IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede
che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato
art. 180 puo' essere rideterminato sono in aumento con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato
centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal Commissario
straordinario dell'I.N.A.I.L. in riferimento alla legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni;
Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale delle
prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'I.N.A.I.L.;
Vista la delibera n. 42 del commissario straordinario
dell'I.N.A.I.L., adottata, ai sensi dell'art. 1-decies della legge 21
ottobre 1978, n. 641, il 7 ottobre 1994, con cui si propone il nuovo
importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1994;
Considerato che la misura proposta e' stata determinata sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il
1990 e il 1993 e registrata dall'I.S.T.A.T., risultata pari al 16,88;
Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
Considerato che per l'anno 1993 non si e' dato luogo alla
rideterminazione dell'assegno in questione a motivo della sospensione
prevista dall'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991;
Decreta:
Con effetto dal 1 luglio 1994 l'importo mensile dell'assegno di
incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 307.750.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 1994
Il Ministro: MASTELLA