo' applicare il paragrafo 1 prima
          del
            1  gennaio  1995  a  condizione  che qualsiasi medico che
          abbia acquisito la  formazione  di  cui  all'art.  1  della
          direttiva  n.    75/363/CEE  in un altro Stato membro possa
          stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre  1994  ed
          esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza
          sociale  invocando  il  beneficio  delle disposizioni degli
          articoli  2  o  9,  paragrafo   1,   della   direttiva   n.
          75/362/CEE.
             4.  Le  autorita'  competenti  di  ciascuno Stato membro
          rilasciano su  richiesta  un  certificato  che  attesti  il
          diritto  di  esercitare  le  attivita'  di medico in quanto
          medico generico nell'ambito dei loro  regimi  nazionali  di
          sicurezza  sociale,  senza  il diploma, certificato o altro
          titolo di cui all'art. 1  ai  medici  titolari  di  diritti
          acquisiti ai sensi del paragrafo 2.
             5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facolta' degli Stati
          membri di consentire nel proprio territorio, in forza della
          propria  regolamentazione,  l'esercizio  delle attivita' di
          medico in qualita' di medico  generico  nell'ambito  di  un
          regime  di  sicurezza  sociale  a  persone  che  non  siano
          titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti
          una formazione di medico ed  una  formazione  specifica  in
          medicina  generale, entrambe acquisite in uno Stato membro,
          ma che siano titolari  di  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli   comprovanti   tali  formazioni,  o  una  di  esse,
          conseguiti in un Paese terzo".