LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto  l'art.  11  della  stessa  legge  n.  10/91  che  prevede la
concessione, da parte del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  contributi  in  conto  capitale per iniziative
finalizzate al risparmio  energetico  e  all'utilizzazione  di  fonti
rinnovabili di energia o assimilate;
  Visto  l'art.  18  della  stessa  legge n. 10/91 che prevede che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissi  con
apposito  decreto  le  modalita'  di  concessione  ed  erogazione dei
contributi di cui all'art. 11 citato, le prescrizioni tecniche per la
stesura degli studi di fattibilita'  e  dei  progetti  esecutivi,  le
prescrizioni  circa  le  garanzie di regolare esercizio e di corretta
manutenzione  degli  impianti  incentivati  nonche'  i   criteri   di
valutazione delle domande di finanziamento;
  Visto  l'art.  38,  comma  7, della legge n. 10/91, che prevede che
alla  ripartizione  degli  stanziamenti  disposti  dal  comma  2  del
medesimo  art.  38  tra  gli  interventi  previsti dall'art. 11 della
stessa legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visti i decreti ministeriali 25  marzo  1991,  7  giugno  1991,  17
luglio  1991,  24 gennaio 1992, 15 aprile 1992, 7 maggio 1992 con cui
si e' data attuazione agli articoli 18 e 38 della legge 10/91 per gli
interventi  previsti  dall'art.  11  della  stessa  legge,  come   in
precedenza accennato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295  del  17  dicembre  1993,  rettificato  con
decreto   ministeriale  27  luglio  1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, con il quale e'  stata  approvata
la   graduatoria   di   merito   relativa   a  469  domande  istruite
favorevolmente ai  fini  della  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art.  11,  per  una  richiesta  di  contributi  pari a circa 1300
miliardi di lire;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993 n.  537  che
ha  stabilito,  tra  l'altro,  che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli
interventi di cui all'art. 11 della legge n.  10/91,  finanziati  con
gli  stanziamenti  del  cap.  n. 7717 dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'industria,  si  intendono  di  competenza
regionale  e  che  detti  stanziamenti  confluiscono nel fondo di cui
all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Visto l'ultimo periodo del citato comma 1, art. 12, della legge  n.
537/93  che  prevede  che  la  ripartizione  tra le singole regioni e
l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 7717 sono determinati con criteri
concordati  con  il  Ministero  dell'industria,  sulla   base   della
graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/93 che stabilisce che
questa Conferenza:
   1) indichi criteri  direttivi  per  l'esercizio  delle  competenze
regionali,  relativamente  anche al riparto degli stanziamenti, fermi
restando gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 10/91;
   2) verifichi periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;
   3) promuova in  caso  di  mancato  perseguimento  degli  obiettivi
stessi,  intese correttive con la regione o la provincia interessata,
anche ai fini della previsione di un termine,  trascorso  inutilmente
il  quale  il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', con proprio
decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate;
  Vista la delibera CIPE del 26  novembre  1991,  adottata  ai  sensi
dell'art.  2 della legge n. 10/91, con cui sono state determinate tra
l'altro le modalita' di  applicazione  della  riserva  a  favore  del
Mezzogiorno;
  Considerato che la legge n. 10/91 ha disposto per gli interventi di
cui  all'art.  11 una autorizzazione complessiva di spesa pari a 1344
miliardi di lire, nel triennio 1991-1993;
  Considerato che  la  predetta  autorizzazione  di  spesa  e'  stata
successivamente  ridotta  e rimodulata nel tempo da parte delle leggi
finanziarie, sicche'  nel  periodo  1994-1997  risultavano  stanziati
887,5 miliardi di lire;
  Considerato altresi' che, a norma del citato art. 12 della legge n.
537/1993  detti  stanziamenti  sono  assegnati  alla competenza delle
regioni previa riduzione del 15%, sicche' nel  quadriennio  1994-1997
sono disponibili 754,375 miliardi di lire;
  Considerato  per  converso che le somme gia' impegnate e non ancora
erogate relative agli esercizi  1991,  1992,  1993  continueranno  ad
essere  gestite  dal  Ministero  dell'industria, il quale provvedera'
alla erogazione dei contributi agli aventi diritto;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 13, del  decreto-legge
n.  547/1994,  convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre
1994, n. 644,  le  somme  derivanti  dall'auto  rizzazione  di  spesa
relativamente  agli  esercizi  dal 1994 al 1997 sono ripartite tra le
regioni e da queste sono utilizzate secondo la graduatoria  approvata
con  decreto  ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993;
  Visto il decreto ministeriale  27  luglio  1994  che  ha  apportato
alcune rettifiche alla predetta graduatoria;
  Considerato  l'art.  2,  comma  14,  del  decreto-legge  n. 547/94,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n.  644,
che  dispone che le somme impegnate per la concessione dei contributi
di cui agli articoli 10, 11, 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e
successive modificazioni, e agli articoli 11, 12 e 14 della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, e revocate per mancata realizzazione delle opere
ovvero  a seguito di rinuncia o per altri motivi previsti dalle norme
vigenti, sono versate sul cap. 3600 dell'entrata del  bilancio  dello
Stato  per  essere riassegnate alle regioni a valere sul fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui  all'art.  3
della legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Considerate  le osservazioni avanzate dalle regioni riguardanti per
un  verso  l'esigenza  di  addivenire  a   soluzioni   normative   ed
amministrative  che  non  condizionino  in  radice  l'esercizio delle
riconosciute attribuzioni programmatorie, di  cui  all'art.  5  della
legge  n.  10/91  e  la  necessita'  di  regolare la presente fase di
transizione  caratterizzata dal passaggio dalla gestione ministeriale
alla gestione regionale delle provvidenze di cui  all'art.  11  della
legge  n.  10/91 cercando di sostenere nella misura massima possibile
lo  sforzo  di  quanti  hanno  inteso  impegnarsi  sul  versante  del
risparmio  energetico,  con  particolare  riferimento  alla  linea di
intervento di cui al citato art. 11 della legge 10/91;
  Atteso  che  il  decreto  ministeriale  10   dicembre   1993   come
rettificato  dal  decreto  ministeriale  27  luglio  1994 puo' essere
inteso come "Atto di accertamento di idoneita'" nel senso  cioe'  che
il  suo  esito, invece che a designare immediatamente il destinatario
dei contributi, viene presupposto dalla norma (legge n. 644/94; legge
n. 537/93) al fine mediato di determinare nei soggetti e nei progetti
dichiarati "idonei" una qualifica giuridica sul cui presupposto  essi
potranno   venir   presi   dall'autorita'  regionale  a  oggetto  dei
provvedimenti di concessione ed erogazione di competenza;
  Considerato in particolare che la graduatoria  di  cui  al  decreto
ministeriale   10   dicembre   1993   come  rettificata  dal  decreto
ministeriale 27 luglio 1994  identifica  i  progetti  ammissibili  al
contributo  di  cui  all'art.  11  della  legge n. 10/91, l'ordine di
graduatoria  degli  stessi  da   seguire   nella   erogazione   delle
provvidenze  disponibili,  l'entita'  del  contributo  da  erogare al
singolo progetto sicche' rispetto ad essa i  provvedimenti  regionali
di  attuazione  possono  modularsi  nella  forma  amministrativa  con
funzione meramente esecutiva, di recepimento della graduatoria di cui
si e' detto;
  Considerato pertanto che l'atto di concessione dei contributi  agli
interventi  utilmente  collocati  in  graduatoria,  nei  limiti delle
disponibilita'  annuali,  puo'  essere   disposto   senza   ulteriore
attivita' istruttoria di verifica e valutazione tecnica dei progetti,
con  provvedimento  regionale  a  favore degli aventi diritto e nella
misura indicata nella graduatoria  nazionale,  entro  novanta  giorni
dalla  iscrizione  di  detti  fondi nel bilancio regionale e, in ogni
caso, entro centotanta giorni dal provvedimento di riparto;
  Assunta  l'autonomia  funzionale  dell'atto  di  cui   al   decreto
ministeriale   10   dicembre   1993,  come  rettificato  con  decreto
ministeriale 27 luglio 1994, il carattere complesso e  composito  del
procedimento  di cui trattasi necessita corrispondentemente di alcune
precisazioni  sul  terreno  delle  collaborazioni  regioni/MICA   per
gestire  la fase istruttoria propedeutica dell'atto di erogazione dei
contributi agli aventi diritto;
  Attesa la stretta connessione funzionale tra attivita'  istruttoria
svolta   dal  MICA  ai  fini  della  formulazione  della  graduatoria
nazionale   e   attivita'   istruttoria   da   svolgersi   ai    fini
dell'assunzione degli atti di competenza regionale;
  Ritenuto quindi, anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  616/77, che le verifiche ed i
controlli necessari ai fini dell'assunzione degli atti di  erogazione
possano  essere svolti, su richiesta delle regioni, sulla base di una
collaborazione regioni/MICA;
  Ritenuto, infine, che  ulteriori  direttive  per  il  coordinamento
degli  interventi svolti a livello statale e dall'Enea possono essere
utilmente adottate dal CIPE, ai sensi  dell'art.  2  della  legge  n.
10/91;
  Visto  il parere reso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome con nota prot. n. 1453/CP5 del 30  novembre
1994;
  Ai  fini  dell'esercizio  da  parte  delle  regioni  delle relative
competenze,  fatta  salva  l'eventuale  revisione  della   legge   n.
158/1990, tenuto conto dei compiti attribuiti a questa Conferenza dal
citato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993;
                               INDICA
                    i seguenti criteri direttivi:
  1)  Le  autorizzazioni  di  spesa  previste dalla legge n. 10/91, e
successive modificazioni, per gli anni dal 1994 al 1997 ai  fini  del
finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art. 11 della medesima
legge n. 10/91 sono ripartite tra le regioni e le  province  autonome
secondo la graduatoria generale approvata con decreto ministeriale 10
dicembre  1993  cosi'  come  rettificata  con decreto ministeriale 27
luglio 1994.
  2) Il Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e
provincia   autonoma  in  attuazione  della  ripartizione  effettuata
secondo  l'ubicazione   territoriale   delle   iniziative   utilmente
collocate  in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle
somme disponibili per l'intero quadriennio pari a 754,375 miliardi di
lire.
  Le predette iniziative sono elencate nell'allegato A.
  Per le restanti iniziative che eccedono le predette  disponibilita'
la graduatoria cessa di avere validita'.
  3)   La   concessione  dei  contributi  agli  interventi  utilmente
collocati in graduatoria, nella  misura  indicata  nella  graduatoria
stessa come riportato in allegato A e nei limiti delle disponibilita'
annuali, e' disposta con provvedimento amministrativo regionale entro
novanta  giorni,  dall'iscrizione dei fondi nel bilancio regionale e,
in ogni caso, entro centottanta giorni al provvedimento di riparto.
  4)  Per  quanto  attiene  ai  progetti  che  richiedono  contributi
superiori alle disponibilita' annuali, il contributo e' concesso come
quota  parte  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  dell'anno di
riferimento salvo conguaglio nell'ambito delle  disponibilita'  degli
anni successivi.
  5) L'avente diritto con la accettazione del contributo si impegna a
dare  inizio  alla  realizzazione  delle opere oggetto del contributo
entro  e  non  oltre  centoventi  giorni   dalla   comunicazione   di
concessione  del  contributo  e  a  terminarle  entro  e non oltre il
termine fissato nel medesimo provvedimento  di  concessione  pena  la
revoca del contributo.
  Eventuali  proroghe  debbono  essere  preventivamente  autorizzate,
sulla base di motivata richiesta dell'interessato.
  6) Eventuali varianti in corso d'opera, anche riferite ai tempi  di
esecuzione  delle  iniziative  gia' approvate, non possono comportare
alcun aumento del contributo concesso, devono essere  preventivamente
autorizzate  su  domanda  dell'interessato,  previa presentazione del
progetto di variante, inoltre se comportano la variazione dell'indice
attribuito in sede di domanda ed indicato in allegato A  danno  luogo
alla   eventuale  riduzione  del  contributo,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 6,  commi  4,  5,  6,  e  7,  del  citato  decreto
ministeriale 7 maggio 1992.
  7) Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, valgono
le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto ministeriale 7 giugno
1991 e decreto ministeriale 7 maggio 1992.
  8)  Per quanto attiene alla valutazione delle eventuali varianti in
corso  d'opera  ed  alle  verifiche  circa  l'effettiva  e   completa
realizzazione  delle opere, la corretta rispondenza tra esse e quanto
prefigurato in sede di domanda, il risultato di risparmio  energetico
conseguito,  le  spese  da  ammettere  a  contributo, le regioni e le
province autonome possono avvalersi della  collaborazione  dell'ENEA,
nell'ambito  del  vigente  accordo  di programma tra ENEA e Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3
della legge n. 10/91.
  Ai medesimi fini le regioni e le province autonome possono chiedere
la collaborazione del  MICA,  secondo  modalita'  concordate  tra  le
parti.  La  Conferenza  entro il 30 settembre 1995 valuta i risultati
delle collaborazioni  di  cui  sopra  e  formula  eventuali  proposte
correttive   ai  fini  della  sollecita  adozione  dei  provvedimenti
amministrativi di competenza regionale.
  9) Ai fini dell'esercizio  da  parte  di  questa  Conferenza  delle
competenze  di  cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, le
regioni e le province autonome  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno
trasmettono  alla segreteria di questa Conferenza e per conoscenza al
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  apposita
relazione  in  ordine alla situazione previsionale dell'anno in corso
ed alla situazione gestionale dell'anno precedente  relativamente  ai
fondi  trasferiti  per  l'attuazione  degli  interventi  di risparmio
energetico di cui all'art. 11 della legge n. 10/91.
  10) Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi  previsti,
questa  Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la
provincia interessata, anche ai fini della previsione di  un  termine
di conclusione del procedimento amministrativo, trascorso inutilmente
il  quale  segnala  al  Governo  per  il compimento dei relativi atti
sostitutivi, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
  11) Eventuali economie di spesa derivanti da rinunce o revoche  per
mancata  realizzazione  delle opere o per altri motivi previsti dalle
norme vigenti, sono versate sul cap. 3600 dell'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere riassegnate alle regioni a valere sul fondo
per il finanziamento dei  programmi  regionali  di  sviluppo  di  cui
all'art. 3 della legge n. 158/1990 ed essere utilizzate, unitamente a
quelle  di  cui  all'art.  2,  comma 14, del decreto-legge n. 547/94,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n.  644,
per le finalita' di cui alla legge n. 10/91.
  Il  riparto  e  l'assegnazione  delle risorse del predetto capitolo
avviene nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5  della  legge  30
novembre  1989,  n.  386,  e  dall'art. 12 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268.
  12) I presenti criteri direttivi  sono  applicabili  nei  confronti
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano compatibilmente con gli  statuti  di  autonomia  e  con  le
rispettive norme di attuazione.
  13)  I  presenti  criteri  direttivi saranno armonizzati in sede di
attuazione complessiva dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158,
al fine di assicurare una regolamentazione organica della materia.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                               Il presidente: PALADIN
Il segretario: GASPARRI