IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la lettera in data 14 dicembre 1994 con la quale il prefetto
di Parma ha trasmesso copia della deliberazione adottata dalla giunta
regionale in data 13 stesso mese, contenente la richiesta di
dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune
di Corniglio (Parma) interessato da un movimento franoso di
eccezionale gravita' verificatosi in localita' "La Lama";
Considerato che, come riferito dalla stessa giunta regionale nella
citata delibera, il movimento franoso in argomento minaccia cinquanta
edifici abitativi, cinque stabilimenti per la lavorazione del
prosciutto e lo stesso cimitero comunale;
Ritenuto che, effettivamente, il fenomeno franoso avanti descritto
determina una situazione estremamente critica con coinvolgimento di
strutture ed infrastrutture pubbliche, case di civile abitazione ed
opifici industriali e sia tale da legittimare la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi del sopracitato art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1994 con il quale, a
seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 20 dicembre 1994, viene dichiarato, a termine del citato
art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la durata di dieci
mesi, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
venutasi a determinare nel comune di Corniglio (Parma) interessato da
un movimento franoso di eccezionale gravita' in localita' "La Lama";
Considerato che tale dissesto idrogeologico ha gia' lesionato una
casa di civile abitazione, distrutto buona parte di foresta demaniale
e minaccia l'incolumita' di cinquanta edifici abitativi, di cinque
stabilimenti per la lavorazione del prosciutto e lo stesso cimitero
comunale;
Vista la summenzionata delibera in data 13 dicembre 1994 con la
quale la giunta regionale chiede, tra l'altro, l'erogazione di una
somma di lire 3,2 miliardi per la realizzazione dei provvedimenti
ritenuti piu' urgenti, riservandosi di chiedere la ulteriore somma di
lire 1,2 miliardi per eventuali altri interventi che dovessero
rendersi necessari nell'alveo del torrente Parma;
Attesa, pertanto, la necessita' di consentire al presidente della
regione Emilia-Romagna la realizzazione di tutti gli interventi atti
a fronteggiare l'emergenza sopraindicata, assegnando, a tale scopo a
favore della regione stessa la somma di lire 3 miliardi;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito in legge 27 marzo 1987, n. 120;
Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre
1923, n. 2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modifiche ed integrazioni;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' autorizzato a
compiere tutte le opere e gli interventi urgenti necessari per
fronteggiare ed eliminare la situazione di rischio determinatasi a
seguito del movimento franoso sito in localita' "La Lama" del comune
di Corniglio (Parma).
2. Le opere e gli interventi di cui al precedente comma 1 sono
dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.