IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, reiterativo con
modifiche del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e del
decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante norme per il rilancio
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata;
Visto il disposto di cui al comma 1 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 649 il quale prevede la definizione del contenzioso
in materia di opere pubbliche, demandando al Ministro dei lavori
pubblici, su istanza delle imprese interessate, la valutazione delle
procedure di affidamento e di esecuzione di opere di sua competenza,
che, per qualunque motivo, risultino sospese anche in via di fatto;
Visto il disposto di cui al secondo e terzo comma dello stesso art.
6 che fissa l'oggetto della predetta valutazione sulla base di
appositi criteri determinati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, e che ad essa provvede il Ministro dei lavori pubblici con
il supporto di una o piu' commissioni tecnico-amministrative;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106, con
il quale e' stato costituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 7
del citato decreto-legge n. 551/1994, tale organo collegiale, che con
il presente decreto viene confermato;
Considerato che occorre stabilire i criteri cui la commissione
predetta dovra' attenersi nella sua attivita' di valutazione e di
conseguente formulazione al Ministro di proposte risolutive per
ciascuna delle opere pubbliche segnalate;
Decreta:
Art. 1.
Sono fissati, nei termini seguenti, i criteri prescritti ai fini
della valutazione della commissione costituita con il richiamato
decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106:
1) entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione del
presente decreto, le competenti direzioni generali del Ministero dei
lavori pubblici trasmettono alla commissione di cui al terzo comma
dell'art. 7 del decreto-legge n. 551/1994, avente sede presso il
Gabinetto del Ministro dei lavori pubblici, le istanze di cui al
primo comma della stessa norma che risultino gia' pervenute,
corredandole, singolarmente, di apposita relazione esplicativa delle
ragioni di interesse pubblico alla realizzazione o al completamento
dell'opera, delle procedure seguite per l'affidamento e delle cause
sia di fatto sia di diritto, a cui va imputata la intervenuta
sospensione od il mancato inizio dei lavori;
2) le istanze analoghe che pervengano successivamente verranno
trasmesse alla stessa commissione entro 15 giorni dalla data di
arrivo, parimenti corredate del quadro informativo di cui al punto
precedente.
Per le opere affidate a raggruppamenti temporanei o a consorzi di
imprese devono ritenersi legittimati alla presentazione dell'istanza
i legali rappresentanti delle imprese qualificate capogruppo che
abbiano ricevuto da parte delle altre imprese aderenti al
raggruppamento o al consorzio, mandato irrevocabile ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
4) seguendo l'ordine cronologico delle richieste la commissione
esamina le singole fattispecie sotto il profilo tecnico ed economico,
tenendo anche conto di quanto venga segnalato direttamente da
pubbliche amministrazioni o soggetti privati, comunque interessati,
in merito alla utilita' dell'intervento nonche' al perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera;
5) in deroga all'ordine cronologico di cui al punto precedente, la
commissione, ove, dall'esame delle istanze e delle annesse relazioni
illustrative, riscontri situazioni di particolare straordinarieta' e
complessita' ne riferisce al Ministro con motivate proposte circa gli
interventi ritenuti necessari o urgenti a tutela del pubblico
interesse;
6) al fine di individuare ed elaborare, con piena cognizione di
causa, le proposte da avanzare al Ministro per ciascuna delle opere
considerate, la commissione e' autorizzata ad espletare tutti gli
adempimenti e le attivita' istruttorie che ravvisi pertinenti e
necessari, quali acquisizione di progetti, di atti contrattuali e di
gestione e di relazioni della stazione appaltante, audizione della
direzione dei lavori ed eventualmente dei collaudatori, nonche' di
altri organi o amministrazioni interessati;
7) la commissione verifica la condizione giuridica delle aree di
sedime delle opere rilevando eventuali destinazioni specifiche,
prescrizioni o vincoli da cui siano gravate;
8) la commissione accerta se siano stati acquisiti i prescritti
pareri, nulla osta, benestari ed ogni altro provvedimento preordinato
alla legittima realizzazione dell'intervento; qualora la commissione
ravvisi la mancanza di pareri, di nulla osta, di benestari e di ogni
altro provvedimento necessario ai fini della legittima realizzazione
dell'intervento, sollecita l'amministrazione competente a provvedere
al riguardo;
9) la commissione valuta, alla luce di tutti gli elementi di
giudizio emersi nella fase istruttoria, le ragioni addotte a sostegno
del provvedimento di sospensione dell'opera e formula al Ministro
motivate proposte sulle misure risolutive che, a suo parere,
andrebbero adottate. Valuta, altresi', le revoche di affidamenti nel
caso ipotizzato dal comma ottavo della norma in esame e ne riferisce
parimenti al Ministro con adeguate proposte;
10) la commissione, ove attraverso la valutazione dei rapporti e
degli interessi in causa ne ravvisi la convenienza, puo' suggerire
ipotesi alternative sia di carattere tecnico sia economico, per una
piu' agevole attuazione degli interventi;
11) affinche' la procedura di valutazione possa concludersi
positivamente e', in ogni caso, necessario che l'impresa sottoscriva
"una clausola di trasparenza" con la quale:
a) dichiara che non vi e' stata mediazione o altra opera di terzi
per la conclusione del contratto d'appalto o per l'affidamento della
concessione;
b) dichiara di non aver corrisposto ne' promesso di corrispondere
ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme o altri corrispettivi
a titolo di intermediazione o simili e comunque volti ad indirizzare
le procedure di scelta del contraente;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme
finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione e la
gestione del contratto o della convenzione rispetto agli obblighi in
esso assunti ne' a compiere azioni comunque volte a comprometterne il
risultato.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola
delle sopra indicate attestazioni ovvero l'impresa non rispettasse
gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto
o della concessione il rapporto si intendera' automaticamente
risolto;
12) l'accettazione da parte dell'impresa dell'esito positivo della
valutazione comporta la rinuncia alla facolta' di agire in giudizio,
compreso quello arbitrale e amministrativo, o di proseguirlo, per la
tutela dei diritti od interessi derivanti dal periodo di sospensione
dei lavori cui l'istanza si riferisce;
13) la commissione procede alla valutazione e alla conseguente
formulazione delle proposte in sedute collegiali, secondo un
calendario mensile fissato dal presidente, con la presenza di tutti i
suoi componenti e delibera in merito, con il quorum maggioritario dei
componenti stessi. L'astensione o la ricusazione di ciascun
componente e' ammessa soltanto nei casi di incompatibilita' previsti
dagli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile.