LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto l'art. 11 della stessa legge n. 10/91 che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate; Visto l'art. 18 della stessa legge n. 10/91 che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con apposito decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 citato, le prescrizioni tecniche per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento; Visto l'art. 38, comma 7, della legge n. 10/91, che prevede che alla ripartizione degli stanziamenti disposti dal comma 2 del medesimo art. 38 tra gli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1991, 7 giugno 1991, 17 luglio 1991, 24 gennaio 1992, 15 aprile 1992, 7 maggio 1992 con cui si e' data attuazione agli articoli 18 e 38 della legge 10/91 per gli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge, come in precedenza accennato; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993, rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, con il quale e' stata approvata la graduatoria di merito relativa a 469 domande istruite favorevolmente ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11, per una richiesta di contributi pari a circa 1300 miliardi di lire; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/91, finanziati con gli stanziamenti del cap. n. 7717 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che detti stanziamenti confluiscono nel fondo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto l'ultimo periodo del citato comma 1, art. 12, della legge n. 537/93 che prevede che la ripartizione tra le singole regioni e l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 7717 sono determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/93 che stabilisce che questa Conferenza: 1) indichi criteri direttivi per l'esercizio delle competenze regionali, relativamente anche al riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 10/91; 2) verifichi periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi; 3) promuova in caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, intese correttive con la regione o la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate; Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991, adottata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/91, con cui sono state determinate tra l'altro le modalita' di applicazione della riserva a favore del Mezzogiorno; Considerato che la legge n. 10/91 ha disposto per gli interventi di cui all'art. 11 una autorizzazione complessiva di spesa pari a 1344 miliardi di lire, nel triennio 1991-1993; Considerato che la predetta autorizzazione di spesa e' stata successivamente ridotta e rimodulata nel tempo da parte delle leggi finanziarie, sicche' nel periodo 1994-1997 risultavano stanziati 887,5 miliardi di lire; Considerato altresi' che, a norma del citato art. 12 della legge n. 537/1993 detti stanziamenti sono assegnati alla competenza delle regioni previa riduzione del 15%, sicche' nel quadriennio 1994-1997 sono disponibili 754,375 miliardi di lire; Considerato per converso che le somme gia' impegnate e non ancora erogate relative agli esercizi 1991, 1992, 1993 continueranno ad essere gestite dal Ministero dell'industria, il quale provvedera' alla erogazione dei contributi agli aventi diritto; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge n. 547/1994, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, le somme derivanti dall'auto rizzazione di spesa relativamente agli esercizi dal 1994 al 1997 sono ripartite tra le regioni e da queste sono utilizzate secondo la graduatoria approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1994 che ha apportato alcune rettifiche alla predetta graduatoria; Considerato l'art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 547/94, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, che dispone che le somme impegnate per la concessione dei contributi di cui agli articoli 10, 11, 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e agli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e revocate per mancata realizzazione delle opere ovvero a seguito di rinuncia o per altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul cap. 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle regioni a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158; Considerate le osservazioni avanzate dalle regioni riguardanti per un verso l'esigenza di addivenire a soluzioni normative ed amministrative che non condizionino in radice l'esercizio delle riconosciute attribuzioni programmatorie, di cui all'art. 5 della legge n. 10/91 e la necessita' di regolare la presente fase di transizione caratterizzata dal passaggio dalla gestione ministeriale alla gestione regionale delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge n. 10/91 cercando di sostenere nella misura massima possibile lo sforzo di quanti hanno inteso impegnarsi sul versante del risparmio energetico, con particolare riferimento alla linea di intervento di cui al citato art. 11 della legge 10/91; Atteso che il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 come rettificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1994 puo' essere inteso come "Atto di accertamento di idoneita'" nel senso cioe' che il suo esito, invece che a designare immediatamente il destinatario dei contributi, viene presupposto dalla norma (legge n. 644/94; legge n. 537/93) al fine mediato di determinare nei soggetti e nei progetti dichiarati "idonei" una qualifica giuridica sul cui presupposto essi potranno venir presi dall'autorita' regionale a oggetto dei provvedimenti di concessione ed erogazione di competenza; Considerato in particolare che la graduatoria di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 come rettificata dal decreto ministeriale 27 luglio 1994 identifica i progetti ammissibili al contributo di cui all'art. 11 della legge n. 10/91, l'ordine di graduatoria degli stessi da seguire nella erogazione delle provvidenze disponibili, l'entita' del contributo da erogare al singolo progetto sicche' rispetto ad essa i provvedimenti regionali di attuazione possono modularsi nella forma amministrativa con funzione meramente esecutiva, di recepimento della graduatoria di cui si e' detto; Considerato pertanto che l'atto di concessione dei contributi agli interventi utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle disponibilita' annuali, puo' essere disposto senza ulteriore attivita' istruttoria di verifica e valutazione tecnica dei progetti, con provvedimento regionale a favore degli aventi diritto e nella misura indicata nella graduatoria nazionale, entro novanta giorni dalla iscrizione di detti fondi nel bilancio regionale e, in ogni caso, entro centotanta giorni dal provvedimento di riparto; Assunta l'autonomia funzionale dell'atto di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993, come rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994, il carattere complesso e composito del procedimento di cui trattasi necessita corrispondentemente di alcune precisazioni sul terreno delle collaborazioni regioni/MICA per gestire la fase istruttoria propedeutica dell'atto di erogazione dei contributi agli aventi diritto; Attesa la stretta connessione funzionale tra attivita' istruttoria svolta dal MICA ai fini della formulazione della graduatoria nazionale e attivita' istruttoria da svolgersi ai fini dell'assunzione degli atti di competenza regionale; Ritenuto quindi, anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, che le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'assunzione degli atti di erogazione possano essere svolti, su richiesta delle regioni, sulla base di una collaborazione regioni/MICA; Ritenuto, infine, che ulteriori direttive per il coordinamento degli interventi svolti a livello statale e dall'Enea possono essere utilmente adottate dal CIPE, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/91; Visto il parere reso dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota prot. n. 1453/CP5 del 30 novembre 1994; Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle relative competenze, fatta salva l'eventuale revisione della legge n. 158/1990, tenuto conto dei compiti attribuiti a questa Conferenza dal citato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993; INDICA i seguenti criteri direttivi: 1) Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 10/91, e successive modificazioni, per gli anni dal 1994 al 1997 ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 11 della medesima legge n. 10/91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome secondo la graduatoria generale approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 cosi' come rettificata con decreto ministeriale 27 luglio 1994. 2) Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio pari a 754,375 miliardi di lire. Le predette iniziative sono elencate nell'allegato A. Per le restanti iniziative che eccedono le predette disponibilita' la graduatoria cessa di avere validita'. 3) La concessione dei contributi agli interventi utilmente collocati in graduatoria, nella misura indicata nella graduatoria stessa come riportato in allegato A e nei limiti delle disponibilita' annuali, e' disposta con provvedimento amministrativo regionale entro novanta giorni, dall'iscrizione dei fondi nel bilancio regionale e, in ogni caso, entro centottanta giorni al provvedimento di riparto. 4) Per quanto attiene ai progetti che richiedono contributi superiori alle disponibilita' annuali, il contributo e' concesso come quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa dell'anno di riferimento salvo conguaglio nell'ambito delle disponibilita' degli anni successivi. 5) L'avente diritto con la accettazione del contributo si impegna a dare inizio alla realizzazione delle opere oggetto del contributo entro e non oltre centoventi giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e a terminarle entro e non oltre il termine fissato nel medesimo provvedimento di concessione pena la revoca del contributo. Eventuali proroghe debbono essere preventivamente autorizzate, sulla base di motivata richiesta dell'interessato. 6) Eventuali varianti in corso d'opera, anche riferite ai tempi di esecuzione delle iniziative gia' approvate, non possono comportare alcun aumento del contributo concesso, devono essere preventivamente autorizzate su domanda dell'interessato, previa presentazione del progetto di variante, inoltre se comportano la variazione dell'indice attribuito in sede di domanda ed indicato in allegato A danno luogo alla eventuale riduzione del contributo, secondo le modalita' previste dall'art. 6, commi 4, 5, 6, e 7, del citato decreto ministeriale 7 maggio 1992. 7) Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, valgono le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto ministeriale 7 giugno 1991 e decreto ministeriale 7 maggio 1992. 8) Per quanto attiene alla valutazione delle eventuali varianti in corso d'opera ed alle verifiche circa l'effettiva e completa realizzazione delle opere, la corretta rispondenza tra esse e quanto prefigurato in sede di domanda, il risultato di risparmio energetico conseguito, le spese da ammettere a contributo, le regioni e le province autonome possono avvalersi della collaborazione dell'ENEA, nell'ambito del vigente accordo di programma tra ENEA e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 10/91. Ai medesimi fini le regioni e le province autonome possono chiedere la collaborazione del MICA, secondo modalita' concordate tra le parti. La Conferenza entro il 30 settembre 1995 valuta i risultati delle collaborazioni di cui sopra e formula eventuali proposte correttive ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza regionale. 9) Ai fini dell'esercizio da parte di questa Conferenza delle competenze di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, le regioni e le province autonome entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono alla segreteria di questa Conferenza e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione in ordine alla situazione previsionale dell'anno in corso ed alla situazione gestionale dell'anno precedente relativamente ai fondi trasferiti per l'attuazione degli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 11 della legge n. 10/91. 10) Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi previsti, questa Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine di conclusione del procedimento amministrativo, trascorso inutilmente il quale segnala al Governo per il compimento dei relativi atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 11) Eventuali economie di spesa derivanti da rinunce o revoche per mancata realizzazione delle opere o per altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul cap. 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle regioni a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge n. 158/1990 ed essere utilizzate, unitamente a quelle di cui all'art. 2, comma 14, del decreto-legge n. 547/94, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1994, n. 644, per le finalita' di cui alla legge n. 10/91. Il riparto e l'assegnazione delle risorse del predetto capitolo avviene nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 12) I presenti criteri direttivi sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le rispettive norme di attuazione. 13) I presenti criteri direttivi saranno armonizzati in sede di attuazione complessiva dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158, al fine di assicurare una regolamentazione organica della materia. Roma, 1 dicembre 1994 Il presidente: PALADIN Il segretario: GASPARRI