IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 34 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
con il quale e' stato stabilito che le disposizioni di attuazione
delle direttive della Comunita' europea in materia di accisa, che
dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il
medesimo decreto-legge, anche con riferimento ad adeguamenti delle
aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la
fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del
loro valore reale, sia per tener conto delle variazioni del valore
dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 9 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19
ottobre 1992, con il quale e' stato disposto che il valore dell'ECU,
da applicare al valore dell'accisa, e' quello fissato il primo giorno
lavorativo del mese di ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee; e che l'accisa cosi' determinata e'
applicabile dal 1 gennaio dell'anno civile successivo;
Vista la comunicazione della Commissione CEE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/277/2 del 4 ottobre
1994, dalla quale risulta che il valore dell'ECU alla data del 3
ottobre 1994, primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1994, era
pari a lire 1932,52;
Considerato che risultano inferiori alle aliquote minime, fissate
secondo le disposizioni della citata direttiva n. 92/84/CEE, sia
l'aliquota dell'accisa prevista per i prodotti alcolici intermedi,
dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133), sia l'aliquota ridotta fissata dall'art. 5, comma 3, del
predetto decreto-legge n. 557 del 1993, con riferimento agli alcoli
indicati nell'art. 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 331 del
1993;
Considerata la necessita' di adeguare le aliquote delle accise
relative ai suddetti prodotti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. L'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e'
aumentata da L. 84.000 a L. 87.000 per ettolitro.
2. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'art.
25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' stabilita
nella misura di L. 83.600 per ettolitro anidro.
3. Le aliquote stabilite nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1995.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1994
Il Presidente: BERLUSCONI