IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante
disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad
altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla
disciplina della legge stessa;
Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato B;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con
il quale sono stati individuati ai sensi e per gli effetti dell'art.
12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di
assistenza di malattia da sopprimere e tra questi la Cassa di
soccorso A.T.A.M. (Azienda trasporti autofiloviari municipali) di
Livorno;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978 concernente la nomina
dei commissari liquidatori della Cassa di soccorso per il personale
delle aziende autoferrotranviarie;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro
- di cui alla citata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale
per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti
- provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non
chiuse;
Accertato che per effetto della convenzione stipulata tra il comune
di Livorno ed il Consorzio ferroviario Pisa-Livorno a decorrere dal 1
gennaio 1979 l'Azienda A.T.A.M. di Livorno viene unificata con
l'A.C.I.T. di Pisa (Azienda consorziale interprovinciale trasporti);
Visto lo stato patrimoniale di fine gestione predisposto dal
commissario liquidatore ed approvato dal collegio sindacale della
cassa soccorso A.T.A.M.;
Accertato che resta da riscuotere un credito totale nei confronti
dell'A.C.I.T. di Pisa di L. 140.826.840 per residuo assistenza
economica di malattia dell'anno 1979 e per aliquote 1,65% di cui
all'art. 4 della legge n. 386/1974;
Considerato che nonostante le continue richieste, l'A.C.I.T. non ha
ancora estinto l'obbligazione pecuniaria, per cui occorre procedere
all'emissione di ingiunzione di pagamento, cosi' come previsto dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Testo unico delle norme per la
riscossione delle entrate patrimoniali";
Considerato che, al fine di accelerare la definizione delle
operazioni liquidatorie, e' necessario trasferire, ai sensi dell'art.
13-bis della citata legge n. 1404/1956, il suddetto credito della
Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno alla Cassa di soccorso A.C.I.T.
di Pisa;
Decreta:
Il credito della soppressa Cassa di soccorso A.T.AM. di Livorno di
L. 140.826.840 nei confronti dell'Azienda consorziale
interprovinciale trasporti (A.C.I.T.) e' trasferito, ai sensi
dell'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, alla Cassa di
soccorso A.C.I.T. di Pisa la quale versera' il predetto importo alla
citata Cassa di soccorso A.T.A.M. di Livorno al fine di consentire la
conclusione delle operazioni di liquidazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 1994
Il Ministro: DINI