IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 289;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Vista la decisione della Commissione CE del 13 settembre 1994;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente adeguarsi alla suddetta decisione
comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano attuano il
piano per l'eradicazione e la  sorveglianza,  di  seguito  denominato
"Piano", sierologica nelle aziende di suini riproduttori presenti nel
proprio  territorio  nei  confronti  della  malattia  vescicolare del
suino, in conformita' dei criteri  e  delle  modalita'  indicati  nei
successivi   articoli   nonche'  nell'allegato  I,  parte  integrante
dell'ordinanza medesima.