IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 289; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Vista la decisione della Commissione CE del 13 settembre 1994; Ritenuto necessario ed urgente adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria; Ordina: Art. 1. 1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano attuano il piano per l'eradicazione e la sorveglianza, di seguito denominato "Piano", sierologica nelle aziende di suini riproduttori presenti nel proprio territorio nei confronti della malattia vescicolare del suino, in conformita' dei criteri e delle modalita' indicati nei successivi articoli nonche' nell'allegato I, parte integrante dell'ordinanza medesima.